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Lavoro

DURC e sanzioni civili: nessuna regolarità contributiva se il debito riguarda solo accessori di legge

Dott. Alessandro Cervellino

10/15/2025

Il nuovo chiarimento ministeriale

Con l’Interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito un importante chiarimento in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rispondendo a un quesito relativo all’interpretazione della nozione di “scostamento non grave” prevista dall’art. 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015.
L’istanza chiedeva se fosse possibile considerare “non grave” una situazione debitoria composta solo da sanzioni o interessi, a fronte di contributi già integralmente versati. In sostanza, si domandava se in tali casi l’ente previdenziale potesse comunque rilasciare un DURC regolare.

Il Ministero, dopo aver acquisito i pareri dell’Ufficio legislativo, dell’INPS e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha risposto negativamente, escludendo la possibilità di attestare la regolarità contributiva quando sussistano debiti – anche solo accessori – superiori alla soglia di 150 euro.

Il quadro normativo: art. 3, comma 3, D.M. 30 gennaio 2015

Il D.M. 30 gennaio 2015, che disciplina la procedura di rilascio del DURC, individua i casi in cui la regolarità contributiva può essere attestata anche in presenza di lievi irregolarità.
In particolare, il comma 3 dell’art. 3 stabilisce che:

“La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento […] pari o inferiore a euro 150,00, comprensivi di eventuali accessori di legge”.

La soglia di 150 euro, dunque, rappresenta il limite massimo di debito (comprensivo di contributi, sanzioni e interessi) entro cui è ammesso il rilascio del DURC regolare.

Il quesito e la risposta ministeriale

L’associazione istante ha sostenuto che, nel caso in cui il debito residuo derivi unicamente da sanzioni civili o interessi – e non da contributi omessi, già integralmente versati – dovrebbe comunque sussistere la regolarità contributiva.
Tale interpretazione si fondava sull’idea che le sanzioni, una volta estinto il debito principale, rappresentino un’obbligazione autonoma, distinta dall’omissione originaria.

Il Ministero del Lavoro ha tuttavia escluso questa possibilità, precisando che:

  • le sanzioni civili non costituiscono un’obbligazione autonoma, ma sono accessorie rispetto all’obbligazione contributiva;

  • esse presuppongono l’omissione o il ritardo nel pagamento dei contributi, dai quali traggono origine giuridica;

  • pertanto, anche in assenza di contributi arretrati, la sola presenza di sanzioni o interessi configura comunque una situazione di irregolarità contributiva, salvo che il relativo importo complessivo non superi la soglia dei 150 euro.

La funzione delle sanzioni, come sottolineato dall’interpello, è quella di rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire il danno arrecato all’ente previdenziale per il mancato o ritardato versamento.

La ratio dell’orientamento: unità del debito contributivo

L’Interpello n. 3/2025 ribadisce un principio consolidato nella prassi amministrativa e nella giurisprudenza di legittimità: esiste un vincolo di dipendenza funzionale tra obbligazione contributiva e sanzione civile.
Come ricordato anche dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce, la sanzione civile rappresenta una conseguenza automatica e necessaria dell’inadempimento o del ritardo nel pagamento dei contributi e non può essere considerata separatamente.

Da ciò discende che:

  • la regolarità contributiva non può prescindere dal saldo integrale sia del debito principale (i contributi) sia delle sue componenti accessorie (interessi e sanzioni);

  • il DURC può essere rilasciato solo quando l’intera posizione, comprensiva di accessori, risulti regolare o presenti scostamenti non superiori a 150 euro.

Implicazioni pratiche per aziende e professionisti

L’orientamento ministeriale ha ricadute rilevanti sul piano operativo per imprese, consulenti del lavoro e datori di lavoro pubblici e privati.

a) Effetti sulla gestione del DURC

  • Le imprese con debiti di importo anche minimo riferiti a sanzioni o interessi superiori a 150 euro non potranno ottenere un DURC regolare tramite la procedura “Durc On Line”.

  • Tale situazione può comportare impedimenti nella partecipazione a gare pubbliche, nell’ottenimento di agevolazioni fiscali o contributive e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in quanto il DURC è requisito di legge per l’accesso a numerosi benefici (art. 1, comma 1175, L. 296/2006).

b) Opportunità e criticità

  • È opportuno che le aziende verifichino periodicamente la propria posizione contributiva e provvedano tempestivamente al pagamento non solo dei contributi, ma anche delle sanzioni maturate.

  • In caso di contestazioni o errori nel calcolo delle sanzioni, può essere valutata la presentazione di un’istanza di riesame agli enti competenti (INPS, INAIL, Casse edili), ma fino alla definizione della controversia il DURC potrebbe risultare irregolare.

  • L’Interpello rafforza inoltre la necessità, per i consulenti, di monitorare il sistema Durc On Line e di fornire ai datori di lavoro indicazioni tempestive per evitare sospensioni o revoche di benefici.

Considerazioni conclusive

Il chiarimento ministeriale del 2025 conferma un’impostazione rigorosa e coerente con la natura del DURC, quale strumento di certificazione unitaria della regolarità nei confronti degli enti previdenziali.
La nozione di “scostamento non grave” non può essere interpretata estensivamente per includere situazioni in cui il debito residuo riguardi solo accessori di legge, poiché tali accessori mantengono un legame giuridico e funzionale con l’obbligazione contributiva principale.

In sintesi:

  • il DURC non può essere rilasciato se l’impresa è debitrice di sole sanzioni civili o interessi, salvo che l’importo complessivo non superi 150 euro;

  • le sanzioni civili restano parte integrante del debito contributivo;

  • le aziende devono adottare un approccio preventivo nella gestione delle proprie posizioni previdenziali per non incorrere in irregolarità formali che possano compromettere appalti, agevolazioni o benefici.

Conclusione operativa:

Il principio espresso dal Ministero rafforza la necessità di una compliance contributiva integrale, nella quale la regolarità non si esaurisce nel mero versamento dei contributi, ma comprende anche il tempestivo adempimento degli obblighi accessori.
Per i professionisti, ciò impone un monitoraggio costante e una consulenza mirata sulla gestione dei rapporti con gli enti previdenziali, anche in relazione a debiti di importo minimo.

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