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Lavoro

Imprudenza del lavoratore e responsabilità datoriale

Dott. Alessandro Cervellino

1/2/2026

Profili operativi per imprese, consulenti e funzioni HSE

Oltre il falso mito dell’errore umano

Nel sistema prevenzionistico delineato dal D.Lgs. 81/2008, l’imprudenza del lavoratore continua a rappresentare uno dei temi più delicati e, al tempo stesso, più fraintesi nella gestione del rischio aziendale. È ancora diffusa l’idea che una condotta imprudente, negligente o imperita del prestatore possa automaticamente esonerare il datore di lavoro da responsabilità.
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ribadisce con continuità un principio opposto: l’errore umano prevedibile è parte integrante del rischio lavorativo e deve essere governato dal sistema di prevenzione aziendale.

Per imprese e consulenti, ciò implica un cambio di prospettiva: non si tratta di “scaricare” la responsabilità sul lavoratore, ma di dimostrare di aver progettato, attuato e vigilato un sistema capace di assorbire anche comportamenti imprudenti prevedibili.

Il quadro normativo: obblighi che includono l’imprudenza

Il fondamento normativo è chiaro e stratificato.

In particolare:

  • l’art. 2087 c.c. impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori;

  • gli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 81/2008 richiedono che le attrezzature siano sicure, conformi e adeguate all’uso, anche in relazione alle modalità concrete di impiego;

  • l’allegato V del decreto stabilisce che i ripari e i dispositivi di protezione non devono essere facilmente eludibili.

Da questo impianto emerge un principio operativo decisivo:

la prevenzione non si limita all’uso corretto “ideale” dell’attrezzatura, ma deve coprire l’uso reale e prevedibile, inclusi errori, scorciatoie e prassi scorrette.

Imprudenza “governata” e rischio eccentrico: la linea di confine

La giurisprudenza distingue in modo netto tra:

  • imprudenza rientrante nel rischio tipico, che non interrompe il nesso causale;

  • condotta eccentrica e abnorme, idonea – in casi estremi – a escludere la responsabilità del garante.

Dal punto di vista operativo, questa distinzione si gioca su una domanda chiave:
l’evento si è verificato nonostante l’adozione di tutte le cautele tecniche, organizzative e procedurali idonee a prevenire anche l’errore umano prevedibile?

Se la risposta è negativa, l’imprudenza del lavoratore resta giuridicamente irrilevante.

Attrezzature di lavoro: il primo banco di prova

Uno degli ambiti in cui il tema emerge con maggiore frequenza è l’uso delle attrezzature dotate di organi in movimento.

Profili critici ricorrenti

Nella pratica aziendale, le principali criticità riguardano:

  • protezioni presenti ma aggirabili;

  • ripari privi di interblocco;

  • dispositivi formalmente conformi ma inadeguati all’uso concreto;

  • affidamento eccessivo alla marcatura CE o alla notorietà del costruttore.

L’imprudenza del lavoratore che:

  • non arresta la macchina,

  • rimuove o aggira un riparo,

  • utilizza DPI non idonei,

non è considerata imprevedibile se il sistema consente tali comportamenti senza ostacoli effettivi.

Indicazione operativa

Per imprese e consulenti, la verifica di conformità deve essere:

  • sostanziale, non meramente documentale;

  • condotta in condizioni reali di lavoro;

  • orientata a individuare modalità di elusione semplici o abituali.

Valutazione dei rischi: includere l’errore umano

Il documento di valutazione dei rischi rappresenta il secondo snodo cruciale.

Un DVR efficace deve:

  • intercettare non solo i rischi “teorici”, ma anche quelli derivanti da prassi scorrette prevedibili;

  • considerare la frequenza e la ripetitività delle operazioni;

  • analizzare le fasi di regolazione, pulizia, cambio pezzo, manutenzione ordinaria.

Errore tipico

Molti DVR descrivono correttamente il rischio meccanico, ma presuppongono un comportamento sempre diligente del lavoratore. Questo approccio è oggi insufficiente.

L’assenza di misure che impediscano fisicamente l’accesso alle zone pericolose è indice di una valutazione incompleta.

Organizzazione del lavoro e procedure

L’imprudenza è spesso il sintomo di un’organizzazione inadeguata.

Alcuni indicatori di rischio:

  • tempi di produzione incompatibili con l’uso sicuro delle attrezzature;

  • postazioni che costringono a operare vicino agli organi in movimento;

  • procedure formalmente corrette ma inattuabili nella pratica.

Dal punto di vista consulenziale, è essenziale verificare se:

  • le istruzioni operative sono realistiche;

  • esistono alternative tecniche che consentano di lavorare a distanza dal pericolo;

  • l’assetto produttivo incentiva scorciatoie.

Formazione, informazione e vigilanza: non solo carta

La formazione non è una clausola di esonero automatico.

Per avere rilevanza:

  • deve essere specifica, mirata sull’attrezzatura e sui dispositivi di sicurezza;

  • deve includere il divieto di elusione delle protezioni;

  • deve essere accompagnata da vigilanza effettiva.

L’assenza di controlli o la tolleranza di prassi scorrette vanifica ogni richiamo alla colpa del lavoratore.

Implicazioni pratiche per imprese e consulenti

In chiave operativa, la gestione dell’imprudenza del lavoratore richiede un approccio integrato:

Checklist essenziale:

  • verificare che le protezioni siano non eludibili e interbloccate;

  • testare le attrezzature come vengono realmente usate;

  • aggiornare il DVR includendo comportamenti prevedibili;

  • allineare organizzazione del lavoro e sicurezza;

  • documentare formazione, addestramento e vigilanza;

  • intervenire immediatamente su near-miss e infortuni minori.

Governare l’imprudenza per ridurre il rischio penale

L’imprudenza del lavoratore non è un’anomalia del sistema, ma una variabile fisiologica che il datore di lavoro è chiamato a governare.

Solo un sistema prevenzionistico:

  • tecnicamente adeguato,

  • organizzativamente coerente,

  • costantemente vigilato,

consente di spostare l’evento nel perimetro del rischio eccentrico e di ridurre concretamente l’esposizione a responsabilità.

Per imprese e consulenti, la vera difesa non è invocare l’errore umano, ma dimostrare di aver fatto tutto il possibile per renderlo inoffensivo.