
Penale Tributario
Confisca nei reati di fatturazione inesistente e delimitazione del vantaggio patrimoniale. Cassazione n. 10279/2026
Avv. Francesco Cervellino
3/28/2026

La pronuncia della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, 18 marzo 2026, n. 10279 si inserisce in un segmento interpretativo caratterizzato da persistenti incertezze circa la qualificazione del vantaggio patrimoniale nei reati tributari con struttura bifasica, nei quali la condotta tipica si articola tra un soggetto emittente e un soggetto utilizzatore. Il caso sottoposto al vaglio di legittimità, concernente l’emissione di fatture per operazioni inesistenti ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, offre l’occasione per una riconsiderazione critica del rapporto tra struttura del fatto tipico, assetto delle responsabilità e delimitazione dell’oggetto della confisca.
L’intervento della Corte si colloca lungo una linea di tensione tra due esigenze sistemiche: da un lato, assicurare l’effettività della risposta sanzionatoria nei confronti dei fenomeni evasivi complessi; dall’altro, preservare la coerenza tra imputazione soggettiva e ablazione patrimoniale, evitando slittamenti verso forme di responsabilità indiretta o per fatto altrui. È proprio in questa intersezione che si manifesta la rilevanza della distinzione tra profitto e prezzo del reato, la cui corretta individuazione si rivela decisiva ai fini della legittimità della confisca.
La vicenda processuale, come emerge anche dalla ricostruzione giornalistica di supporto , prende le mosse dalla condanna in primo grado dell’amministratore di una società per avere emesso fatture false al fine di consentire a terzi l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto. In sede di gravame, pur essendo stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, la confisca del profitto del reato era stata confermata, individuando tale profitto nell’imposta evasa dall’utilizzatore delle fatture. Tale impostazione, tuttavia, viene radicalmente ridimensionata dalla Corte di legittimità, che ne evidenzia l’incompatibilità con i presupposti normativi e con la struttura del reato contestato.
La prima direttrice argomentativa si sviluppa sul piano processuale e attiene alla necessaria correlazione tra confisca e pronuncia di condanna. L’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 subordina espressamente l’adozione della misura ablativa alla presenza di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta. La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, pur implicando un accertamento del fatto storico, non integra un giudizio di responsabilità penalmente rilevante in senso pieno. Ne deriva che la confisca, quale misura di natura sostanzialmente sanzionatoria, difetta del presupposto indefettibile richiesto dalla norma. La Corte, pertanto, riafferma un principio di stretta legalità, impedendo che l’ablazione patrimoniale possa sopravvivere a un esito processuale che esclude la punibilità.
Il profilo più significativo della decisione si colloca tuttavia sul piano sostanziale, laddove viene operata una netta distinzione tra profitto e prezzo del reato con specifico riferimento all’emissione di fatture per operazioni inesistenti. La Corte chiarisce che il profitto del reato, inteso come vantaggio economico immediato e diretto derivante dalla condotta illecita, coincide, nei reati tributari, con il risparmio d’imposta. Tale vantaggio, tuttavia, si realizza esclusivamente in capo al soggetto che utilizza le fatture nella dichiarazione fiscale, non già in capo a chi le emette. L’emittente, infatti, non beneficia dell’evasione in senso proprio, ma eventualmente percepisce un compenso per la prestazione illecita resa.
Da questa premessa discende una conseguenza di rilievo sistemico: nei confronti dell’emittente, l’oggetto della confisca non può essere individuato nel profitto del reato, bensì nel prezzo dello stesso, vale a dire nel corrispettivo dato o promesso per la commissione dell’illecito. Tale qualificazione non costituisce una mera operazione terminologica, ma riflette una diversa configurazione del nesso tra condotta e vantaggio economico. Il prezzo si colloca sul piano motivazionale del reato, quale incentivo alla sua commissione, mentre il profitto esprime il risultato economico dell’illecito. Confondere i due piani significherebbe attribuire all’emittente un vantaggio che non deriva direttamente dalla sua condotta, alterando il principio di personalità della responsabilità patrimoniale.
La decisione valorizza inoltre la portata dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 74 del 2000, che introduce una deroga al regime generale del concorso di persone nel reato. Tale disposizione esclude la punibilità a titolo di concorso reciproco tra emittente e utilizzatore delle fatture false, impedendo che le rispettive condotte siano attratte in un’unica fattispecie plurisoggettiva. La scelta legislativa, volta a evitare duplicazioni punitive, produce effetti anche sul piano della confisca, in quanto esclude l’applicazione del principio solidaristico tipico dei reati concorsuali. In assenza di un vincolo concorsuale, non è possibile imputare all’emittente il profitto conseguito dall’utilizzatore, né procedere a una ripartizione del vantaggio economico tra i diversi soggetti coinvolti.
Si delinea così un assetto nel quale la confisca assume una funzione di recupero selettivo del vantaggio patrimoniale, ancorata alla specifica posizione soggettiva dell’agente. L’ablazione non può eccedere il perimetro del beneficio effettivamente conseguito, pena la trasformazione della misura in uno strumento di repressione svincolato dal nesso causale con la condotta. In questa prospettiva, la sentenza in esame si pone come correttivo rispetto a prassi applicative che tendevano a estendere la confisca oltre i limiti della responsabilità individuale, soprattutto nei contesti caratterizzati da pluralità di soggetti e da interazioni funzionali tra diverse condotte.
L’impostazione accolta dalla Corte presenta rilevanti implicazioni operative. In primo luogo, essa impone una rigorosa attività di accertamento in ordine alla natura e all’entità del vantaggio conseguito dall’emittente, che non può essere presunto né automaticamente desunto dall’ammontare dell’imposta evasa. In secondo luogo, essa incide sulla strategia difensiva, offrendo uno spazio argomentativo fondato sulla distinzione tra profitto e prezzo e sulla dimostrazione dell’assenza di un vantaggio diretto. In terzo luogo, essa contribuisce a delineare un modello di responsabilità patrimoniale coerente con i principi costituzionali, in particolare con il divieto di responsabilità per fatto altrui.
Non può trascurarsi, infine, il rilievo che la decisione assume nel più ampio quadro della repressione dei reati tributari. La tendenza all’espansione degli strumenti ablativi, spesso giustificata dall’esigenza di contrastare fenomeni evasivi di rilevante impatto economico, incontra un limite nella necessità di preservare la coerenza tra fatto, responsabilità e sanzione. La sentenza in commento riafferma tale limite, proponendo una lettura della confisca che ne valorizza la funzione di riequilibrio patrimoniale senza sacrificare i principi fondamentali dell’ordinamento penale.
La pronuncia della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, 18 marzo 2026, n. 10279 si segnala per avere ricondotto la disciplina della confisca nei reati di emissione di fatture inesistenti entro un perimetro di maggiore precisione concettuale e di più rigorosa coerenza sistemica. Essa opera un duplice intervento: da un lato, esclude la possibilità di disporre la confisca in assenza di una condanna; dall’altro, delimita l’oggetto della stessa al prezzo del reato, escludendo che l’emittente possa essere chiamato a rispondere del profitto realizzato dall’utilizzatore. Ne emerge un modello interpretativo che, pur non riducendo l’efficacia degli strumenti repressivi, ne assicura un impiego conforme ai principi di legalità, personalità e proporzionalità.
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