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Crisi d'Impresa

Proposta di accordo di transazione fiscale nell’ambito della composizione negoziata della crisi di impresa – formulazione di una proposta e ipotesi di accordo con l’Amministrazione finanziaria

Avv. Filippo Mengucci e Dott. Matteo Mengucci

9/10/2025

La transazione fiscale, com’è noto, costituisce una modalità di definizione dei debiti erariali anche nell’ambito della composizione negoziata della crisi di impresa. Il riformato Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza consente, infatti, di ricorrere a detta modalità di estinzione dei debiti fiscali anche negli accordi negoziali supportati da un piano prospettico di risanamento dove la procedura si svolge con il supporto dell’esperto designato dalla CCIAA competente per territorio e senza l’intervento giudiziale; il tutto, però con accordi di definizione del debito erariale senza alcun effetto di tipo “cram down”.

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024, l’istituto della transazione fiscale è stato espressamente esteso anche alla CNC (art. 23, comma 2-bis), oltre che rimodellato negli artt. 63 e 88 del C.C.I.I. Si rammenta, al riguardo, che la transazione fiscale non si estende però ai debiti previdenziali.

In termini sostanziali, la valutazione che l’Amministrazione finanziaria è chiamata a compiere nell’ambito della composizione negoziata della crisi assume una connotazione prognostica e comparativa. Essa consiste, in particolare, nella verifica dell’esperibilità, nonché della presumibile efficacia, di eventuali azioni revocatorie o recuperatorie, al fine di stimare il grado di soddisfacimento che l’Erario otterrebbe nell’ipotesi di apertura di una liquidazione giudiziale. Il risultato di tale simulazione deve costituire il parametro di riferimento rispetto al quale misurare la congruità dell’offerta contenuta nella proposta transattiva formulata dal contribuente anche per il tramite del proprio Advisor.

In base al dettato dell’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi, tale offerta dovrà comunque garantire all’Erario una soddisfazione economica superiore rispetto a quella risultante dalla prospettiva liquidatoria.

In questa prospettiva, la valutazione dell’Agenzia delle Entrate deve rimanere strettamente ancorata a criteri di convenienza economica, e non può essere estesa – salvo diversa previsione normativa – a considerazioni ulteriori, quali gli interessi di carattere sociale o macroeconomico (es. tutela occupazionale, salvaguardia dell’indotto produttivo). Tali elementi, per quanto frequentemente richiamati nella prassi e nelle linee guida operative, risultano estranei al perimetro normativo di riferimento e devono considerarsi come fattori esterni al modello partecipativo delineato dal legislatore. Si tratta, infatti, di valutazioni che, sebbene talvolta sollecitate dallo stesso contribuente, non rientrano formalmente tra i criteri legittimanti l’assenso o il dissenso dell’Amministrazione.

Ne discende che, qualora la proposta transattiva si riveli, in base alle attestazioni e alle analisi tecnico-contabili, preferibile rispetto all’alternativa liquidatoria in termini di ritorno economico per l’Erario, l’adesione dell’Amministrazione deve considerarsi necessitata. Si tratterebbe, in tal caso, di un’attività meramente esecutiva, priva di margini di discrezionalità, in quanto fondata su parametri oggettivi e verificabili.

Non vi è, dunque, spazio per un’effettiva manifestazione di volontà negoziale da parte dell’Ufficio, essendo richiesto solo un momento di tipo intellettivo, finalizzato alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi.

Sotto tale angolazione, può risultare suggestivo, sebbene con le dovute cautele, un accostamento al modello giuridico dell’obbligo di contrarre previsto dagli artt. 1679 e 2597 del codice civile per i concessionari di pubblici servizi e per i soggetti in posizione di monopolio legale. Analogamente a quanto avviene per tali soggetti, l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito della transazione fiscale in sede di composizione negoziata, si trova vincolata non solo nel fine, ma anche nel volere: ove il caso concreto risulti sussumibile nella fattispecie generale e astratta delineata dalla legge, non residua alcun margine di scelta. L'applicazione della disciplina si configura, dunque, come un atto dovuto, in special modo in assenza di indicazioni contrarie da parte dell’esperto.

Trattandosi di una transazione, secondo lo schema civilistico verrebbe da pensare che le parti a mezzo di un accordo si fanno reciproche concessioni su diritti disponibili, come del resto previsto dall’art.1965 cc. Nella transazione fiscale, però, una delle parti è pubblica e i diritti “contesi” sono sempre afferenti a pretese erariali (maggiori imposte, sanzioni e interessi).

