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Professioni

Uso dell’AI negli atti e responsabilità professionale: Sentenza della Corte Suprema di Cassazione Terza Sezione Penale n. 23006/2026 depositata il 22/06/2026

Avv. Francesco Cervellino

6/24/2026

La Sentenza della Corte Suprema di Cassazione Terza Sezione Penale n. 23006/2026 del 22/06/2026 assume rilievo non perché introduca un divieto d’uso dell’intelligenza artificiale nell’attività giuridica, ma perché individua il punto in cui l’automazione della ricerca cessa di essere ausilio e diviene fattore di disordine processuale. La decisione non colpisce la tecnologia in sé; colpisce l’abdicazione al controllo umano sulle fonti. In questo spostamento si colloca il nucleo sistemico della pronuncia: l’atto processuale non è un contenitore retorico, ma un dispositivo fiduciario, la cui credibilità minima dipende dalla verificabilità delle premesse normative e giurisprudenziali che lo sorreggono.

L’espressione “allucinazione informatica”, valorizzata dalla Corte a partire dal punto 3.1 della motivazione, non va letta come formula descrittiva di un errore tecnico. Essa segnala una frattura più profonda tra produzione automatizzata del testo e responsabilità della sua immissione nel processo. Il richiamo a precedenti inesistenti, presentati come se fossero arresti reali e pertinenti, non produce soltanto una debolezza argomentativa. Genera una falsa infrastruttura di legittimazione. L’atto non si limita a sostenere male una tesi; altera il campo cognitivo entro cui la tesi deve essere discussa, vagliata, eventualmente confutata.

La ricostruzione giornalistica della decisione coglie correttamente questo passaggio quando collega l’abuso dell’intelligenza artificiale alla “trascuratezza professionale” e alla colpa qualificata, evidenziando che l’allegazione di precedenti inesistenti ha condotto all’aumento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Il dato economico della sanzione, pari a euro 5.000, non è accessorio. Esso rende misurabile, sul piano dell’ordinamento, il costo istituzionale dell’informazione giuridica non verificata.

La questione, dunque, non consiste nello stabilire se l’intelligenza artificiale possa entrare nella redazione degli atti. Il problema è più radicale: quale statuto assume un atto quando la sua base conoscitiva è prodotta da un sistema probabilistico e recepita senza controllo. La giurisprudenza richiamata in modo fittizio non è una citazione sbagliata, ma un simulacro di autorità. Essa imita la forma del precedente senza possederne la sostanza. Per questa ragione la Corte riconduce la condotta fuori dall’area dell’errore scusabile: non si tratta di un’imprecisione marginale, ma di una lesione del metodo.

L’articolo 616 del codice di procedura penale diviene, in questa prospettiva, la sede normativa di una valutazione non meramente sanzionatoria, ma ordinamentale. La somma dovuta alla Cassa delle Ammende non reagisce soltanto all’inammissibilità del ricorso; reagisce alla qualità della colpa che ha concorso a produrla. L’inammissibilità fondata su genericità o manifesta infondatezza appartiene alla fisiologia patologica del processo. L’inammissibilità alimentata da fonti inesistenti introduce invece un grado ulteriore di disfunzione, perché costringe il giudice a verificare non solo la consistenza dell’argomento, ma la realtà stessa del materiale giuridico invocato.

Qui emerge la tensione strutturale della decisione. Da un lato, il processo contemporaneo è sempre più esposto a strumenti di accelerazione cognitiva, capaci di generare testi, ricostruzioni, schemi e connessioni con rapidità non comparabile alla ricerca tradizionale. Dall’altro lato, l’autorità dell’atto processuale continua a dipendere da un criterio antico e non automatizzabile: la responsabilità della fonte. Il progresso tecnico moltiplica la velocità della produzione, ma non riduce il dovere di verificazione. Al contrario, lo intensifica, perché aumenta il rischio che l’apparenza di precisione sostituisca la precisione effettiva.

La decisione è importante anche per ciò che implicitamente esclude. Non esiste una zona franca di deresponsabilizzazione determinata dall’uso dell’intelligenza artificiale. L’errore generato da un sistema automatizzato non diventa inevitabile solo perché generato da una macchina. La fallibilità dello strumento, quando è nota o conoscibile, entra nel perimetro della diligenza richiesta. Chi adopera un sistema capace di produrre riferimenti inesistenti assume l’onere di controllarne l’esito. La tecnologia non trasferisce la responsabilità; la redistribuisce internamente al processo di produzione dell’atto, ma la lascia interamente in capo a chi lo sottoscrive e lo deposita.

Questo passaggio merita una deviazione oltre il perimetro strettamente processuale. Nel diritto dell’economia dell’impresa, l’informazione non verificata è un costo occulto. Può apparire efficiente nella fase di produzione, perché riduce tempi e risorse immediate; diviene però inefficiente quando genera contenzioso, sanzioni, perdita di affidabilità e incremento dei controlli successivi. La stessa logica opera nell’atto processuale. L’uso improprio dell’intelligenza artificiale produce un falso risparmio: abbrevia la redazione, ma trasferisce sul sistema giudiziario il costo della verifica di ciò che non avrebbe dovuto essere immesso nel circuito processuale.

