
Lavoro
La valutazione dei rischi come presupposto sostanziale della somministrazione di lavoro. Cassazione n. 32659/2025
Avv. Francesco Cervellino
1/30/2026

La disciplina della somministrazione di lavoro, nella sua configurazione ordinamentale, è tradizionalmente attraversata da una tensione latente tra esigenze di flessibilità organizzativa e istanze di protezione del lavoro, tensione che si manifesta con particolare evidenza sul terreno della salute e sicurezza. In tale ambito, l’obbligo di valutazione dei rischi non opera come mero adempimento ancillare, ma si colloca quale snodo strutturale di legittimazione dell’assetto triangolare che caratterizza la somministrazione. L’Ordinanza della Corte di cassazione n. 32659 del 15 dicembre 2025 offre, sotto questo profilo, un’occasione di particolare rilievo per interrogarsi sulla funzione sistemica del Documento di valutazione dei rischi e sulla sua capacità di fungere da criterio selettivo tra utilizzo lecito e patologico dello strumento somministrativo .
Il dato normativo di partenza è rappresentato dal divieto di ricorso alla somministrazione in assenza di una valutazione dei rischi effettuata in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tale previsione, lungi dal potersi interpretare come clausola di stile o rinvio generico alla disciplina prevenzionistica, assume una valenza conformativa dell’intera operazione contrattuale. La Corte di cassazione, nel solco di una lettura non formalistica, ricostruisce il nesso tra valutazione dei rischi e legittimità del contratto non in termini di semplice precondizione documentale, bensì come requisito sostanziale, destinato a incidere sulla stessa allocazione del rischio organizzativo.
La questione centrale affrontata dall’Ordinanza concerne la sufficienza o meno di un Documento di valutazione dei rischi di carattere generale, riferito indistintamente all’organizzazione aziendale, rispetto all’obbligo di considerare i rischi specificamente connessi all’inserimento di lavoratori somministrati. La risposta della Corte si colloca su un piano che supera l’alternativa, talora proposta in chiave difensiva, tra valutazione “dedicata” e valutazione “neutrale”. Ciò che viene in rilievo non è l’etichetta formale del documento, ma la sua idoneità a intercettare l’aggravamento del rischio che deriva dalla particolare tipologia contrattuale attraverso cui la prestazione è resa.
Il lavoratore somministrato, per definizione, accede a un’organizzazione produttiva che non contribuisce a strutturare e che spesso conosce solo in modo frammentario e temporaneo. Questa condizione di estraneità funzionale, unita alla possibile discontinuità delle assegnazioni e alla variabilità delle mansioni, costituisce un fattore di rischio autonomo, che non può essere assorbito in una valutazione indifferenziata. La Corte valorizza tale elemento, riconoscendo che la parità di trattamento in materia di sicurezza non si esaurisce nell’estensione astratta delle stesse regole prevenzionistiche applicabili ai lavoratori stabili, ma richiede un adattamento concreto degli strumenti di prevenzione alle peculiarità della somministrazione.
In questa prospettiva, il Documento di valutazione dei rischi assume una funzione che potremmo definire di “traduzione organizzativa” della tutela antinfortunistica. Esso deve essere in grado di trasformare la norma generale in misure operative calibrate su un contesto lavorativo nel quale l’inserimento del somministrato rappresenta, di per sé, un elemento di criticità. La richiesta di una valutazione specifica non introduce un obbligo ulteriore rispetto a quelli già previsti dalla disciplina generale, ma ne esplicita la portata sistemica, imponendo che l’analisi dei rischi tenga conto anche della forma contrattuale come fattore rilevante.
Un ulteriore profilo di particolare interesse riguarda la dimensione temporale della valutazione. La Corte insiste sulla necessità che il Documento sia munito di “data certa” e che la valutazione dei rischi sia effettuata previamente rispetto all’invio in missione del lavoratore. Questo aspetto non si esaurisce in una questione probatoria, ma riflette una concezione della prevenzione come attività eminentemente anticipatoria. La valutazione dei rischi, per assolvere alla sua funzione, deve precedere l’esposizione al rischio stesso; diversamente, essa si riduce a una razionalizzazione ex post di scelte organizzative già compiute, incompatibile con la logica prevenzionistica.
Sotto il profilo sistematico, l’Ordinanza contribuisce a chiarire il rapporto tra disciplina della somministrazione e normativa generale in materia di salute e sicurezza. Il rinvio operato dalla disciplina speciale alla normativa prevenzionistica non è meramente recettizio, ma implica un’integrazione funzionale tra i due livelli regolatori. La valutazione dei rischi richiesta quale condizione di legittimità della somministrazione si completa, inevitabilmente, con la definizione dell’oggetto della valutazione prevista dalla disciplina generale, che include espressamente i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale.
Ne discende una lettura della somministrazione come fattispecie ad “alto tasso organizzativo”, nella quale l’utilizzatore assume un ruolo centrale nella costruzione delle condizioni di sicurezza, non potendo delegare tale funzione né all’agenzia né a valutazioni standardizzate. L’obbligo di valutazione dei rischi diventa, così, uno strumento di responsabilizzazione dell’utilizzatore, chiamato a misurarsi preventivamente con le conseguenze organizzative dell’impiego di lavoro flessibile.
Le ricadute applicative di tale impostazione sono significative. L’illegittimità del ricorso alla somministrazione, quale conseguenza dell’assenza o inidoneità della valutazione dei rischi, non si presenta come una sanzione sproporzionata, ma come l’esito coerente di una violazione che incide sul nucleo essenziale della tutela del lavoratore. La costituzione del rapporto di lavoro direttamente in capo all’utilizzatore opera, in questo contesto, come meccanismo di riequilibrio, volto a ricondurre la prestazione entro un assetto di responsabilità coerente con la realtà organizzativa.
La decisione della Corte non introduce un principio innovativo, ma ne rafforza l’effettività, sottraendo l’obbligo di valutazione dei rischi al rischio di una progressiva burocratizzazione. In tal modo, la valutazione dei rischi viene restituita alla sua funzione originaria di strumento dinamico di governo dell’organizzazione del lavoro, capace di intercettare le trasformazioni indotte dalla flessibilità contrattuale.
L’ordinanza n. 32659 del 2025 contribuisce a delineare una concezione della somministrazione nella quale la flessibilità non è mai neutra rispetto alla sicurezza, ma comporta un incremento delle responsabilità prevenzionistiche in capo all’utilizzatore. La valutazione dei rischi, lungi dall’essere un presupposto meramente formale, si configura come criterio di legittimazione sostanziale dell’operazione contrattuale, imponendo un approccio consapevole e anticipatorio alla gestione del lavoro somministrato.
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