Alla luce di tali considerazioni, valutato il fatto che l’obbligazione tributaria è propria del contribuente ed è inoltre non cedibile, parlare di “disponibilità” dell’obbligazione tributaria nel contesto di cui all’art. 23, comma 2-bis, risulta improprio. La norma, infatti, stabilisce puntualmente le condizioni e le modalità di perfezionamento dell’accordo, e non attribuisce all’Amministrazione poteri dispositivi in senso proprio. Come osservato in dottrina, sia pure con riferimento all’art. 63 del medesimo Codice, se il concetto di indisponibilità deve essere inteso come limitazione di una o più facoltà tipiche del titolare di una situazione giuridica soggettiva – quali la cessione, la rinuncia, la compensazione o il rifiuto – allora è evidente che, nel caso di specie, non sembrano sussistere tali poteri. L’Amministrazione, pertanto, non dispone liberamente del credito tributario, ma è tenuta a conformarsi al vincolo derivante dall'applicazione oggettiva e automatica del paradigma normativo.

L’Amministrazione è quindi tenuta ad una valutazione della proposta del contribuente nell’ambito dell’avviato piano di composizione negoziata avallato dall’esperto, previa verifica della sostenibilità dei flussi di cassa posti al servizio del debito da parte dell’imprenditore in ottica di risanamento aziendale (e quindi non liquidatoria) e secondo una logica di continuità aziendale. Non essendovi, allo stato, formulari e/o schemi proposti dall’Agenzia delle entrate per l’avvio della procedura amministrativa, di seguito si riporta una possibile ipotesi di Proposta di accordo transattivo con le Agenzie fiscali ex art. 23, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, predisposto nell’ambito di un procedimento di composizione negoziata della crisi.

Tale schema, non ha la pretesa di soddisfare ogni esigenza del contribuente che ha avviato un piano di composizione negoziata della crisi di impresa ma, a livello meramente esemplificativo, ha la finalità di fornire al lettore un possibile riferimento operativo e strutturato per la ipotesi di proposizione di una (possibile) modalità di definizione della transazione con le Amministrazioni fiscali competenti, in conformità alla normativa vigente:

Proposta di Transazione con le Agenzie Fiscali

(fac-simile aggiornato al D.Lgs. 136/2024)

Proposta di Transazione Fiscale ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, D.Lgs. 14/2019 (come modificato dal D.Lgs. 136/2024) nell’ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi

La società [Ragione Sociale], con sede legale in [Indirizzo], numero iscrizione al registro delle Imprese di [____], C.F./P.IVA [____], numero R.E.A.:[____] (indirizzo di posta elettronica certificata: ....................@pec.it ) rappresentata dal legale rappresentante p.t. Sig. [Nome Cognome], nato a ................ (...), il .../.../......, codice fiscale ............................., (indirizzo di posta elettronica certificata dell’organo amministrativo: ....................@pec.it ), munito degli occorrenti poteri di legge e di statuto, assistita nella presente procedura dal Prof./Avv./Dott. [____], iscritto all’Albo degli Avvocati/Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di [____]; presso il quale, ai fini del presente procedimento elegge domicilio in [____], presso e nello Studio legale Tributario Associato [____], ai fini di eventuali comunicazioni e notificazioni, telefono: [____] ; indirizzo di posta elettronica [____],; indirizzo di posta elettronica certificata: [____],

premesso

che ha presentato in data [gg/mm/aaaa] istanza di Composizione Negoziata della Crisi (CNC), ai sensi degli artt. 12 e ss. del D.Lgs. 14/2019, alla CCIAA competente per territorio con domanda telematica del [____] a prot n. [____] cui è seguita formale nomina dell’esperto designato Dott. [Nome Cognome] iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di [____] del [____];

che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024, l’istituto della transazione fiscale è stato espressamente esteso anche alla CNC (art. 23, comma 2-bis), oltre che rimodellato negli artt. 63 e 88 del Codice della Crisi;

considerato

che la società, gravata da rilevanti esposizioni fiscali, è debitrice per imposte dirette e indirette della complessiva somma di € [____], e nel dettaglio [____] per gli anni di imposta [____],

a mezzo della presente intende formalizzare, come in effetti formalizza, la proposta di un accordo transattivo con l’Amministrazione finanziaria, funzionale alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori, rispetto all’alternativa liquidatoria, in conformità con gli intenti del piano di composizione negoziata della crisi di impresa validato dall’Esperto Dott [____], il [____], per la durata di anni [____] (cfr allegato a).

Per quanto sopra, la proponente società

chiede

All’AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di ......................... Via ........................ n. .... .......... ................... (...) ...........................@pce.agenziaentrate.it

All’AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE .................... Via ........................ n. .... .......... ................... (...) .........................@pec.agenziariscossione.gov.it

per quanto di rispettiva competenza, valutarsi la fattibilità di un accordo di transazione fiscale secondo le specifiche meglio sotto riportate.

Informazioni sulla società

Premessa

I) La ............... è una società a responsabilità limitata/per azioni, costituita in data ../../..... e con sede legale in ................... (...),Via ........................ n. ...., che opera nel settore .........................

