
Lavoro
Impatriati 2024-2025: addio alla proroga quinquennale? Impatti operativi tra vecchio e nuovo regime
Dott. Alessandro Cervellino
10/27/2025

Dal 1° gennaio 2024 il regime fiscale degli “impatriati” è stato profondamente rivisto dall’art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, con effetti pratici che emergono con particolare evidenza a fine 2025 per chi sta valutando rinnovi o pianificando rientri nel 2026. Il nuovo impianto mantiene l’agevolazione a tempo (cinque periodi d’imposta), ma elimina la proroga quinquennale che il previgente art. 16 del D.Lgs. 147/2015 riconosceva in presenza di determinati indici di radicamento (figli minori/a carico o acquisto di un immobile). La scelta del legislatore crea una frattura tra “vecchi” e “nuovi” impatriati, con scenari molto diversi in termini di durata complessiva del beneficio.
Il quadro normativo di riferimento
Il previgente art. 16 D.Lgs. 147/2015 (trasferimenti fino al 31.12.2023)
Per i rientri effettuati entro il 2023, il regime “impatriati” garantiva un periodo base di cinque anni, prorogabile di ulteriori cinque in presenza di:
- almeno un figlio minorenne o fiscalmente a carico; oppure 
- acquisto (anche da coniuge/convivente/figli) di un’unità immobiliare residenziale in Italia entro il quinquennio o nei 12 mesi precedenti il rientro. 
La prassi aveva chiarito tempistiche e condizioni operative per la proroga (in particolare la circolare 33/E/2020).
Il nuovo art. 5 D.Lgs. 209/2023 (trasferimenti dal 2024)
Dal 2024, il nuovo regime:
- conferma una durata base di 5 periodi d’imposta; 
- non prevede più una proroga ordinaria al termine del quinquennio; 
- introduce requisiti di accesso più stringenti (platea più ristretta). 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le schede dedicate al nuovo regime per i trasferimenti dal 2024, distinguendolo dal vecchio regime applicabile ai rientri entro il 2023.
La disciplina transitoria
Il legislatore ha previsto un regime transitorio per circostanze specifiche legate ai trasferimenti nel 2024 (tra cui il caso dell’acquisto di un immobile entro il 31 dicembre 2023), con possibilità di estensione di tre anni: misura eccezionale che non equivale alla proroga generalizzata del passato.
Docenti e ricercatori: regole autonome
Per docenti e ricercatori continua ad applicarsi l’art. 44, D.L. 78/2010, con durata base sei anni, estensibile:
- a otto periodi d’imposta con un figlio o acquisto immobile; 
- a undici con due figli; 
- a tredici con almeno tre figli. 
Le schede dell’Agenzia confermano il quadro e le estensioni. (Agenzia delle Entrate)
Analisi delle novità e dei chiarimenti di prassi
Fine della proroga “a radicamento”
La soppressione della proroga quinquennale nel nuovo regime comporta un dimezzamento del potenziale orizzonte di favore (da 10 a 5 anni), salvo le limitate ipotesi transitorie. L’effetto è una disparità tra chi si è trasferito nel 2023 (e potrà arrivare fino al 2032 in caso di proroga) e chi si è trasferito nel 2024 (che tornerà a piena imposizione dal 2029).
Interpelli e prassi 2025
Nel 2025 l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti sul perimetro del nuovo art. 5 D.Lgs. 209/2023, inclusi profili di compatibilità/cumulo con altri incentivi e condizioni soggettive/oggettive di accesso. Si segnalano:
- Risposta AE n. 66/2025 (11 marzo 2025) sui requisiti per fruire del nuovo regime; (Dottrina Lavoro) 
- indicazioni riepilogate anche da FiscoOggi nel febbraio 2025; (Fisco Oggi) 
- Risposta AE n. 16/2025 su profili di cumulo con il regime docenti/ricercatori ex art. 44 D.L. 78/2010. (Agenzia delle Entrate) 
Questi documenti confermano l’impostazione selettiva del nuovo regime e l’assenza di una proroga ordinaria al quinquennio.
Implicazioni pratiche per aziende e professionisti
Pianificazione dei pacchetti retributivi
- Durata certa (5 anni): i piani di rientro dal 2024 in avanti vanno modellati su un orizzonte quinquennale non estendibile, salvo transitori specifici. Occorre calibrare retribuzione lorda vs. netta e benefit sapendo che la finestra agevolata non si prolunga. (Agenzia delle Entrate) 
- Clausole di riequilibrio nei contratti di espatrio/rientro (net-of-tax, tax protection/tax equalization) per assorbire l’effetto dello “scalino” tra fine agevolazione e tassazione piena dal sesto periodo. 
Policy HR e mobilità internazionale
- Per rientri 2021 (quinquennio 2021-2025) in regime “vecchio”, alla fine del 2025 si valuta la proroga di ulteriori cinque periodi in presenza di requisiti (figli/immobile). È decisivo monitorare le tempistiche (es. acquisto entro il quinquennio) e gli stati di famiglia; le prassi del 2020 hanno ammesso, tra l’altro, che i figli possano diventare residenti in Italia entro il primo quinquennio senza pregiudicare la proroga. 
- Per i nuovi rientri dal 2024, l’assenza di proroga riduce l’attrattività del pacchetto e può richiedere integrazioni economiche aziendali per trattenere le risorse chiave oltre il quinquennio. 
