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Professioni

La specialità del rito nei compensi forensi tra funzione acceleratoria e limiti oggettivi. Cassazione 354/2026 e 356/2026

Avv. Francesco Cervellino

1/13/2026

Il sistema processuale dedicato alla determinazione dei compensi professionali dell’avvocato continua a rappresentare un terreno di emersione di tensioni sistemiche non marginali, nelle quali si riflettono, da un lato, esigenze di semplificazione e accelerazione del contenzioso e, dall’altro, istanze di tutela piena del contraddittorio e del diritto di difesa. Le due pronunce del 2026 assunte congiuntamente come fonte primaria unitaria offrono un’occasione particolarmente significativa per ricostruire tali tensioni, perché intervengono su profili contigui ma non sovrapponibili, contribuendo a delineare una fisionomia più nitida, e al tempo stesso più problematica, del rito speciale previsto per le controversie in materia di compensi forensi.

Il primo asse di riflessione riguarda la portata oggettiva del procedimento speciale e la sua capacità di assorbire, al proprio interno, contestazioni che investano non soltanto la misura del compenso, ma la stessa esistenza del credito. La scelta legislativa di concentrare la liquidazione delle spettanze professionali in un modello procedimentale caratterizzato da semplificazione istruttoria e da una struttura tendenzialmente accelerata risponde a una logica di efficienza, che trova la propria giustificazione nell’idea che il rapporto tra avvocato e cliente, quando si innesta su una prestazione giudiziale civile, presenti un grado di tipicità tale da rendere superflua una cognizione piena nella maggior parte dei casi. Tuttavia, proprio questa impostazione genera interrogativi quando il cliente non si limita a contestare il quantum debeatur, ma investe l’an debeatur, mettendo in discussione il fondamento stesso della pretesa.

La ricostruzione accolta dalla giurisprudenza di legittimità ribadisce che il rito speciale conserva la propria applicabilità anche in presenza di contestazioni sull’esistenza del rapporto o sull’avvenuto adempimento, purché tali contestazioni non si traducano in una domanda autonoma idonea ad ampliare il thema decidendum. L’eccezione, anche quando tocca il nucleo genetico del credito, rimane funzionalmente interna alla domanda di liquidazione e non ne altera la natura. In questa prospettiva, il rito speciale assume una funzione di contenimento del conflitto processuale, evitando che la mera strategia difensiva del cliente possa determinare una regressione automatica verso modelli di cognizione più complessi e dilatati.

Questa impostazione, se letta in chiave sistemica, valorizza la distinzione tra eccezione e domanda, attribuendo alla prima una capacità limitata di incidere sull’assetto procedimentale. Il risultato è un rafforzamento della prevedibilità del rito, che si sottrae a oscillazioni determinate da scelte difensive contingenti. Al tempo stesso, però, emerge una tensione non trascurabile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, poiché la concentrazione del giudizio in una forma sommaria può apparire problematica quando la controversia presenta profili di fatto o di diritto che richiederebbero un accertamento più articolato.

Il secondo asse di riflessione, che si intreccia ma non coincide con il primo, concerne i limiti oggettivi di applicazione del rito speciale con riferimento al tipo di attività professionale svolta. La delimitazione dell’ambito alle sole prestazioni giudiziali civili, o a quelle strettamente strumentali e complementari ad esse, produce un effetto selettivo rilevante, che esclude dall’area della specialità le attività svolte in contesti diversi, anche quando presentino un’elevata prossimità funzionale rispetto alla difesa in senso stretto. In questo senso, la giurisprudenza opera una distinzione netta tra il processo civile e gli altri ambiti, affermando che la specialità del rito non può essere estesa alle prestazioni rese in procedimenti amministrativi o davanti a giudici speciali.

Tale opzione interpretativa rafforza l’idea che il rito speciale non sia uno strumento generalizzato di tutela del credito professionale dell’avvocato, ma una disciplina eccezionale, giustificata esclusivamente dalla struttura del processo civile e dalla sua specifica organizzazione. La conseguenza è una frammentazione dei modelli processuali applicabili alle controversie sui compensi, che impone all’interprete e all’operatore di compiere una qualificazione preliminare dell’attività svolta, con ricadute significative sul piano della strategia processuale e della gestione del rischio.

L’elemento di maggiore interesse sistemico emerge, tuttavia, dal confronto tra i due filoni decisori. Da un lato, si afferma una lettura estensiva del rito speciale sotto il profilo del contenuto delle contestazioni ammissibili; dall’altro, si adotta una lettura restrittiva sotto il profilo dell’ambito materiale di applicazione. Questa apparente asimmetria può essere spiegata soltanto valorizzando la funzione che il legislatore ha inteso attribuire al procedimento speciale. Non si tratta di un modello pensato per risolvere ogni conflitto tra avvocato e cliente, ma di uno strumento calibrato su una specifica tipologia di prestazione, nella quale il giudice civile è chiamato a valutare attività che gli sono strutturalmente familiari.

In questa chiave, la specialità del rito non è un privilegio della categoria professionale, bensì una tecnica di allocazione efficiente delle risorse giudiziarie. Essa presuppone una comunanza di linguaggio e di parametri valutativi tra il giudice e l’oggetto della controversia, comunanza che viene meno quando la prestazione si colloca in ambiti ordinamentali diversi. Al contrario, all’interno del processo civile, anche le contestazioni più radicali possono essere ricondotte a uno schema decisorio compatibile con la struttura sommaria, salvo che assumano la forma di domande autonome tali da spezzare l’unità del giudizio.

Le ricadute pratiche di questo assetto sono rilevanti. Per il professionista, la scelta del rito e la qualificazione della domanda assumono un ruolo strategico centrale, poiché un’errata impostazione può condurre a nullità processuali o a una perdita di garanzie in termini di gradi di giudizio. Per il cliente, la possibilità di incidere sul rito attraverso la proposizione di domande autonome rappresenta uno strumento di riequilibrio, ma richiede una consapevolezza tecnica elevata, non sempre presente nella prassi.

Sul piano teorico, le decisioni in esame sollecitano una riflessione più ampia sulla compatibilità tra modelli di cognizione sommaria e controversie che coinvolgono diritti patrimoniali non trascurabili. La tendenza a valorizzare l’efficienza procedimentale rischia di produrre un effetto di standardizzazione che non sempre si concilia con la varietà delle situazioni concrete. Al tempo stesso, l’esclusione di interi settori di attività professionale dall’ambito del rito speciale pone interrogativi sulla coerenza complessiva del sistema, soprattutto in un contesto nel quale le linee di confine tra giurisdizioni e funzioni si fanno sempre più porose.

La lettura congiunta delle due pronunce consente di cogliere un disegno interpretativo che mira a preservare la specialità del rito come strumento mirato e non espansivo. La sua applicazione viene rafforzata sul piano interno, impedendo che contestazioni meramente difensive ne snaturino la funzione, ma viene al contempo circoscritta sul piano esterno, evitando estensioni analogiche a settori per i quali il legislatore non ha predisposto una disciplina speciale. Ne deriva un equilibrio instabile ma consapevole, che affida all’interprete il compito di governare, caso per caso, il confine tra semplificazione procedurale e garanzia sostanziale dei diritti.

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