II) La ............... ha un capitale sociale di € ..............,.... interamente versato, che è detenuto dai quotisti/dagli azionisti indicati nell’allegata visura camerale, costituiti da soggetti giuridici/persone fisiche facenti capo direttamente/indirettamente alla famiglia ............ (cfr. allegato n. b).

III) L’organo amministrativo è rappresentato da un consiglio di amministrazione composto dal Sig. ................. ................., dal Sig. ................. ................. e dal Sig. ................. ..................

IV) L’organo di controllo è rappresentato dal Collegio sindacale composto dal Sig. ................. ................., Presidente, dal Sig. ................. ................. e dal Sig. ................. ................., Sindaci effettivi. a)

V) L’organo di revisione è rappresentato da ............... iscritto al registro dei revisori legali presso il MEF al n. [____]

Il soggetto giuridico in relazione alle suindicate informazioni rappresenta all’Ufficio la necessità di ricorrere alla transazione fiscale nell’ambito dell’avviata composizione negoziata della crisi di impresa essendo tale strumento funzionale alla proposta di soluzione negoziale validata dall’Esperto designato, previa verifica da parte dell’Organo di controllo, del Revisore e sussistendo i requisiti di legge; vale a dire sia il requisito soggettivo (la qualità di “imprenditore”) sia quello oggettivo (lo ”stato di crisi”) ed essendo stata attestata la validità del piano proposto sull’orizzonte temporale indicato.

Per quanto sopra, ricorrendo in capo alla proponente uno stato di crisi fronteggiabile con i flussi di cassa prospettici posti al servizio del debito, come si evince dal citato piano, dai dati contabili estratti dai bilanci di seguito esposti (allegato n. 1), dai bilanci stessi (allegato n.2) , dagli indici di bilancio (allegato n.3), dagli elenchi dei creditori divisi per classi (allegato n.4) e dai dati proposti nel forecast/piano di ristrutturazione del debito (allegato n.5), a mezzo della presente propone un accordo transattivo con le Agenzie fiscali previa disamina della genesi della crisi e della sua prevista possibile soluzione.

Cause della crisi

La società ............... versa in un grave stato di crisi, le cui ragioni trovano le loro radici

descrivere in sintesi le assunzioni del piano proposto (esempio: nel mutamento del quadro normativo avvenuto nel ........., quando, attraverso una massiccia deregultaion del settore .........................., il sistema basato sulle ............................................ è stato sostituito da un sistema fondato su un’unica ........................................ allo svolgimento delle attività ........................., questa evoluzione normativa ha modificato le condizioni di mercato, aprendolo di fatto ad una liberalizzazione a livello nazionale. Inoltre nel periodo…………. l’’effetto combinato di questi due fattori ha prodotto un’aspra concorrenza sulle tariffe, non solo con i concorrenti storicamente presenti sul territorio, ma anche con tutte quelle società che hanno deciso di perseguire un’espansione territoriale proprio a seguito di tali cambiamenti normativi. Questo confronto ha a sua volta generato una repentina riduzione delle tariffe medie, cui la società ............... SpA/Srl non ha potuto sottrarsi, perché, pur continuando a investire e a operare anche in zone disagiate, in assenza di tale riduzione avrebbe perso cospicui fatturati, cui non avrebbe potuto far seguito un tempestivo alleggerimento proporzionale delle corrispondenti voci di costo.

Il conseguente impoverimento della società che ne è derivato ha portato il management della stessa ad abbandonare, dal ......... in poi, le commesse meno redditizie e a ridurre gradualmente le spese, mediante una riorganizzazione che richiede tuttavia tempo, a causa della rigidità della struttura dei costi della società, rappresentati essenzialmente da quelli relativi al personale.

Già a partire dal ......... la società ha infatti avviato numerose procedure di mobilità, che si sono però risolte in un quasi nulla di fatto, poiché sono stati attuati meno di ... esuberi, a fronte di oltre ......... dipendenti e solo nel ............ ......... è stata completata con successo una più significativa procedura di mobilità, che ha condotto a circa ... esuberi effettivi, corrispondenti ad un risparmio su base annua di oltre € .. milioni.

All’inizio del mese di .............. .......... è stata inoltre avviata una ulteriore procedura di mobilità che coinvolge un massimo di .... lavoratori.

Tale scelta, sicuramente dolorosa, ma inevitabile, e comunque atta a salvare oltre ...... posti di lavoro, è dettata da una contrazione dei servizi nella zona centrale della ........... e dal mancato transito di lavoratori in ........................, a seguito del subentro di questi ultimi in appalti precedentemente acquisiti dalla scrivente).

La situazione patrimoniale

L’andamento della gestione sociale nel corso degli ultimi anni evidenzia una la seguente situazione patrimoniale della società alla data del ..........................

