
Lavoro
Assenze per malattia e inutilità della prestazione: limiti strutturali del licenziamento organizzativo. Cassazione n. 5469/2026
Avv. Francesco Cervellino
3/14/2026

L’assetto normativo che disciplina l’assenza per malattia nel rapporto di lavoro subordinato rappresenta uno dei punti più sensibili dell’equilibrio tra esigenze organizzative dell’impresa e tutela della persona del lavoratore. La questione riemerge con particolare intensità quando la reiterazione delle assenze, pur pienamente giustificate sotto il profilo sanitario, produce un impatto significativo sull’organizzazione produttiva. In tale frizione si colloca l’ordinanza della Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 5469 pubblicata l’11 marzo 2026, che offre un’occasione di riflessione sulla struttura sistemica del rapporto tra disciplina del licenziamento e tutela del lavoratore assente per malattia.
La vicenda processuale trae origine dall’impugnazione di un licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, motivato dall’impresa con riferimento all’elevato numero di assenze per malattia che avrebbe reso la prestazione lavorativa sostanzialmente discontinua e scarsamente utile sotto il profilo organizzativo. In particolare, l’impresa aveva posto l’accento sulle difficoltà di gestione dei turni e sull’aumento dei costi connessi alla necessità di sostituire il lavoratore assente, soprattutto in relazione a turnazioni notturne caratterizzate da un elevato tasso di scopertura. La decisione di merito, successivamente confermata dalla Corte di legittimità, ha tuttavia ritenuto che tali circostanze non fossero idonee a fondare un recesso datoriale prima del superamento del periodo di comporto previsto dall’articolo 2110 del codice civile.
La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento consolidato, ma assume particolare rilievo poiché affronta con chiarezza una questione concettuale che da tempo attraversa il diritto del lavoro contemporaneo: la qualificazione giuridica delle conseguenze organizzative prodotte dalla malattia del lavoratore. Il punto centrale non riguarda, infatti, la mera ricostruzione della fattispecie concreta, bensì la delimitazione degli spazi entro i quali l’impresa può far valere esigenze organizzative derivanti da eventi patologici che incidono sulla continuità della prestazione.
Il sistema normativo disegnato dall’articolo 2110 del codice civile realizza un bilanciamento strutturale tra interessi contrapposti. Da un lato vi è l’interesse dell’impresa a disporre stabilmente della prestazione lavorativa necessaria al funzionamento dell’organizzazione produttiva; dall’altro lato vi è l’interesse del lavoratore a conservare il rapporto durante un periodo di temporanea incapacità dovuta a malattia. Tale equilibrio si traduce nella previsione del cosiddetto periodo di comporto, ossia un intervallo temporale entro il quale l’assenza è giuridicamente tollerata e non può costituire causa legittima di recesso.
La logica sottesa a questa disciplina non è meramente protettiva in senso individuale, ma riflette una precisa scelta sistemica. L’ordinamento assume infatti che la malattia rappresenti un evento fisiologico del rapporto di lavoro e che le conseguenze organizzative derivanti dalla temporanea indisponibilità della prestazione debbano essere assorbite dall’impresa entro una determinata soglia di tollerabilità. La soglia è appunto rappresentata dal periodo di comporto, il cui superamento costituisce la condizione giuridica che consente di trasformare l’assenza in un fatto rilevante ai fini della risoluzione del rapporto.
La pronuncia della Corte di cassazione ribadisce con nettezza questo schema. Nel caso esaminato, il datore di lavoro aveva sostenuto che la frequenza e la distribuzione delle assenze avessero reso la prestazione lavorativa sostanzialmente inutilizzabile, determinando disfunzioni organizzative e maggiori costi operativi. La Corte ha tuttavia affermato che tali conseguenze costituiscono effetti fisiologici della malattia e, proprio in quanto tali, rientrano nell’area di rischio che l’ordinamento pone a carico dell’impresa fino al superamento del limite temporale stabilito dal comporto.
Questa impostazione rivela una precisa opzione dogmatica. L’ordinamento non consente che la malattia venga indirettamente trasformata in un motivo economico di recesso prima della scadenza del periodo di protezione. Se fosse consentito qualificare come giustificato motivo oggettivo le difficoltà organizzative derivanti dalle assenze, la disciplina del comporto perderebbe infatti gran parte della sua funzione. Il datore di lavoro potrebbe aggirare il limite temporale previsto dall’articolo 2110 del codice civile semplicemente riconducendo l’assenza alla sfera delle esigenze produttive.