La Corte, perciò, non difende una concezione artigianale della scrittura giuridica contro l’innovazione tecnologica. Difende una regola di allocazione del rischio. Se uno strumento è impiegato per generare materiali argomentativi, il rischio della loro falsità non può gravare sul contraddittorio, sulla controparte processuale o sul giudice. Deve restare nella sfera di chi decide di utilizzare quello strumento. La sanzione più elevata non è allora una reazione moralistica, ma un meccanismo di riallineamento degli incentivi: rende meno conveniente l’affidamento cieco all’automazione e più razionale l’adozione di controlli preventivi.

Il contraddittorio, in questa chiave, non viene alterato soltanto quando una parte nasconde un documento o manipola un fatto. Viene alterato anche quando nel processo entrano fonti normative o giurisprudenziali inesistenti, perché l’altra parte è chiamata a confrontarsi con un’autorità apparente. Il tempo impiegato a smascherare la falsità sostituisce il tempo destinato al confronto sul merito. Il processo perde densità deliberativa e acquista rumore informativo. La falsa citazione, quindi, non è una semplice scorrettezza redazionale: è una distorsione dell’ambiente argomentativo.

Da ciò discende una conseguenza operativa di rilievo generale. L’intelligenza artificiale può essere trattata come infrastruttura di supporto solo se inserita in una catena di controllo. Ogni riferimento giurisprudenziale deve essere verificato nella sua esistenza, nel numero, nella data, nell’autorità, nella pertinenza rispetto alla questione e nella fedeltà del principio richiamato. Non basta che il testo sia plausibile. La plausibilità è anzi il tratto più insidioso dell’allucinazione informatica: l’errore non si presenta come errore, ma come informazione ordinata, formalmente coerente e linguisticamente credibile.

La decisione impone dunque di ripensare l’organizzazione interna della produzione documentale. L’uso di strumenti generativi non può essere lasciato alla dimensione individuale e informale della comodità operativa. Richiede protocolli, tracciabilità delle verifiche, distinzione tra fase di generazione e fase di validazione, conservazione delle fonti effettivamente consultate, controllo finale sulla corrispondenza tra citazione e contenuto. La qualità dell’atto non dipende più soltanto dalla competenza interpretativa, ma anche dalla governance del processo informativo che conduce alla sua formazione.

La pronuncia rende inoltre evidente che l’intelligenza artificiale non riduce il valore della competenza giuridica; ne modifica il baricentro. La capacità decisiva non è produrre più testo, ma distinguere ciò che può entrare nel processo da ciò che deve restarne fuori. In un ambiente digitale sovrabbondante, la selezione diventa più importante dell’accumulazione. L’atto affidabile non è quello più ricco di richiami, ma quello in cui ogni richiamo è controllabile, pertinente e necessario. L’economia dell’argomentazione torna così a coincidere con l’etica della fonte.

L’effetto sistemico della Sentenza della Corte Suprema di Cassazione Terza Sezione Penale n. 23006/2026 del 22/06/2026 consiste allora nell’aver trasformato un episodio di allucinazione informatica in una regola di responsabilità metodologica. La Corte non dice soltanto che le sentenze inventate non devono essere citate. Afferma che il metodo di redazione dell’atto è parte della sua validità culturale e della sua serietà processuale. Quando quel metodo si fonda su un affidamento non verificato a strumenti fallibili, la colpa non è attenuata dalla tecnologia, ma aggravata dalla prevedibilità del rischio.

Per gli assetti organizzativi che operano nel campo economico-giuridico, la conseguenza è immediata. L’intelligenza artificiale deve essere governata come tecnologia ad alto impatto informativo, non come scorciatoia neutra. Ogni processo che produce documenti destinati a incidere su decisioni, rapporti, responsabilità o contenziosi deve incorporare controlli di fonte. Il punto non è limitare l’innovazione, ma impedirle di deteriorare l’affidabilità degli atti. Un sistema che genera efficienza apparente e inattendibilità sostanziale non modernizza l’attività giuridica; ne aumenta i rischi.

La sanzione di euro 5.000 in favore della Cassa delle Ammende assume così valore paradigmatico. Essa segnala che l’ordinamento è disposto a distinguere tra errore argomentativo ed errore metodologico. Il primo può appartenere alla dialettica processuale. Il secondo mina la fiducia minima nella serietà dell’atto. E quando la fiducia minima viene meno, il processo non è più soltanto gravato da una domanda infondata: è esposto a una contaminazione della propria base conoscitiva.

La lezione conclusiva è netta. L’intelligenza artificiale può assistere la ricerca, accelerare la comparazione, suggerire percorsi, ordinare materiali. Non può sostituire il controllo della realtà giuridica. Nel processo, la fonte non è vera perché linguisticamente persuasiva, ma perché esiste, è reperibile, è pertinente e può essere sottoposta a verifica. La trascuratezza professionale sanzionata dalla Corte non coincide con l’uso della tecnologia; coincide con l’aver confuso la produzione automatica di autorità apparente con l’assunzione responsabile di un argomento giuridico.

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