Stato Patrimoniale

Attivo (euro/000) [...] Passivo (euro/000) [...]

Si rappresenta al riguardo l’andamento storico delle principali variabili patrimoniali: Immobilizzazioni finanziarie: sono costituite essenzialmente da Partecipazioni verso Società controllate e collegate.

Crediti e debiti commerciali: la voce riporta l’ammontare dei rapporti commerciali in essere con clienti e fornitori terzi. Crediti e debiti verso altri: sono riportati crediti e debiti verso il personale, crediti per depositi cauzionali e gli accantonamenti effettuati ai Fondi Pensione.

Crediti infragruppo: rappresentano i rapporti in essere alla data di rilevazione verso le Società del Gruppo .............

Debiti Tributari: rappresenta l’ammontare del debito in essere verso l’erario, come meglio riportato in seguito.

Crediti e debiti infragruppo: rappresentano i rapporti in essere alla data di rilevazione verso le Società del Gruppo .............

Debiti verso banche: riporta l’ammontare del debito finanziario (a breve e medio/lungo termine) in essere alla data di rilevazione.

La società ha inoltre presentato nel corso degli ultimi anni il seguente andamento economico: ..................

Costi (euro/000) [...] Ricavi (euro/000) [...]

Si rappresenta qui di seguito l’andamento storico delle principali variabili economiche:

Ricavi da vendite e prestazioni di servizi: il modello di business condotto dalla Società prevede la fornitura ai propri clienti dei servizi ...............................

I costi operativi sostenuti dalla Società sono rappresentati in massima parte dai costi del personale, che rappresentano circa [...] % dei ricavi.

Il risultato della gestione ......... risente di ricavi straordinari per € ……………, legati all’adeguamento tariffario ottenuto per servizi resi ad Enti Pubblici. Il calo del fatturato registrato dal ......... è invece il frutto del riposizionamento (tutt’ora in corso) della Società verso commesse a più alta marginalità (a scapito di quelle meno redditizie), cui però non è corrisposta un’adeguata riduzione dei costi fissi (soprattutto del personale).

Si rappresenta qui di seguito l’andamento storico dei principali indici di bilancio

EBITDA: la marginalità operativa lorda è ancora negativa nel ........., sebbene si assista agli effetti positivi (in termini di riduzione di costi) della ristrutturazione interna e dell’efficientamento dei processi produttivi.

Oneri straordinari: i risultati degli anni ......... e ......... sono influenzati dalla contabilizzazione di oneri straordinari per circa ... mln di euro relativi al personale (riallineamento del debito verso il personale), a multe, ammende e sanzioni tributarie, oltreché a svalutazioni di crediti

Il piano di ristrutturazione aziendale

Ha lo scopo di superare lo stato di crisi testé rappresentato come validato dall’Esperto atteso che la società…………… sta attuando una complessa attività di revisione delle dinamiche del business attualmente condotto dalle singole Business Unit/Rami di azienda che, in talune fattispecie, presentano ancora aree di sovrapposizione e quindi sacche di inefficienza.

Linee guida del piano economico

Il Piano (articolato nel periodo .......-......., dopo di che se ne assume un andamento “inerziale”) evidenzia una chiara discontinuità rispetto agli ultimi tre esercizi (.......-.......) e si fonda su ipotesi conservative relativamente alla determinazione dei ricavi di vendita e riduttive dei costi (soprattutto di quelli del personale), con l’obiettivo di realizzare un adeguato recupero di marginalità operativa. La tabella seguente riporta, oltre al bilancio preconsuntivo dell’anno ........ e al bilancio chiuso dell’anno ........, l’andamento prospettico atteso per il periodo .......-....... con riguardo alle principali grandezze economiche. ..........................e ai flussi di cassa posti al servizio del debito come riportato nel piano e di seguito sintetizzato:

Conto Economico (euro/000) [...] In particolare:

Ricavi: la riduzione del fatturato dal ....... al ....... è legata alla complessiva revisione delle commesse, al fine di sviluppare l’attività su quelle a maggiore marginalità. L’incremento su base annua dal ....... al ....... è stimato sulla scorta di una media dell’..% annuo, ..,..% dal ........

Il Piano riflette l’ipotesi prudenziale di recupero dei volumi di vendita del ....... non prima del ........ come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dal professionista indipendente;

➢ Costi di acquisto beni e servizi: il Piano recepisce un sostanziale allineamento al dato storico (pari a circa l’...%).

Costi del personale: il Piano prevede efficientamenti nell’utilizzo del personale, strettamente correlati alla attesa razionalizzazione delle risorse impiegate nelle filiali anche a seguito della prospettata fusione, dai quali è attesa una riduzione di oneri per circa ulteriori .. mln di euro. In particolare, in continuità con le riduzioni di personale già a regime, nel ....... sono previsti ... esuberi (corrispondenti a circa ..,.. mln di euro di spese su base annua) in ..............., .. in ............... ............ e .. in ............... (corrispondenti a circa ..,... mln di euro di costi), grazie all'ottimizzazione degli straordinari e dei turni di lavoro.