Il ragionamento della Corte si sviluppa dunque lungo una linea di continuità con l’idea che la malattia rappresenti una causa legale di sospensione del rapporto e non un fatto imputabile al lavoratore. In tale prospettiva, l’assenza non può essere assimilata né a una condotta inadempiente né a una circostanza organizzativa neutra. Essa costituisce piuttosto un evento protetto dall’ordinamento, rispetto al quale il potere organizzativo dell’impresa subisce una temporanea compressione.
Un ulteriore passaggio concettuale affrontato dalla decisione riguarda il tentativo, talvolta presente nella prassi, di ricondurre tali situazioni alla figura dello scarso rendimento. La Corte esclude espressamente questa possibilità. Il licenziamento per scarso rendimento appartiene infatti alla categoria del giustificato motivo soggettivo e presuppone l’esistenza di una condotta imputabile al lavoratore, caratterizzata da un’inadeguata esecuzione della prestazione rispetto agli standard di diligenza normalmente esigibili.
La malattia certificata, per definizione, non presenta alcun elemento di volontarietà o colpevolezza. Essa non costituisce una violazione degli obblighi contrattuali e non può quindi essere qualificata come inadempimento. Anche quando le assenze risultino numerose o concentrate in particolari fasi dell’organizzazione aziendale, la loro origine patologica impedisce di configurare un comportamento negligente o una carenza di collaborazione imputabile al lavoratore.
Da questo punto di vista la decisione chiarisce un equivoco ricorrente nella prassi applicativa. L’inutilità economica della prestazione non coincide necessariamente con la responsabilità contrattuale del lavoratore. Nel diritto del lavoro contemporaneo la produttività della prestazione non è un criterio autonomo di legittimazione del recesso, se non nei limiti in cui essa sia collegata a un comportamento imputabile al prestatore. Quando invece l’inefficienza deriva da fattori estranei alla volontà del lavoratore, l’ordinamento interviene attraverso regole di distribuzione del rischio che limitano la libertà di recesso dell’impresa.
In questa prospettiva, la disciplina del comporto assume la funzione di strumento di allocazione del rischio economico della malattia. L’impresa sopporta le conseguenze organizzative dell’assenza entro il limite temporale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva; il lavoratore, dal canto suo, accetta che oltre tale limite il rapporto possa essere risolto per l’impossibilità di garantire la continuità della prestazione.
La pronuncia in esame rafforza questa impostazione, riaffermando che il sistema normativo non consente scorciatoie interpretative. Le difficoltà organizzative, l’aumento dei costi o la discontinuità della prestazione non possono essere utilizzati come criteri autonomi per anticipare il momento del recesso. Finché il periodo di comporto non è superato, tali effetti restano giuridicamente irrilevanti ai fini della legittimità del licenziamento.
L’interesse dell’impresa alla stabilità organizzativa non viene tuttavia ignorato. Esso trova riconoscimento proprio nella previsione del limite temporale del comporto, che rappresenta il punto di equilibrio tra le esigenze dell’organizzazione produttiva e la tutela della salute del lavoratore. Una volta superata tale soglia, la persistenza dell’assenza può legittimare il recesso senza che sia necessario dimostrare ulteriori pregiudizi organizzativi.
La decisione evidenzia quindi la natura strutturale di questo meccanismo. Non si tratta di una regola meramente procedurale, ma di un criterio di distribuzione dei costi sociali della malattia. L’ordinamento attribuisce all’impresa il rischio della temporanea indisponibilità della prestazione entro una determinata durata, ritenendo che la stabilità del rapporto e la tutela della salute costituiscano valori prevalenti rispetto alla massimizzazione dell’efficienza produttiva nel breve periodo.
L’ordinanza della Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 5469 dell’11 marzo 2026 riafferma con chiarezza la funzione sistemica dell’articolo 2110 del codice civile nel diritto del lavoro contemporaneo. La disciplina del comporto non rappresenta soltanto una garanzia individuale, ma un elemento strutturale dell’equilibrio tra organizzazione dell’impresa e tutela della persona del lavoratore. L’assenza per malattia, quando rimane entro i limiti temporali stabiliti dall’ordinamento, non può essere trasformata in un motivo economico di licenziamento, poiché le conseguenze organizzative che ne derivano costituiscono un rischio che il sistema giuridico pone consapevolmente a carico dell’impresa.
L’argomento viene trattato anche su studiocervellino.it