Budgeting fiscale e rischi di retention
- I centri di costo devono prevedere l’incremento del cuneo fiscale dal sesto anno (per i “nuovi” impatriati), con possibili revisioni dei piani di MBO/LTI e di retention bonus legati a milestone di permanenza. 
- Il venir meno della proroga può incentivare il “re-espatrio” di taluni profili ad alta mobilità; valutare misure contrattuali (es. clawback su bonus) e percorsi di carriera per mitigare il rischio. 
Docenti e ricercatori: opportunità estese
- In ambito accademico e R&D, la differente disciplina mantiene una forte leva competitiva per gli enti/atenei: durata fino a 13 anni in presenza di tre figli. Coordinare correttamente richiesta al sostituto d’imposta, decorrenze, e verifica dei requisiti oggettivi (attività di docenza/ricerca all’estero per almeno due anni). (Agenzia delle Entrate) 
Casi pratici
Caso A – “Vecchio” impatriato (rientro 2021)
Dirigente rientrato nel 2021, con un figlio nato nel 2022 e acquisto di abitazione in Italia nel 2024. Il quinquennio agevolato scade nel 2025; sussistono sia il requisito “figli” sia “immobile” entro il quinquennio. È ammissibile la proroga 2026-2030 con detassazione al 50% (90% con tre figli), secondo la logica e la prassi del regime previgente. Attenzione alla procedura e alla tempistica di opzione.
Caso B – “Nuovo” impatriato (rientro 2024)
Manager rientrato nel 2024 con due figli e acquisto casa nel 2025. Il nuovo regime non prevede proroga al 2029→2030-2034; il beneficio cessa nel 2029. Solo se ricade nelle limitate ipotesi transitorie tipizzate (es. acquisto immobile entro il 31.12.2023, a certe condizioni), potrebbe operare l’estensione triennale. Pianificare per tempo l’atterraggio a tassazione ordinaria dal sesto anno.
Caso C – Ricercatore (rientro 2025)
Ricercatore rientrato nel 2025 con due figli. In base all’art. 44 D.L. 78/2010, durata sei anni, estensibile a undici con due figli; esclusione dal reddito del 90% dei compensi. Verificare l’incompatibilità/cumulo con l’art. 5 D.Lgs. 209/2023 alla luce dei recenti interpelli. (Agenzia delle Entrate)
Punti critici e accortezze operative
- Verifica del perimetro soggettivo/oggettivo del nuovo art. 5 (tipologia di rapporto, titoli di studio/qualificazione, periodi di non residenza, ecc.), come chiarito anche in sede di interpello; predisporre memo standard per HR e consulenti. (Dottrina Lavoro) 
- Transitorio: attenzione alle date chiave (es. acquisto entro 31.12.2023) e alla documentazione probatoria per sostenere l’estensione triennale, ove spettante. 
- Monitoraggio prassi: gli indirizzi dell’Agenzia (FiscoOggi, risposte a interpello) stanno affinando l’interpretazione del nuovo regime; prevedere clausole di salvaguardia nei contratti. (Fisco Oggi) 
- Docenti/ricercatori: pathway dedicato, con istruttoria sui requisiti specifici e calendari per l’esercizio dell’opzione al sostituto. (Agenzia delle Entrate) 
Conclusioni operative
- Mappate gli impatriati per “coorte” (fino al 2023 vs. dal 2024) e per anno di scadenza del beneficio: ciò consente di anticipare gli impatti sul costo del lavoro e sulla retention. (Agenzia delle Entrate) 
- Vecchi impatriati in scadenza nel 2025 (coorte 2021): se ricorrono i requisiti, attivate la proroga del quinquennio aggiuntivo, curando documentazione e comunicazioni al sostituto d’imposta alla luce della prassi pregressa. 
- Nuovi impatriati (dal 2024): pianificate l’uscita dal regime dal sesto periodo; valutate meccanismi retributivi (net-to-gross, retention, stock/equity) per sterilizzare il salto d’imposizione e contenere il rischio di re-espatrio. (Agenzia delle Entrate) 
- Docenti/ricercatori: sfruttate le estensioni fino a 8/11/13 anni quando spettanti, verificando il non cumulo con altri regimi agevolativi e le condizioni di legge. (Agenzia delle Entrate) 
- Aggiornamento continuo: monitorate interpelli e aggiornamenti su Normattiva per eventuali ritocchi al testo vigente dell’art. 5 D.Lgs. 209/2023 e relativi decreti/FAQ, data la forte sensibilità politica e tecnica del tema. (Def Finanze) 
Riferimenti principali
- Art. 16, D.Lgs. 147/2015 (regime “vecchio”: durata 5+5 in presenza di requisiti) e circolare 33/E/2020 (proroga e condizioni). 
- Art. 5, D.Lgs. 209/2023 (nuovo regime dal 2024; durata 5 anni, senza proroga ordinaria). 
- Schede Agenzia Entrate: nuovo regime 2024+ e vecchio regime fino al 2023. (Agenzia delle Entrate) 
- Docenti e ricercatori: art. 44, D.L. 78/2010 e scheda AE (durata 6 anni estendibile a 8/11/13). (Agenzia delle Entrate) 
- Prassi 2025: Risposte AE n. 66/2025 e n. 16/2025; approfondimenti FiscoOggi. (Dottrina Lavoro) 
Nota: le situazioni transitorie con rientro nel 2024 e acquisto immobile entro il 31.12.2023 richiedono un’analisi caso per caso alla luce del tenore letterale dell’art. 5 e dei primi orientamenti amministrativi; l’estensione triennale non reintroduce, tuttavia, la proroga generalizzata del passato.