Proventi ed oneri straordinari: il Piano prevede la svalutazione dei crediti verso clienti per circa .. mln di euro/anno dal ....... al ......., pari al ..,..% del monte crediti esistente, il sostenimento di oneri relativi a cause con dipendenti per ..,.. mln e sopravvenienze da esdebitazione per l’importo complessivo di ..,... mln.

Nel prospetto che segue è esposta la situazione patrimoniale pre- consuntiva relativa all’anno ................ e quella prospettica inerente agli anni successivi discendente dall’attuazione del Piano e corrispondente agli andamenti economici esposti nel prospetto precedente: ....................................

Stato Patrimoniale (euro/000) [...] Nel prospetto seguente è infine esposto l’andamento del cash flow derivante dall’attuazione del Piano, in correlazione con le assunzioni economiche patrimoniali e finanziarie oggetto dello stesso testé indicate:............ Cash Flow (euro/000) [...]

Si precisa che la presente proposta non riguarda i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, né i debiti contributivi verso gli istituti di previdenza sociale.

Posizione debitoria fiscale

Alla data di riferimento del .../.../....... oppure Alla data di proposizione della presente proposta la società risulta debitrice nei confronti dell’Erario dei seguenti importi, in dipendenza del mancato versamento dei tributi di seguito indicati (per un’esposizione analitica di tali debiti si vedano gli appositi prospetti (allegati sub ….5a e 5b), ove essi sono rappresentati con distinzione per tipologia di tributo, anno di formazione e con la separata indicazione delle somme dovute a titolo d’imposta di sanzioni e di interessi). Per i debiti già iscritti a ruolo presso il Concessionario della Riscossione si evidenziano anche gli interessi e l’aggio riportato nelle rispettive cartelle di pagamento non ancora definite e in corso di rateazione….:

La scrivente evidenzia che, per contro, risulta titolare verso l’Amministrazione Finanziaria dei crediti qui di seguito indicati, per l’ammontare complessivo di euro: [...] ..................... Crediti Tributari (euro) [...] che in ragione del suindicato indebitamento non possono formare oggetto di compensazione/rimborso e/o utilizzazione in diminuzione dei debiti sopra indicati.

La Proposta di accordo transattivo fiscale

Ciò precisato, la presente proposta di accordo transattivo fiscale prevede e comporta:

A) il pagamento delle ritenute Irpef operate e non versate su compensi a terzi e stipendi nella misura del [...] es: 50%;

B) il pagamento dell’IVA già incassata nella misura del [...] es:50%;

C) il pagamento dell’IVA non ancora incassata del pari in misura integrale, a seguito e nei limiti in cui verrà incassata;

D) il pagamento dell’IRAP, dell’IRES e degli altri tributi sopra indicati nella misura del [...] es: 10% del relativo debito;

E) l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi maturati relativamente ai debiti esposti nel prospetto che precede;

F) la debenza di interessi relativi alla dilazione dei pagamenti di cui ai punti precedenti nella misura dello 0,05% annuo, corrispondente al tasso d’interesse legale vigente [...] meno uno spread di [...];

G) che il pagamento delle somme di cui ai precedenti punti A) e B), D) ed F) avverrà in [...] es: 10 (dieci) / 20 (venti) anni mediante rate semestrali di pari importo, a decorrere dal mese di [...] ........ e termine il [...] e, in ogni caso, non prima dalla data di definitività del decreto di autorizzazione dell'accordo transattivo fiscale da parte del Tribunale competente senza alcun effetto di tipo “cram down”;

H) che i primi pagamenti che verranno eseguiti, anche mediante compensazione con i crediti vantati che sono tutti certi, liquidi ed esigibili in caso di gestione del debito erariale, saranno da imputare prioritariamente ai medesimi debiti discendenti dall’omesso versamento dell’Iva (tributo unionale armonizzato) e delle ritenute operate sui compensi erogati, fino a concorrenza del loro importo integrale e non falcidiato, secondo l’ordine della loro vetustà;

I) che il pagamento delle somme di cui al precedente punto C), se e nella misura in cui si renderà dovuto, verrà eseguito in un’unica soluzione, incrementando l’ammontare dell’ultima delle rate semestrali di cui al precedente punto G);

J) che le percentuali di soddisfacimento dei crediti sopra indicate hanno solo lo scopo di esporre i criteri di determinazione dell’importo complessivamente offerto all’Erario con la presente istanza, il quale deve essere considerato cumulativamente e unitariamente a ogni effetto;

