
Lavoro
Imprudenza del lavoratore e responsabilità datoriale
Dott. Alessandro Cervellino
1/2/2026

Profili operativi per imprese, consulenti e funzioni HSE
Oltre il falso mito dell’errore umano
Nel sistema prevenzionistico delineato dal D.Lgs. 81/2008, l’imprudenza del lavoratore continua a rappresentare uno dei temi più delicati e, al tempo stesso, più fraintesi nella gestione del rischio aziendale. È ancora diffusa l’idea che una condotta imprudente, negligente o imperita del prestatore possa automaticamente esonerare il datore di lavoro da responsabilità.
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ribadisce con continuità un principio opposto: l’errore umano prevedibile è parte integrante del rischio lavorativo e deve essere governato dal sistema di prevenzione aziendale.
Per imprese e consulenti, ciò implica un cambio di prospettiva: non si tratta di “scaricare” la responsabilità sul lavoratore, ma di dimostrare di aver progettato, attuato e vigilato un sistema capace di assorbire anche comportamenti imprudenti prevedibili.
Il quadro normativo: obblighi che includono l’imprudenza
Il fondamento normativo è chiaro e stratificato.
In particolare:
l’art. 2087 c.c. impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori;
gli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 81/2008 richiedono che le attrezzature siano sicure, conformi e adeguate all’uso, anche in relazione alle modalità concrete di impiego;
l’allegato V del decreto stabilisce che i ripari e i dispositivi di protezione non devono essere facilmente eludibili.
Da questo impianto emerge un principio operativo decisivo:
la prevenzione non si limita all’uso corretto “ideale” dell’attrezzatura, ma deve coprire l’uso reale e prevedibile, inclusi errori, scorciatoie e prassi scorrette.
Imprudenza “governata” e rischio eccentrico: la linea di confine
La giurisprudenza distingue in modo netto tra:
imprudenza rientrante nel rischio tipico, che non interrompe il nesso causale;
condotta eccentrica e abnorme, idonea – in casi estremi – a escludere la responsabilità del garante.
Dal punto di vista operativo, questa distinzione si gioca su una domanda chiave:
l’evento si è verificato nonostante l’adozione di tutte le cautele tecniche, organizzative e procedurali idonee a prevenire anche l’errore umano prevedibile?
Se la risposta è negativa, l’imprudenza del lavoratore resta giuridicamente irrilevante.
Attrezzature di lavoro: il primo banco di prova
Uno degli ambiti in cui il tema emerge con maggiore frequenza è l’uso delle attrezzature dotate di organi in movimento.
Profili critici ricorrenti
Nella pratica aziendale, le principali criticità riguardano:
protezioni presenti ma aggirabili;
ripari privi di interblocco;
dispositivi formalmente conformi ma inadeguati all’uso concreto;
affidamento eccessivo alla marcatura CE o alla notorietà del costruttore.
L’imprudenza del lavoratore che:
non arresta la macchina,
rimuove o aggira un riparo,
utilizza DPI non idonei,
non è considerata imprevedibile se il sistema consente tali comportamenti senza ostacoli effettivi.
Indicazione operativa
Per imprese e consulenti, la verifica di conformità deve essere:
sostanziale, non meramente documentale;
condotta in condizioni reali di lavoro;
orientata a individuare modalità di elusione semplici o abituali.
Valutazione dei rischi: includere l’errore umano
Il documento di valutazione dei rischi rappresenta il secondo snodo cruciale.
Un DVR efficace deve:
intercettare non solo i rischi “teorici”, ma anche quelli derivanti da prassi scorrette prevedibili;
considerare la frequenza e la ripetitività delle operazioni;
analizzare le fasi di regolazione, pulizia, cambio pezzo, manutenzione ordinaria.
Errore tipico
Molti DVR descrivono correttamente il rischio meccanico, ma presuppongono un comportamento sempre diligente del lavoratore. Questo approccio è oggi insufficiente.
L’assenza di misure che impediscano fisicamente l’accesso alle zone pericolose è indice di una valutazione incompleta.
Organizzazione del lavoro e procedure
L’imprudenza è spesso il sintomo di un’organizzazione inadeguata.
Alcuni indicatori di rischio:
tempi di produzione incompatibili con l’uso sicuro delle attrezzature;
postazioni che costringono a operare vicino agli organi in movimento;
procedure formalmente corrette ma inattuabili nella pratica.
Dal punto di vista consulenziale, è essenziale verificare se:
le istruzioni operative sono realistiche;
esistono alternative tecniche che consentano di lavorare a distanza dal pericolo;
l’assetto produttivo incentiva scorciatoie.
Formazione, informazione e vigilanza: non solo carta
La formazione non è una clausola di esonero automatico.
Per avere rilevanza:
deve essere specifica, mirata sull’attrezzatura e sui dispositivi di sicurezza;
deve includere il divieto di elusione delle protezioni;
deve essere accompagnata da vigilanza effettiva.
L’assenza di controlli o la tolleranza di prassi scorrette vanifica ogni richiamo alla colpa del lavoratore.
Implicazioni pratiche per imprese e consulenti
In chiave operativa, la gestione dell’imprudenza del lavoratore richiede un approccio integrato:
Checklist essenziale:
verificare che le protezioni siano non eludibili e interbloccate;
testare le attrezzature come vengono realmente usate;
aggiornare il DVR includendo comportamenti prevedibili;
allineare organizzazione del lavoro e sicurezza;
documentare formazione, addestramento e vigilanza;
intervenire immediatamente su near-miss e infortuni minori.
Governare l’imprudenza per ridurre il rischio penale
L’imprudenza del lavoratore non è un’anomalia del sistema, ma una variabile fisiologica che il datore di lavoro è chiamato a governare.
Solo un sistema prevenzionistico:
tecnicamente adeguato,
organizzativamente coerente,
costantemente vigilato,
consente di spostare l’evento nel perimetro del rischio eccentrico e di ridurre concretamente l’esposizione a responsabilità.
Per imprese e consulenti, la vera difesa non è invocare l’errore umano, ma dimostrare di aver fatto tutto il possibile per renderlo inoffensivo.


