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Penale Tributario

Garanzie convenzionali e inutilizzabilità probatoria nelle verifiche fiscali anteriori all’adeguamento normativo. Cassazione 512/2026

Avv. Francesco Cervellino

1/10/2026

La sentenza della Corte di cassazione n. 512 del 2026 si colloca in un passaggio ordinamentale di particolare densità sistemica, segnato dal confronto tra la disciplina interna delle verifiche fiscali e le garanzie convenzionali riconducibili alla tutela del domicilio professionale e imprenditoriale. Il problema giuridico che ne emerge non riguarda soltanto l’impatto immediato delle pronunce sovranazionali sull’attività accertativa, ma investe la più ampia architettura dei rapporti tra legalità processuale, discrezionalità legislativa e controllo giurisdizionale delle prove. In tale prospettiva, la decisione in commento assume una funzione chiarificatrice rispetto alla portata dell’inutilizzabilità probatoria quale strumento di reazione a violazioni di rango sovraordinato, collocandosi consapevolmente su un crinale di continuità piuttosto che di rottura.

La vicenda processuale sottesa alla cassazione 512/2026 trae origine da un sequestro preventivo disposto in relazione a reati tributari e a un illecito amministrativo dipendente da reato, fondato anche su elementi acquisiti nel corso di verifiche fiscali svolte secondo la disciplina previgente. Il ricorso per cassazione aveva sollecitato una rilettura dell’articolo 191 del codice di procedura penale alla luce delle garanzie convenzionali, sostenendo che le acquisizioni effettuate in violazione delle condizioni indicate dalla giurisprudenza europea dovessero essere qualificate come prove inutilizzabili, ovvero che, in alternativa, fosse necessario sollevare questione di legittimità costituzionale. La risposta della Corte si articola lungo un percorso argomentativo che, pur riconoscendo la rilevanza del problema, ne circoscrive rigorosamente gli effetti sul piano processuale.

Il primo snodo concettuale della decisione consiste nella qualificazione della pronuncia sovranazionale come parametro interpretativo, ma non come fonte immediatamente idonea a introdurre divieti probatori. La Corte afferma che l’inutilizzabilità costituisce un istituto di carattere eccezionale, rimesso a scelte legislative puntuali e non suscettibile di estensioni analogiche o creative da parte del giudice. In questa prospettiva, la cassazione 512/2026 ribadisce che l’articolo 191 del codice di procedura penale opera esclusivamente con riferimento a divieti stabiliti dalla legge interna, escludendo che una violazione di obblighi convenzionali, in assenza di un recepimento normativo espresso, possa automaticamente tradursi in una sanzione processuale di inutilizzabilità.

Tale impostazione non si risolve in una negazione del valore delle garanzie convenzionali, ma si fonda su una distinzione funzionale tra il piano della responsabilità dello Stato per violazione sistemica e quello della validità degli atti compiuti nel singolo procedimento. La Corte sottolinea che la violazione accertata in sede sovranazionale concerne la mancanza di presupposti chiari e di rimedi giurisdizionali effettivi nelle verifiche fiscali, ma non incide direttamente sul regime di utilizzabilità degli elementi raccolti. In altri termini, il deficit di tutela individuato a livello sistemico non viene automaticamente trasposto sul terreno della prova penale, che resta governato da regole di stretta legalità.

Il secondo profilo di rilievo attiene al rapporto tra giudice ordinario e giudizio di costituzionalità. La cassazione 512/2026 esclude che il giudice di merito fosse tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione all’articolo 191 del codice di procedura penale, ritenendo manifestamente infondata l’ipotesi di un obbligo costituzionale di estendere l’inutilizzabilità agli atti acquisiti in violazione delle garanzie convenzionali. La Corte valorizza, a tal fine, l’orientamento secondo cui le norme processuali che delimitano l’area della prova costituiscono espressione di una discrezionalità legislativa ampia, sindacabile solo entro i limiti della manifesta irragionevolezza. In questa cornice, un intervento additivo del giudice delle leggi avrebbe comportato una riscrittura della disciplina probatoria non giustificata da un vincolo costituzionale immediatamente cogente.

L’argomentazione si arricchisce di un ulteriore elemento sistemico, rappresentato dall’intervento normativo sopravvenuto che ha introdotto specifiche garanzie motivazionali per gli accessi e le verifiche fiscali, accompagnandole da una disciplina transitoria di salvaguardia degli atti pregressi. La Corte legge tale intervento come indice della volontà del legislatore di adeguare l’ordinamento alle indicazioni sovranazionali senza compromettere la stabilità dei rapporti giuridici già consolidati. In questa prospettiva, la scelta di preservare la validità degli atti anteriori viene interpretata come coerente con l’assenza di un obbligo convenzionale di travolgere retroattivamente gli effetti delle verifiche svolte.

Sotto il profilo sistematico, la cassazione 512/2026 offre una ricostruzione dell’inutilizzabilità probatoria che ne riafferma la funzione di extrema ratio, destinata a operare solo quando il legislatore abbia espressamente individuato un divieto e una correlata sanzione processuale. Tale impostazione riflette una concezione della legalità processuale come ambito di equilibrio tra esigenze di tutela dei diritti fondamentali e necessità di efficacia dell’azione penale, evitando che la prova diventi terreno di instabilità permanente. La Corte sembra consapevole del rischio che una lettura espansiva dell’inutilizzabilità possa tradursi in un fattore di paralisi dei procedimenti, soprattutto in settori, come quello tributario, caratterizzati da un intreccio strutturale tra attività amministrativa e accertamento penale.

Al tempo stesso, la decisione non può essere letta come una chiusura rispetto alle istanze di rafforzamento delle garanzie. Il riconoscimento della violazione sistemica e la valorizzazione delle misure legislative di adeguamento indicano una direzione di marcia chiara, orientata a una maggiore trasparenza e controllabilità delle verifiche fiscali. La differenza risiede nel tempo e negli strumenti dell’adeguamento, che la Corte colloca sul piano normativo e non su quello dell’elaborazione giurisprudenziale creativa. In tal senso, la cassazione 512/2026 si pone come decisione di raccordo, volta a evitare soluzioni di continuità eccessive tra passato e futuro dell’ordinamento.

Le ricadute applicative di tale impostazione sono rilevanti. Sul piano processuale, viene confermata la tenuta degli accertamenti e delle misure cautelari fondati su verifiche fiscali anteriori all’intervento normativo, riducendo il rischio di una delegittimazione generalizzata dell’attività amministrativa pregressa. Sul piano sistemico, la sentenza contribuisce a delineare un modello di dialogo tra ordinamenti in cui le pronunce sovranazionali fungono da stimolo per il legislatore, ma non si traducono automaticamente in sanzioni processuali atipiche. In questa chiave, l’inutilizzabilità resta uno strumento calibrato, la cui espansione indiscriminata potrebbe alterare l’equilibrio complessivo del sistema.

La sentenza della cassazione 512/2026 rappresenta un punto fermo nella definizione dei confini tra garanzie convenzionali e disciplina interna della prova. La Corte opta per una soluzione che privilegia la stabilità e la coerenza dell’ordinamento, senza negare la necessità di un adeguamento progressivo alle indicazioni sovranazionali. Ne emerge una visione dell’inutilizzabilità come istituto di legalità formale, insuscettibile di trasformarsi in una clausola generale di reazione a ogni violazione di diritti fondamentali, ma destinata a operare entro confini tracciati dal legislatore. Tale approdo, pur non esente da profili problematici, offre una chiave di lettura utile per comprendere le dinamiche future del rapporto tra diritto tributario, processo penale e tutela convenzionale dei diritti.

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