K) che si procede con la costituzione di un pegno sulle azioni/quote della società - da parte dei suoi soci a favore dell’Agenzia delle Entrate - a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni discendenti dalla presente proposta, nonché di ipoteca sull’immobile di proprietà della medesima società, sito in ……………….., iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni materiali come meglio censito al NCEU di [...] al Fgl ………………..Part……. Cat C/1 Classe….. Rendita catastale…………..;

L) che il soddisfacimento complessivo dei crediti erariali sopra indicati non è inferiore a quello proposto ai creditori privilegiati di grado posteriore rispetto all’erario e ai creditori chirografari per i quali è previsto il trattamento più favorevole, sia in valore assoluto sia in valore attuale determinato sulla base di un congruo tasso di mercato, come risulta dalla stessa attestazione resa da un professionista indipendente;

M) che la presente offerta è per l’erario assolutamente e ampiamente più conveniente di quella derivante da qualsiasi altra soluzione concretamente attuabile, come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dal professionista indipendente;

N) che, con la sottoscrizione del presente accordo, nessuna somma sarà più dovuta relativamente ai debiti fiscali oggetto della stessa, ad esclusione di quelli discendenti dalla proposta medesima, fermo restando peraltro che, in caso di risoluzione dell’accordo transattivo per inadempimento del contribuente (come previsto dall'Art. 23, comma 2-bis CCI, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza, oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti), le obbligazioni tributarie rivivrebbe integralmente come originariamente determinate, al netto dei soli pagamenti eseguiti;

O) che, nell’ipotesi di tardivo pagamento degli importi dovuti in base alla proposta, purché versati entro il termine di .. (..........) giorni dalla scadenza concordata, sulle somme tardivamente corrisposte sarà applicata una penale pari al doppio del saggio degli interessi legali correnti in ragione dei giorni di ritardo da corrispondere, mediante versamento con Mod. F24, contestualmente all’importo versato in ritardo;

P) che l’esecuzione della proposta sarà idonea a produrre gli effetti previsti dalla vigente normativa e, con essi, quello di soddisfare integralmente ogni pretesa dell’Agenzia delle Entrate (ente creditore) anche per crediti affidati al suo Concessionario/Agente della riscossione Agenzia delle entrate riscossione, anche a titolo risarcitorio, comunque connessa al debito fiscale e agli adempimenti tributari che l’hanno generato, per cui la predetta Agenzia s’impegna a rilasciare, a conclusione dell’iter nei modi e termini di rateizzo pattuiti, quietanza per attestare l’avvenuta esecuzione dell’accordo;

Q) che gli effetti dell’accordo transattivo fiscale sono condizionati alla mera autorizzazione del Tribunale competente, senza alcuna previsione di omologazione del piano proposto, e pertanto esso sarà da intendere tam quam non esset nel caso in cui esso stesso non fosse definitivamente oggetto di autorizzazione, con effetto dalla data nella quale il rigetto dell'autorizzazione diverrà definitivo.

Si evidenzia che, secondo l'Art. 23, comma 2-bis del CCI, il presente accordo, una volta sottoscritto dalle parti, sarà comunicato all'esperto. La successiva efficacia è subordinata al suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 CCI e all'autorizzazione da parte del giudice, previa verifica della convenienza e regolarità della documentazione allegata e dell'accordo stesso.

La convenienza dell’accordo transattivo fiscale per l’Erario

Grazie al piano di ristrutturazione della composizione negoziata e all'accordo transattivo fiscale proposti, la ricorrente intende:

a) provvedere al pagamento dei crediti fiscali con uno stralcio pari nel complesso al 60%;

b) proseguire la propria attività, garantendo il costante impiego dei suoi oltre mille dipendenti, mentre in caso di rigetto della presente proposta, il personale impiegato dovrebbe essere inevitabilmente licenziato, a causa della cessazione dell’attività che dovrebbe essere immediatamente disposta in adempimento dell’art. 2484 cod. civ., cui conseguirebbe necessariamente l’assoggettamento della società a una procedura concorsuale.

A quest’ultimo riguardo, la proponente rileva quanto segue:

1. l’attuale squilibrio finanziario evidenzia che, in assenza del piano di ristrutturazione di cui trattasi, espone alla insolvenza la società atteso che la stessa non sarebbe in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale squilibrio verrebbe invece meno a seguito dell’accoglimento del piano e della presente proposta di definizione dell’indebitamento erariale, atteso che in questo caso i debiti a breve termine si ridurrebbero e risulterebbero quindi compatibili con l’importo dei crediti a breve termine, evidenziando una situazione di ritrovato equilibrio finanziario;

2. il piano allegato evidenzia che i flussi di cassa generabili dalla gestione sono sufficienti a garantire il pagamento dei debiti fiscali di cui viene offerto il soddisfacimento mediante la presente proposta. Al tempo stesso, tale piano rivela che i menzionati flussi prospettici sarebbero, invece, ampiamente insufficienti a consentire il pagamento dei debiti fiscali che sarebbero dovuti in assenza dell’accoglimento della presente proposta.

