
Penale Tributario
Rinumerazione contabile e artifici fiscali nella dichiarazione fraudolenta professionale. Cassazione 666/2026
Avv. Francesco Cervellino
1/17/2026

La qualificazione penal-tributaria delle condotte contabili irregolari continua a rappresentare uno dei punti di maggiore frizione tra legalità formale e sostanza economica dell’azione professionale. In tale spazio interpretativo si colloca la recente elaborazione giurisprudenziale che ha riaffermato, con particolare nettezza, la funzione selettiva dell’artificio quale elemento differenziale tra l’illecito amministrativo e la frode penalmente rilevante. Il tema non riguarda soltanto la tecnica di redazione delle scritture, ma investe il rapporto strutturale tra organizzazione dell’attività professionale, gestione dei flussi finanziari e trasparenza dichiarativa.
La fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici presuppone, sul piano oggettivo, una condotta idonea a costruire una rappresentazione alterata della realtà economica, tale da incidere non già sulla mera correttezza formale dei dati, bensì sulla possibilità stessa di ricostruire il reddito imponibile attraverso gli ordinari strumenti di controllo. La giurisprudenza ha progressivamente chiarito come l’artificio non coincida con la falsità in senso stretto, né con la semplice omissione, ma richieda un quid pluris funzionale, ossia una modalità operativa orientata a rendere opaco il circuito informativo tra contribuente e amministrazione.
In questa prospettiva, la rinumerazione sistematica delle fatture assume una valenza che travalica l’errore contabile. La progressività numerica non rappresenta infatti un mero adempimento formale, ma uno strumento di controllo intrinseco, idoneo a garantire la continuità e la verificabilità delle operazioni. L’alterazione intenzionale di tale sequenza, specie quando accompagnata dall’occultamento selettivo di documenti fiscalmente rilevanti, incide direttamente sull’affidabilità complessiva della contabilità e sulla sua funzione probatoria. Non è la singola anomalia a rilevare, ma la coerenza sistemica dell’alterazione, la sua reiterazione nel tempo e la sua integrazione con altre condotte di schermatura.
Il passaggio concettuale più significativo riguarda proprio la nozione di sistema fraudolento. La frode, in questa ricostruzione, non richiede sofisticazioni tecnologiche né strutture organizzative complesse. Può manifestarsi anche attraverso strumenti elementari, purché inseriti in una strategia complessiva idonea a disarticolare il nesso tra prestazione, incasso e dichiarazione. L’utilizzo di canali finanziari non direttamente riferibili al soggetto obbligato, l’incasso per contanti in luogo di strumenti tracciabili, la dispersione dei flussi su conti formalmente estranei all’attività costituiscono, in tale quadro, elementi sintomatici di una volontà di sottrarre informazioni rilevanti al controllo fiscale.
Ne deriva una lettura sostanziale del dolo specifico, che non può essere ridotto alla consapevolezza dell’inadempimento, ma deve essere ricostruito alla luce dell’architettura complessiva delle condotte. La reiterazione, la convergenza funzionale degli artifici e la loro idoneità concreta a ostacolare l’accertamento consentono di inferire la finalizzazione evasiva anche in presenza di singoli comportamenti, isolatamente considerati, astrattamente compatibili con irregolarità amministrative. È la logica d’insieme a qualificare penalmente l’agire.
Particolarmente rilevante è l’impatto sistemico di tale impostazione sul confine tra disordine contabile e frode. La tradizionale distinzione, spesso invocata in chiave difensiva, tra contabilità inattendibile e contabilità fraudolenta viene qui ricondotta a un criterio funzionale: ciò che rileva non è la mera possibilità astratta di ricostruzione del reddito aliunde, ma il fatto che tale ricostruzione sia resa più difficoltosa, onerosa o incerta proprio a causa delle condotte poste in essere. La tutela penale non si arresta di fronte alla recuperabilità ex post dell’imponibile, ma presidia la trasparenza del processo di accertamento.
In questa chiave, anche l’occultamento della documentazione assume una dimensione che va oltre la distruzione materiale. La sottrazione selettiva di elementi contabili, quando costringe l’amministrazione a ricorrere a fonti esterne, clienti o intermediari finanziari, altera il normale circuito informativo e integra l’offesa al bene giuridico protetto. La permanenza dell’illecito, inoltre, rafforza l’idea di una violazione che si protrae nel tempo, mantenendo attiva la situazione di opacità fino alla cessazione dell’occultamento.
Sul piano sistematico, questa impostazione rafforza una concezione della responsabilità penale tributaria come presidio della leale collaborazione fiscale, più che come mera sanzione dell’infedeltà dichiarativa. Il diritto penale interviene non per punire l’errore, ma per reprimere la costruzione intenzionale di una realtà economica artificiale. In tale prospettiva, la distinzione tra illecito amministrativo e penale non è affidata alla soglia quantitativa dell’evasione, ma alla qualità della condotta e alla sua idoneità decettiva.
Le ricadute applicative sono evidenti per l’esercizio delle professioni organizzate. La gestione contabile non può essere valutata atomisticamente, ma deve essere letta come parte integrante dell’assetto organizzativo dell’attività. Ogni scelta che incida sulla tracciabilità, sulla coerenza documentale o sulla linearità dei flussi finanziari assume rilievo non solo sotto il profilo fiscale, ma anche penalistico. La sentenza in esame contribuisce così a delineare un modello di responsabilità fondato sulla trasparenza strutturale, nel quale l’apparenza di regolarità non può fungere da schermo rispetto a una sostanza economicamente alterata.
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