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Penale Tributario

La nuova soglia di rilevanza penale nell’omesso versamento dell’Iva e gli effetti sul favor rei nelle rateazioni decadute

Avv. Francesco Cervellino

11/28/2025

L’evoluzione recente della disciplina penale in materia di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto sollecita una riflessione sistematica sul rapporto tra obbligazioni tributarie dilazionate, momenti di verifica della soglia d’imposta e principio del favor rei. La sentenza n. 38438/2025 della Corte di cassazione, ricavabile dal contenuto del file principale e letta alla luce delle indicazioni interpretative ricavabili dal documento di supporto , offre l’occasione per chiarire il perimetro applicativo della nuova soglia di punibilità, introdotta dal recente intervento normativo, e le relative ricadute sui procedimenti in corso.

In un contesto nel quale l’istituto della rateazione rappresenta uno strumento ordinario di gestione del debito fiscale, l’identificazione del momento in cui valutare la sussistenza della soglia penalmente rilevante assume un rilievo decisivo. La riforma ha spostato l’attenzione dal tradizionale riferimento al termine per il versamento dell’acconto dell’anno successivo al momento, diverso e temporalmente più ampio, del 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale. Questo spostamento incide sulla stessa struttura della fattispecie, poiché consente di valorizzare la condotta del contribuente anche oltre la fase immediatamente successiva alla scadenza ordinaria del pagamento. Contestualmente, il legislatore ha riformulato il rapporto tra procedimento penale e piani di rateazione, introducendo, accanto alla soglia storica dei 250mila euro, un nuovo limite di punibilità in caso di decadenza dalla dilazione, fissato in 75mila euro.

La motivazione della sentenza esamina preliminarmente la disciplina previgente, rilevando come l’integrazione del reato si saldasse al mancato versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale entro un termine definito e non ulteriormente prorogabile. L’adempimento successivo poteva rilevare solo ai fini della causa di non punibilità correlata all’integrale pagamento prima dell’apertura del dibattimento. La riforma ha invece disarticolato il nesso rigido tra scadenza dell’acconto e rilevanza penale, riconoscendo alla rateazione un ruolo idoneo a incidere direttamente sulla tipicità della condotta. La nuova formulazione esclude infatti la punibilità quando il debito tributario sia in corso di estinzione mediante rateazione validamente richiesta e regolarmente adempiuta, subordinando la rilevanza penale al venir meno di tale condizione.

Il punto centrale dell’arresto di legittimità concerne l’individuazione del momento in cui verificare il superamento della nuova soglia di 75mila euro nei casi di decadenza dalla rateazione. La Corte osserva che il dato normativo, come ricostruito nelle pagine della decisione (cfr. in particolare pp. 3–5 del file principale) , impone di ancorare questa verifica al momento stesso dell’intervenuta decadenza, e non già a una fase precedente o successiva del rapporto obbligatorio. Tale lettura appare coerente con la struttura della fattispecie così come riformulata, poiché valorizza la funzione dell’istituto dilatorio quale strumento idoneo a sospendere l’offensività penale della condotta finché il contribuente rispetti le condizioni che ne giustificano l’ammissione. Ne deriva che il mancato pagamento che determina la decadenza non è di per sé sufficiente a integrare il reato: occorre verificare, nella stessa fase, l’ammontare del debito residuo, e solo se esso supera la soglia fissata dal legislatore si realizza la tipicità penale.

Sotto questo profilo, l’arresto risulta di particolare interesse, poiché il documento di supporto segnala come il momento della verifica della soglia fosse considerato tra i profili maggiormente incerti nella prima applicazione della riforma . La sentenza affronta tale nodo interpretativo con un approccio sistematico, riconoscendo che la nuova disciplina è complessivamente più favorevole rispetto alla previgente e che, di conseguenza, deve applicarsi ai procedimenti in corso secondo il principio del favor rei. La Corte precisa che tale applicazione non si esaurisce in un mero giudizio astratto di favorevolezza della norma, ma richiede di valutare concretamente, caso per caso, la situazione del contribuente alla luce dei pagamenti intervenuti, dei piani di rateazione richiesti e della loro eventuale decadenza.

La pronuncia conferma inoltre che l’instaurazione e il corretto adempimento del piano di rateazione impediscono la consumazione del reato fino alla decadenza, con la conseguenza che l’esercizio dell’azione penale in tale fase deve confrontarsi con una fattispecie non ancora perfezionata. Viene così riaffermata una concezione della rateazione quale elemento che condiziona direttamente la tipicità, anziché costituire un istituto meramente estintivo o attenuante. Questa impostazione appare coerente con gli orientamenti dottrinali più recenti, che valorizzano la necessità di assicurare coerenza tra politica fiscale e politica sanzionatoria, evitando forme di disallineamento che potrebbero tradursi in un’applicazione eccessivamente formalistica della tutela penale.

La sentenza contribuisce a delineare un quadro sistematico nel quale la punibilità dell’omesso versamento dell’Iva deve essere valutata secondo un approccio dinamico, che tenga conto sia del comportamento complessivo del contribuente sia del momento in cui interviene la decadenza dalla dilazione. In un sistema nel quale la rateazione assume sempre più la funzione di ordinario strumento di gestione del debito, la nuova soglia dei 75mila euro rappresenta un criterio selettivo che mira a concentrare la risposta punitiva sulle condotte maggiormente lesive, riducendo l’area della rilevanza penale. L’applicazione del favor rei ai procedimenti pendenti conferma la portata garantista della riforma e indica un percorso interpretativo improntato a ragionevolezza e proporzionalità, con possibili implicazioni anche per la futura evoluzione della disciplina dei reati tributari.

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