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Professioni

Obblighi di verifica del commercialista e rischio sanzionatorio nelle detrazioni fiscali. Cassazione 3215/2026

Avv. Francesco Cervellino

2/14/2026

L’ordinanza n. 3215 del 13 febbraio 2026 della Corte di cassazione interviene su un crinale che, pur frequentato dalla giurisprudenza, non aveva ancora trovato una ricostruzione sistematica così esplicita: l’estensione dell’obbligo di diligenza del professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi rispetto alla verifica dei presupposti sostanziali e formali delle detrazioni fiscali. La pronuncia non si limita a ribadire un principio di responsabilità contrattuale, ma ridefinisce l’architettura funzionale dell’attività dichiarativa svolta dal commercialista, collocandola in una zona di intersezione tra tecnica contabile e garanzia giuridica.

Il nodo problematico emerge da una distinzione solo apparentemente lineare. Da un lato, vi è l’attività di istruzione della pratica volta all’ottenimento di un’agevolazione fiscale, che può essere affidata a professionisti diversi o rimanere nella sfera operativa del contribuente; dall’altro, vi è l’attività di predisposizione della dichiarazione dei redditi, nella quale il professionista inserisce poste che incidono direttamente sull’an e sul quantum dell’obbligazione tributaria. La decisione valorizza questa seconda fase come momento autonomo di verifica, sottraendola alla tentazione di una lettura meramente esecutiva o notarile dell’incarico.

L’argomento decisivo non è di natura meramente fattuale, ma strutturale. La dichiarazione dei redditi, pur essendo atto del contribuente, si trasforma, quando redatta da un professionista, in uno spazio tecnico qualificato nel quale si cristallizza una valutazione di conformità dell’assetto dichiarativo alle prescrizioni normative. In tale prospettiva, l’articolo 1176, secondo comma, del codice civile non funge da clausola generica, bensì da parametro di professionalizzazione dell’obbligazione: la diligenza richiesta non coincide con l’assenza di errore materiale, ma implica una verifica consapevole della sussistenza dei presupposti legali delle poste inserite.

La Corte opera un rovesciamento prospettico rispetto a un orientamento talora incline a limitare la responsabilità del commercialista ai casi di irregolarità macroscopica o di evidente incongruenza contabile. Il professionista non è tenuto a svolgere indagini investigative sulla veridicità intrinseca dei documenti, né a supplire alla mancanza di informazioni che il cliente abbia taciuto. Tuttavia, quando la normativa di favore subordina la detrazione non solo all’esistenza di spese documentate, ma anche all’espletamento di specifici adempimenti formali – comunicazioni, dichiarazioni, attestazioni – l’inserimento della detrazione in dichiarazione presuppone il controllo dell’avvenuto perfezionamento di tali condizioni.

In questa prospettiva, la distinzione tra controllo “a monte” e verifica “a valle” assume valore sistemico. L’istruzione dell’iter amministrativo volto all’ottenimento dell’agevolazione appartiene alla fase genetica del beneficio; la verifica della sua spettanza, in sede dichiarativa, costituisce invece un momento autonomo, che incide direttamente sul rischio sanzionatorio. La Corte chiarisce che, anche in assenza di un incarico relativo alla gestione dell’iter originario, il professionista incaricato della dichiarazione è tenuto a verificare che gli adempimenti richiesti dalla legge siano stati effettivamente posti in essere.

Tale impostazione comporta una rimodulazione del nesso causale nella responsabilità contrattuale del professionista. Il danno risarcibile non coincide con la perdita del beneficio fiscale in sé, ma con le sanzioni e gli accessori irrogati a seguito dell’indebita detrazione. Si tratta di una precisazione non marginale, perché delimita l’area della responsabilità al segmento funzionale direttamente riconducibile all’attività dichiarativa. Il professionista che non abbia istruito correttamente la pratica potrà essere responsabile per la mancata fruizione del beneficio; colui che, pur non avendo curato l’iter, ometta di verificare l’esistenza dei presupposti, risponde invece delle conseguenze sanzionatorie derivanti dall’inserimento della detrazione non spettante.

L’ordinanza si sofferma altresì sulla gestione delle richieste di controllo formale ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, riconoscendo che anche tale fase rientra nell’alveo dell’obbligazione professionale, ove il professionista abbia assunto la gestione delle comunicazioni dell’amministrazione finanziaria. Ne deriva un ampliamento dell’area di imputazione della colpa, che non si esaurisce nella redazione dell’atto dichiarativo, ma si estende alla cura degli adempimenti conseguenti, quando siano riconducibili al medesimo rapporto contrattuale.

