
Professioni
Concorso del commercialista e autonomia sanzionatoria: Ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Tributaria n. 11372 del 27/04/2026
Avv. Francesco Cervellino
4/29/2026

La trama sistemica della responsabilità nelle violazioni tributarie delle società di capitali continua a rappresentare uno dei punti di maggiore tensione tra principio personalistico della sanzione e logica organizzativa dell’impresa collettiva. L’Ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Tributaria n. 11372/2026 pubblicata il 27/04/2026 si colloca in questo spazio problematico, non limitandosi a risolvere una questione applicativa, ma riarticolando il rapporto tra imputazione soggettiva dell’illecito e struttura funzionale dell’ente.
L’elemento che emerge con maggiore evidenza non è la semplice riaffermazione della responsabilità del concorrente, bensì la ridefinizione dell’architettura stessa del sistema sanzionatorio tributario. L’apparente linearità dell’articolazione normativa – da un lato la concentrazione della sanzione sull’ente, dall’altro l’estensione della responsabilità al concorrente – viene ricomposta in una dinamica più complessa, nella quale la soggettività giuridica dell’impresa non costituisce un punto di arrivo, ma una variabile dipendente dalla funzione economica della condotta.
Il nodo teorico si sviluppa attorno alla funzione dell’articolazione tra imputazione esclusiva alla persona giuridica e responsabilità concorrente della persona fisica. L’assetto normativo, infatti, non può essere letto come una gerarchia tra regole, ma come un sistema di selezione delle responsabilità fondato sulla direzione dell’interesse e sulla distribuzione del vantaggio economico. La decisione evidenzia che la centralità della persona giuridica non è ontologica, bensì condizionata: essa opera soltanto laddove la struttura societaria rappresenti il vero centro di imputazione del beneficio derivante dalla violazione.
In questa prospettiva, il principio di esclusività della sanzione in capo all’ente perde la sua dimensione assoluta e diviene criterio funzionale. Non si tratta più di stabilire se la persona fisica sia o meno coinvolta, ma di verificare se la sua condotta si esaurisca nella dimensione organica oppure ecceda tale ambito, trasformandosi in contributo autonomo alla produzione dell’illecito. La distinzione tra intraneus ed extraneus, lungi dall’essere meramente classificatoria, assume una valenza dinamica: essa riflette la diversa qualità del rapporto tra azione individuale e interesse collettivo.
È proprio su questo piano che la pronuncia introduce una discontinuità rilevante rispetto agli orientamenti precedenti. L’idea che l’articolazione normativa determini un’incompatibilità tra responsabilità dell’ente e concorso della persona fisica viene superata a favore di una lettura che valorizza la pluralità dei piani di imputazione. La responsabilità dell’ente e quella del concorrente non si escludono reciprocamente, ma operano su livelli differenti: la prima riguarda la titolarità del rapporto fiscale, la seconda la partecipazione causale all’illecito.
Questa ricostruzione comporta una trasformazione della nozione stessa di concorso nell’illecito tributario. Non si tratta più di una figura accessoria rispetto all’autore principale, ma di una modalità autonoma di partecipazione, dotata di una propria struttura causale e psicologica. Il contributo del concorrente non è qualificato in termini di mera collaborazione, bensì come elemento costitutivo della fattispecie complessiva. L’illecito, in altre parole, viene concepito come una costruzione unitaria, risultante dall’interazione di più condotte.
Una simile impostazione incide profondamente sulla funzione del sistema sanzionatorio. La sanzione non è più soltanto strumento di reazione alla violazione, ma meccanismo di allocazione della responsabilità all’interno della rete organizzativa. In questo senso, la decisione si colloca in una linea evolutiva che tende a superare la rigida contrapposizione tra responsabilità individuale e responsabilità dell’ente, riconoscendo la natura reticolare dell’azione economica.
La figura del professionista esterno diviene, in questo contesto, paradigmatica. La sua posizione non è definita in base a un criterio formale, quale la titolarità delle scritture contabili o il ruolo istituzionale, ma in funzione del contributo effettivo alla realizzazione dell’illecito. La rilevanza della condotta si misura in termini di capacità di incidere sul processo decisionale e operativo dell’impresa, indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica.
Ciò comporta una ridefinizione del confine tra attività professionale lecita e partecipazione all’illecito. Il parametro non è più rappresentato dalla mera osservanza delle forme, ma dalla sostanza dell’intervento. Il professionista non può essere considerato un soggetto neutrale quando la sua attività si inserisce in un contesto funzionalmente orientato alla violazione. In tale ipotesi, il contributo tecnico si trasforma in fattore di agevolazione, assumendo rilevanza sanzionatoria.
L’elemento forse più innovativo della pronuncia risiede nella valorizzazione del contributo psicologico. La responsabilità del concorrente non richiede necessariamente un intervento materiale diretto, ma può fondarsi anche su una partecipazione di natura intellettuale, purché caratterizzata dalla consapevolezza del collegamento finalistico tra le diverse condotte. In questo modo, il sistema sanzionatorio si apre a una dimensione più ampia, nella quale la rilevanza giuridica della condotta non dipende dalla sua visibilità esterna, ma dalla sua incidenza causale.
Questa apertura, tuttavia, non è priva di implicazioni critiche. L’estensione della responsabilità al contributo psicologico comporta il rischio di una dilatazione eccessiva dell’area sanzionabile, con possibili ricadute sulla certezza del diritto. La necessità di accertare la consapevolezza e la volontà del concorrente introduce un elemento di valutazione che può risultare difficile da delimitare in modo oggettivo.
La decisione, pur non affrontando direttamente tale problema, sembra suggerire una soluzione implicita: la centralità del nesso causale. Il contributo del concorrente assume rilevanza solo se inserito in una sequenza causale che conduce alla realizzazione dell’illecito. In questo modo, la responsabilità viene ancorata a un criterio oggettivo, che consente di evitare derive eccessivamente espansive.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Tributaria n. 11372/2026 pubblicata il 27/04/2026 non si limita a chiarire l’ambito di applicazione delle norme, ma propone una vera e propria riconfigurazione del sistema. La responsabilità tributaria emerge come fenomeno plurale, nel quale la distinzione tra soggetti non è data una volta per tutte, ma dipende dalla funzione che ciascuno svolge nel processo di produzione dell’illecito.
Questa prospettiva apre a una lettura più aderente alla realtà economica contemporanea, caratterizzata da una crescente complessità delle strutture organizzative e da una sempre maggiore interdipendenza tra i soggetti coinvolti. La sanzione, in questo contesto, diviene strumento di regolazione delle interazioni, più che semplice risposta alla violazione.
La vera posta in gioco non è, dunque, l’individuazione del responsabile, ma la comprensione della dinamica attraverso cui l’illecito si realizza. In questa dinamica, la figura del concorrente assume un ruolo centrale, non come elemento marginale, ma come componente essenziale della struttura dell’illecito tributario.
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