In sintesi si può quindi affermare che, per gli indicati motivi, in virtù dell'autorizzazione dell'accordo transattivo fiscale la proponente potrà proseguire la propria attività, provvedendo all’integrale pagamento dei debiti fiscali che ne discendono, mentre, in assenza degli effetti generati dalla transazione fiscale, tale attività non potrebbe proseguire e la società dovrebbe essere assoggettata ad una procedura concorsuale, i suoi dipendenti dovrebbero essere licenziati e i suoi debiti fiscali potrebbero essere soddisfatti solo in misura considerevolmente inferiore a quella prevista dalla presente proposta, a causa della mancanza di flussi generabili solo mediante prosecuzione dell’attività.

Queste circostanze, tutte e nessuna esclusa, rafforzano i motivi che giustificano l’autorizzazione della richiesta di un accordo di transazione fiscale; infatti l’analisi “costi-benefici” che l’Amministrazione Finanziaria deve compiere, al fine di valutare la bontà di una proposta di accordo transattivo fiscale, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1965 c.c., in ragione delle reciproche concessioni che le parti si fanno, deve essere basata su una comparazione complessiva degli effetti originabili della transazione stessa e quelli che si produrrebbero in assenza di quest’ultima.

Nel caso di specie devono essere quindi considerati:

(i) i benefici derivanti all’Amministrazione Finanziaria dal recupero degli importi offerti, che è certamente maggiore di quello che la medesima Amministrazione potrebbe alternativamente realizzare (si veda quanto meglio esposto infra);

(ii) i benefici rappresentati dalle imposte relative ai futuri redditi dell’impresa, dei suoi fornitori e dei suoi dipendenti, nonché dai vantaggi che in termini economici generali ne deriveranno ulteriormente, i quali sono da escludere radicalmente in assenza di transazione fiscale.

Con riguardo, in particolare, a quanto testé affermato sub (i), si rappresenta, più analiticamente, che in caso di liquidazione, applicando criteri di valutazione, appunto, “di liquidazione”, in luogo di quelli di funzionamento allo stato utilizzati, la società avrebbe un patrimonio netto negativo di Euro ...,... mln anziché di ...,... mln, e il valore di realizzo del suo attivo ammonterebbe a Euro ...,... mln, come risulta dal medesimo prospetto: .........................................

Stato Patrimoniale (euro/000) [...]

Ciò posto, il ricavato atteso dalla liquidazione dell’attivo, come risulta dallo stesso prospetto che precede, sarebbe sufficiente per provvedere al pagamento dei costi prededucibili, dei debiti verso i dipendenti, e solo nella misura del 9% di quello dei debiti verso l’Erario; in tal caso quest’ultimo sarebbe chiamato a sopportare uno stralcio pari a circa il 91%, il quale è notevolmente superiore a quello discendente dalla presente proposta, che è pari a circa il 60%.

Per maggiore chiarezza espositiva si rappresenta che i debiti previdenziali sono stati esclusi dal calcolo di falcidia per la presente proposta ex Art. 23, comma 2-bis CCI (in quanto non coperti da tale norma).

In conclusione, da quanto sopra esposto emerge che la presente proposta di accordo transattivo fiscale è conforme alla legge e, conseguentemente, ammissibile ai fini della definizione del piano di risanamento proposto ed inoltre conveniente per l’Erario e l’Agente di riscossione, perché:

a) prevede il pagamento dei crediti fiscali con uno stralcio pari nel complesso al 60%; b) prevede nel complesso un soddisfacimento dei crediti fiscali migliore di quello offerto ai creditori aventi un grado di privilegio inferiore a quello dell’Erario e ai creditori chirografari rispetto ai flussi di cassa prospettici rettificati.

Quanto alle variabili assunte nel piano prospettico dei flussi di cassa previsionali si consideri l’effetto delle rettifiche apportate per quanto di seguito indicato:

Riepilogo delle principali Rettifiche:

Crediti verso clienti: perdita correlata alla vetustà dei crediti in portafoglio;

Somme rivenienti dalla cessione .....: sensibile riduzione delle somme disponibili dalla citata operazione ........ a seguito dell’impossibilità di saldare regolarmente i debiti infragruppo (chirografari e quindi stralciati integralmente);

Costi operativi e di procedura: corresponsione di salari e stipendi stimati per il primo semestre, in previsione di una complessiva interruzione dei rapporti di lavoro in essere. Stima di oneri verso il personale correlati alle cause pendenti.