Il principio affermato dalla Corte, secondo cui il professionista è tenuto al controllo della sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei dati in dichiarazione, si fonda su una concezione funzionale della dichiarazione come atto a rischio qualificato. L’inserimento di una detrazione costituisce un’eccezione al principio di tassazione integrale del reddito; tale eccezione richiede una verifica rafforzata, coerente con la natura derogatoria dell’agevolazione. La professionalità del dichiarante non può ridursi a una mera trascrizione di dati forniti dal cliente, pena la frustrazione della funzione stessa dell’incarico.

La decisione, tuttavia, non scivola in una responsabilità oggettiva. La Corte esclude che il commercialista debba vigilare sulla veridicità sostanziale di operazioni non documentate o svolgere autonome ricerche investigative. Il perimetro dell’obbligazione rimane ancorato alla verifica dell’esistenza degli adempimenti richiesti dalla legge per la fruizione del beneficio. Si tratta di un controllo che può essere assolto mediante richiesta di documentazione e riscontro con il cliente, senza esigere competenze estranee alla sfera fiscale.

Sul piano sistemico, la pronuncia sollecita una riflessione più ampia sul rapporto tra autonomia del contribuente e affidamento qualificato nel professionista. La dichiarazione dei redditi può essere presentata direttamente dal contribuente; tuttavia, l’affidamento a un professionista presuppone un valore aggiunto in termini di sicurezza giuridica. Se tale valore non si traduce in un controllo effettivo dei presupposti normativi, l’incarico perde la propria giustificazione economica e funzionale.

Non può trascurarsi, inoltre, il riflesso assicurativo della decisione. L’affermazione di un obbligo di verifica così delineato incide sulla valutazione del rischio professionale e sulla delimitazione delle coperture assicurative. L’eventuale operatività della compensazione tra vantaggi fiscali conseguiti e danno subito – questione rimessa al giudice del rinvio – apre uno spazio di discussione sulla quantificazione del pregiudizio, ma non incide sulla configurabilità della responsabilità in presenza di omissione colposa.

Si coglie, in filigrana, un’evoluzione del paradigma della responsabilità del prestatore d’opera intellettuale. L’articolo 1218 del codice civile, letto in combinazione con l’articolo 1176, secondo comma, non viene utilizzato come mera clausola di chiusura, bensì come strumento di tipizzazione della condotta esigibile. La professionalità diviene parametro dinamico, calibrato sulla complessità della normativa fiscale e sulla crescente stratificazione delle agevolazioni.

La scelta della Corte appare coerente con un contesto normativo caratterizzato da una proliferazione di benefici condizionati a requisiti formali stringenti. In tale scenario, la funzione del professionista non può essere ridotta a un ruolo passivo. L’attività dichiarativa assume una dimensione di controllo di legalità sostanziale, sia pure limitata ai profili emergenti dalla documentazione richiesta.

L’impatto operativo della decisione è significativo. Gli studi professionali saranno indotti a strutturare procedure interne di verifica documentale, formalizzando le richieste di attestazioni e conservando traccia dei riscontri effettuati. La tracciabilità dell’attività di controllo diviene elemento centrale non solo per la qualità del servizio, ma anche per la difesa in eventuali contenziosi.

L’ordinanza n. 3215 del 2026 segna un punto di equilibrio tra tutela del contribuente e responsabilizzazione del professionista. Essa non introduce un obbligo di indagine illimitato, ma afferma con chiarezza che la predisposizione della dichiarazione dei redditi comporta un dovere di verifica dei presupposti legali delle detrazioni inserite. In tal modo, la dichiarazione non è più concepita come mero contenitore di dati, bensì come atto tecnico che incorpora una valutazione di spettanza, la cui omissione espone il professionista alle conseguenze risarcitorie delle sanzioni irrogate.

L’effetto sistemico è duplice. Da un lato, si rafforza la posizione del contribuente, che può confidare in una tutela più incisiva in caso di errori imputabili al professionista. Dall’altro, si riafferma la centralità della competenza tecnica quale fondamento della responsabilità, evitando derive verso una responsabilità senza colpa. La diligenza qualificata si conferma così criterio di selezione delle condotte esigibili, in un equilibrio che, pur rigoroso, rimane ancorato alla struttura dell’obbligazione professionale.

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