
Lavoro
Impugnazione del licenziamento: il termine decorre dalla data della PEC
Dott. Alessandro Cervellino
10/6/2025

Una recente pronuncia della Corte d’appello di Bologna (sentenza n. 223/2025) offre un importante chiarimento in materia di impugnazione del licenziamento e decorrenza dei termini decadenziali. Il caso riguarda la validità giuridica dell’impugnazione trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) e la sua idoneità a far decorrere il termine di 180 giorni per il deposito del ricorso giudiziale previsto dall’art. 6 della legge n. 604/1966.
La Corte ha confermato che l’invio della comunicazione di impugnazione del licenziamento tramite PEC è pienamente efficace e produce gli stessi effetti della raccomandata con avviso di ricevimento, anche se priva di firma digitale. Tale principio ha importanti ricadute operative per avvocati e consulenti del lavoro, poiché definisce in modo inequivoco il momento iniziale del termine di decadenza giudiziale.
Il quadro normativo: art. 6 L. 604/1966
L’art. 6, comma 1, della legge n. 604/1966 stabilisce che l’impugnazione del licenziamento deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla sua comunicazione e che, entro i successivi 180 giorni, deve essere depositato il ricorso al giudice del lavoro.
Il termine dei 180 giorni decorre “dalla data in cui è stata comunicata per iscritto l’opposizione al licenziamento”. La norma non specifica la modalità di comunicazione, ma la giurisprudenza ne ha chiarito l’ampia interpretazione, ammettendo qualsiasi mezzo idoneo a documentare la volontà del lavoratore di opporsi al recesso.
Il caso deciso dalla Corte d’appello di Bologna
Nel caso esaminato, il lavoratore, licenziato per superamento del periodo di comporto, aveva inviato l’impugnazione in due momenti distinti:
- una prima trasmissione via PEC in data 29 marzo 2024, contenente la scansione in PDF della lettera di impugnazione controfirmata; 
- una successiva raccomandata A/R del 2 aprile 2024, con lo stesso contenuto. 
Il ricorso giudiziale era stato depositato il 27 settembre 2024.
Se si considerava la data della raccomandata, il deposito risultava tempestivo; ma tenendo conto della PEC, i 180 giorni risultavano già trascorsi.
La Corte ha ritenuto che l’impugnazione si fosse perfezionata con la ricezione della PEC e che, pertanto, il ricorso fosse tardivo e inammissibile.
Le argomentazioni della Corte
La difesa del lavoratore sosteneva che la trasmissione via PEC fosse un atto di mera cortesia, privo di valore legale, poiché il documento non recava una firma digitale.
La Corte ha invece affermato che:
- la PEC è equiparata alla raccomandata con avviso di ricevimento quanto a valore legale e certezza della data di invio e ricezione; 
- la mancanza della firma digitale non incide sulla validità dell’atto, se il documento allegato riproduce la lettera di impugnazione sottoscritta in forma autografa dal lavoratore e dal suo difensore; 
- la volontà di impugnare il licenziamento si è manifestata con piena efficacia già al momento della ricezione della PEC, indipendentemente dalla successiva spedizione cartacea. 
In altri termini, la raccomandata inviata dopo la PEC è stata considerata una mera reiterazione di un atto già perfezionato.
La ratio giuridica della decisione
La Corte si è allineata a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il requisito della forma scritta è soddisfatto da qualunque mezzo idoneo a rendere conoscibile la volontà del lavoratore (Cass. n. 19772/2018; Cass. n. 24616/2020).
In un contesto in cui la comunicazione elettronica è divenuta prassi consolidata nelle relazioni di lavoro, la PEC garantisce non solo la tracciabilità ma anche la certezza giuridica del momento di invio e ricezione, elementi essenziali ai fini del calcolo dei termini decadenziali.
Pertanto, il sistema non può ignorare l’efficacia probatoria della PEC, anche in assenza di firma digitale, quando il documento allegato è sottoscritto autograficamente.
Implicazioni pratiche per professionisti e imprese
La decisione comporta conseguenze rilevanti per chi assiste lavoratori e datori di lavoro:
- Per i difensori dei lavoratori: è necessario calcolare i termini di decadenza giudiziale facendo riferimento alla prima comunicazione utile (anche se inviata via PEC), per evitare che il ricorso venga dichiarato tardivo. 
- Per i datori di lavoro: è opportuno conservare con cura la documentazione delle PEC ricevute, poiché esse costituiscono la base per calcolare i termini di difesa e per valutare la tempestività dell’azione giudiziaria. 
- Per i consulenti e HR manager: la pronuncia conferma la necessità di aggiornare le procedure di ricezione e protocollazione delle comunicazioni in arrivo via PEC, equiparandole a tutti gli effetti alle notifiche postali. 
Inoltre, la sentenza evidenzia l’importanza della precisione formale: la semplice “anticipazione via PEC” non può essere considerata atto di cortesia, ma assume piena rilevanza giuridica.
Conclusioni operative
La Corte d’appello di Bologna ribadisce un principio ormai consolidato:
l’impugnazione del licenziamento si perfeziona al momento della ricezione della PEC, anche se il documento è privo di firma digitale e viene successivamente inviato con raccomandata.
Per i professionisti del diritto del lavoro, ciò comporta la necessità di:
- verificare sempre la data di invio e ricezione PEC come riferimento per la decorrenza dei termini di decadenza; 
- evitare duplicazioni di invii che possano creare incertezza sul dies a quo; 
- assicurarsi che la lettera allegata alla PEC sia regolarmente sottoscritta in originale dal lavoratore. 
La decisione consolida l’orientamento che riconosce piena efficacia legale alle comunicazioni elettroniche e invita operatori e aziende a trattarle con la stessa attenzione e valore probatorio delle comunicazioni cartacee.
Checklist per l’impugnazione via PEC
Per evitare errori di decorrenza e contestazioni formali:
- Forma scritta: predisporre una lettera di impugnazione sottoscritta in originale (firma autografa del lavoratore e, se presente, del legale). 
- Formato digitale: scansionare il documento in PDF e allegarlo integralmente al messaggio PEC. 
- Invio tramite PEC: utilizzare esclusivamente indirizzi PEC attivi e verificati. 
- Oggetto del messaggio: indicare chiaramente “Impugnazione licenziamento ex art. 6 L. 604/1966”. 
- Conservazione: archiviare la ricevuta di accettazione e di consegna PEC (sono prove legali della trasmissione). 
- Calcolo dei termini: far decorrere i 180 giorni per il ricorso giudiziale dalla data di ricezione della PEC da parte del datore di lavoro. 
- Eventuale raccomandata: considerarla solo come duplicato informativo, privo di effetti ulteriori sulla decorrenza dei termini. 