Emersione di costi in orizzonte di piano legati alla corresponsione dei compensi per gli organi della procedura negoziale (calcolati in ragione della tabella dei compensi prevista per scaglioni in ossequio alle prescrizioni dell’art. 25 ter CCII come riportato dalla CCIAA di ……..l

c) costituisce una soluzione migliore, per l’Erario, di qualsiasi altra alternativa concretamente realizzabile, che è costituita solo dall’accesso a una procedura concorsuale, da cui l’Erario subirebbe una perdita pari al 91% circa dei suoi crediti;

d) permette la regolare prosecuzione dell’attività della ricorrente, che comporterà il regolare impiego degli attuali oltre n.….. dipendenti, mentre, in caso di rigetto della presente proposta, essi dovrebbero essere licenziati, atteso che in caso contrario - per i motivi esposti - la società non sarebbe più in grado di proseguire la propria attività e dovrebbe essere assoggettata a procedura concorsuale.

Per questi motivi, la scrivente chiede valutarsi la fattibilità con la sottoscrizione e la successiva autorizzazione della presente proposta di accordo transattivo fiscale.

Si allegano alla presente proposta, come parte integrante della stessa e con riserva di loro integrazione, ove richiesto od opportuno, i seguenti documenti:

allegato n. 1 Visura Camerale;

allegato n. 2 Bilancio degli esercizi .........., ........... e ............;

allegato n. 3 Elenco nominativo dei creditori e cause di prelazione;

allegato n. 4 Piano di ristrutturazione e relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

allegato n. 5A e 5B Prospetti debiti tributari (Modello C_AC 06).

allegato n. 6 Elenco dei titolari dei diritti reali su beni di proprietà in possesso della Società;

allegato n. 7 Copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici, nonché delle eventuali dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della proposta;

allegato n. 8 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal rappresentante legale della ricorrente ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante che la documentazione presentata rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio;

allegato n. 9 Relazione di un professionista indipendente attestante la convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico;

allegato n. 10 Relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato.

Con osservanza. ................., ... .............. ........ “............... S.p.A./Srl”

Nota bene - Considerazioni aggiuntive basate sulle fonti, non parte della proposta ma utili alla comprensione:

Ruolo dell'Esperto: A differenza degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo, nell'accordo transattivo fiscale ex Art. 23, comma 2-bis CCI, l'esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata non sottoscrive l'accordo, ma gli viene solamente comunicato. Questo implica che l'esperto potrebbe non essere presente durante le trattative con l'Agenzia delle Entrate e non è esplicitamente chiamato a esprimere un giudizio di coerenza del piano di risanamento rispetto all'accordo fiscale. La sua valutazione sulla compatibilità complessiva della transazione con il progetto di ristrutturazione, sebbene ritenuta importante, potrebbe giungere tardivamente nella relazione finale.

Contenuto delle Attestazioni: La relazione del professionista indipendente richiesta dall'Art. 23, comma 2-bis CCI attesta unicamente la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico, non anche la fattibilità complessiva del piano o la compatibilità con le altre assunzioni. Alcuni Uffici, tuttavia, richiedono anche questa ulteriore verifica.

Mancanza di Effetti Protettivi: Il documento "Gli accordi con il fisco nella composizione negoziata" evidenzia che l'accordo transattivo ex Art. 23, comma 2-bis CCI, per la mancanza della sottoscrizione dell'esperto e di espliciti richiami normativi, non dovrebbe avere i medesimi effetti esonerativi da un’eventuale azione revocatoria o da rilievi di natura penale (reati di bancarotta) che sono invece previsti per altre procedure come gli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'Art. 166, comma 3, lettera d) e dell'Art. 324 CCI. L'Art. 324 CCI non include la composizione negoziata tra le procedure che esentano dai reati di bancarotta.

Assenza del "Cram Down": Nella composizione negoziata non è previsto il meccanismo del "cram down" (imposizione dell'accordo da parte del giudice in caso di mancata adesione o inerzia dell'amministrazione fiscale), a differenza di quanto possibile negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nel concordato preventivo. La decisione di aderire alla proposta rimane unicamente in capo agli Uffici fiscali.

Alternative: Se l'Agenzia delle Entrate non aderisce a una proposta di accordo vantaggiosa per l'Erario nella composizione negoziata, l'impresa potrebbe dover ricorrere all'accordo di ristrutturazione dei debiti, che offre vantaggi come il "cram down" e la possibilità di includere debiti previdenziali, non coperti dall'Art. 23, comma 2-bis CCI.

Tempistica: Le modifiche all'Art. 23 CCI consentono all'imprenditore di accedere a strumenti come l'accordo di ristrutturazione dei debiti durante le trattative o alla conclusione della composizione negoziata, facilitando la presentazione di istanze di transazione fiscale anche all'inizio del procedimento per rispettare le tempistiche.