
Lavoro
Dimissioni per fatti concludenti e NASpI: la circolare INPS n. 154/2025 tra automatismi esclusi e recupero della giusta causa
Dott. Alessandro Cervellino
12/23/2025

Il chiarimento atteso su una disciplina controversa
La disciplina delle dimissioni per fatti concludenti, introdotta dall’art. 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. Collegato Lavoro 2024), ha sollevato sin dall’origine rilevanti criticità applicative, soprattutto con riferimento ai riflessi sul diritto alla NASpI.
Con la circolare INPS n. 154 del 22 dicembre 2025, l’Istituto interviene in modo organico per chiarire quando la cessazione del rapporto per assenza ingiustificata prolungata possa dirsi imputabile alla volontà del lavoratore e, soprattutto, in quali casi l’indennità di disoccupazione resti comunque accessibile. Il documento assume un rilievo centrale per consulenti del lavoro, HR manager e professionisti chiamati a orientare le scelte aziendali tra procedura ex art. 19 e licenziamento disciplinare.
Il quadro normativo: l’art. 19 L. 203/2024 e l’art. 26 D.Lgs. 151/2015
L’art. 19 della legge n. 203/2024 ha inserito nell’art. 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 il comma 7-bis, prevedendo che:
in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato;
oppure, in mancanza di previsione collettiva, oltre quindici giorni,
il datore di lavoro può comunicare l’evento all’Ispettorato nazionale del lavoro, con la conseguenza che il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore.
Elemento decisivo, ribadito dalla circolare INPS n. 154/2025, è che l’effetto risolutivo non è automatico: esso si produce solo se il datore di lavoro decide di valorizzare il comportamento del lavoratore come manifestazione tacita di volontà dismissiva.
Dimissioni per fatti concludenti: una facoltà, non un obbligo
Uno dei passaggi più rilevanti della circolare riguarda la natura facoltativa della procedura. L’INPS, in linea con quanto già affermato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 6/2025, chiarisce che:
il datore non è obbligato ad attivare la procedura di cui all’art. 19;
può, in alternativa, attivare un procedimento disciplinare e procedere al licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, nel rispetto dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970).
Questa impostazione esclude ogni automatismo e restituisce centralità alla valutazione datoriale della condotta del lavoratore, evitando che la mera assenza si traduca, di per sé, in una presunzione assoluta di volontà di dimettersi.
Le conseguenze sulla NASpI: il ruolo della causale di cessazione
Il punto nevralgico affrontato dalla circolare n. 154/2025 riguarda il diritto alla NASpI, che presuppone, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015, la involontarietà della perdita del lavoro.
Codice “FC” e preclusione automatica
L’INPS ricorda che, a partire dal 29 gennaio 2025, è stato introdotto nel sistema UniLav il codice di cessazione:
“FC – dimissioni per fatti concludenti”.
Quando il rapporto è cessato con tale causale:
l’accesso alla NASpI è precluso, poiché la cessazione è imputata alla volontà del lavoratore;
non rilevano, in questa ipotesi, eventuali profili soggettivi di disagio o contenzioso successivo.
Licenziamento disciplinare e accesso alla prestazione
Di contro, la circolare chiarisce che il lavoratore può accedere alla NASpI quando:
l’assenza ingiustificata abbia condotto a un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
la cessazione sia quindi qualificata come licenziamento e non come dimissioni.
In tal caso, la perdita dell’occupazione resta considerata involontaria, anche se il fatto generatore è una condotta imputabile al lavoratore.
Dimissioni per giusta causa successive alla procedura: prevalenza e tutela
Uno dei chiarimenti più significativi della circolare n. 154/2025 concerne l’ipotesi in cui:
il datore di lavoro abbia già avviato la procedura di dimissioni per fatti concludenti;
ma il lavoratore, prima che la procedura produca effetti, presenti dimissioni telematiche per giusta causa.
In tali casi, riprendendo quanto affermato anche dal Ministero del Lavoro e dall’INL, l’INPS stabilisce che:
le dimissioni per giusta causa prevalgono sulla procedura ex art. 19;
il lavoratore può accedere alla NASpI, purché assolva all’onere probatorio previsto dalla circolare INPS n. 163/2003.
Questo passaggio è centrale perché evita che la procedura datoriale diventi uno strumento di compressione preventiva del diritto alla tutela previdenziale.
Implicazioni pratiche per aziende e professionisti
Dal punto di vista operativo, la circolare n. 154/2025 impone una riflessione strategica sulle modalità di gestione delle assenze ingiustificate.
Per le aziende, è essenziale valutare:
se ricorrere alla procedura di dimissioni per fatti concludenti, con effetti certi ma irreversibili sulla NASpI;
oppure se attivare il procedimento disciplinare, assumendosi l’onere formale ma mantenendo maggiore solidità in caso di contenzioso.
Per i professionisti, emergono alcuni punti di attenzione:
corretta qualificazione della causale di cessazione su UniLav;
verifica dei termini contrattuali previsti dai CCNL;
assistenza al lavoratore nella prova della giusta causa, quando invocata.
Conclusioni: una lettura non automatica della volontà del lavoratore
La circolare INPS n. 154/2025 restituisce equilibrio a una disciplina nata per contrastare abusi, ma potenzialmente idonea a generare effetti distorsivi. Il messaggio di fondo è chiaro: l’assenza ingiustificata non equivale automaticamente a dimissioni, né può sempre tradursi nella perdita del diritto alla NASpI.
Per aziende e consulenti, la gestione corretta di queste fattispecie richiede scelte consapevoli, documentate e coerenti, in cui la procedura ex art. 19 rappresenta uno strumento ulteriore, ma non esclusivo, nel governo del rapporto di lavoro.


