
Lavoro
Somministrazione a termine oltre i 24 mesi: nullità dei contratti e costituzione del rapporto con l’utilizzatore
Dott. Alessandro Cervellino
11/21/2025

Analisi della sentenza Cass. 29577/2025 e implicazioni operative per aziende, professionisti e agenzie per il lavoro
Con la sentenza n. 29577/2025, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema della somministrazione di lavoro a tempo determinato, chiarendo in termini definitivi che la reiterazione di missioni oltre i 24 mesi presso il medesimo utilizzatore determina:
la nullità dei contratti che compongono il rapporto trilatero,
la possibilità per il lavoratore di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’utilizzatore (art. 38 D.Lgs. 81/2015).
La decisione assume rilievo strategico per imprese, agenzie di somministrazione e consulenti del lavoro, poiché afferma un principio chiaro in un quadro normativo che, dopo il c.d. Decreto Dignità (D.L. 87/2018, conv. L. 96/2018), ha generato dubbi interpretativi sull’esistenza di un limite temporale nella somministrazione a termine.
Il caso concreto e le questioni controverse
Il giudizio trae origine dall’impiego di un lavoratore tramite 47 contratti di somministrazione a termine tra il 2015 e il 2019, per un totale di 37 mesi di missioni presso la stessa azienda utilizzatrice. Nonostante la decadenza dall’impugnazione di gran parte dei contratti, il lavoratore aveva agito per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente in capo all’utilizzatore.
La società ricorrente sosteneva, tra l’altro:
che prima del 2020 non esistesse alcun limite di durata delle missioni,
che l’eventuale superamento dei 24 mesi potesse comportare soltanto la trasformazione del rapporto con l’agenzia (art. 19 D.Lgs. 81/2015),
che l’art. 38 D.Lgs. 81/2015 non ricomprendesse fra i casi di somministrazione irregolare la violazione del limite temporale,
che i contratti non impugnati non potessero essere valutati neppure come fatti storici.
La Corte respinge integralmente il ricorso, offrendo una ricostruzione sistematica della disciplina della somministrazione dopo il D.L. 87/2018.
Il quadro normativo ricostruito dalla Cassazione
1. Estensione alla somministrazione della disciplina del lavoro a termine
Il D.L. 87/2018 ha modificato l’art. 34, comma 2, D.Lgs. 81/2015, prevedendo che, in caso di assunzione a termine del lavoratore da parte dell’agenzia, si applicano anche i limiti temporali dell’art. 19:
durata massima di 12 mesi, elevabile a 24 in presenza di causale;
limite complessivo di 24 mesi per successione di contratti;
computo anche delle missioni svolte presso l’utilizzatore.
Per la Corte, tale rinvio, sebbene formalmente riferito al rapporto tra agenzia e lavoratore, non può essere interpretato in senso atomistico, poiché la somministrazione è un rapporto trilatero funzionalmente unitario.
2. La funzione del collegamento negoziale
Il contratto di somministrazione non può essere scisso nei suoi segmenti:
rapporto di lavoro tra lavoratore e agenzia,
contratto commerciale tra agenzia e utilizzatore,
esecuzione della prestazione presso l’utilizzatore.
L’unicità funzionale impone che i limiti temporali che regolano l'assunzione a termine presso l’agenzia si propaghino automaticamente anche al rapporto tra somministratore e utilizzatore.
3. Il limite dei 24 mesi come limite unico e inderogabile
Per la Cassazione, il superamento dei 24 mesi costituisce una violazione del perimetro legale della somministrazione, anche se il legislatore non ha espressamente inserito questo limite tra quelli previsti per la “somministrazione irregolare” dall’art. 38.
La Corte chiarisce infatti che:
il limite dei 24 mesi discende dall'intera architettura del D.Lgs. 81/2015 come modificato dal D.L. 87/2018,
esso deve essere letto in modo sistematico e in chiave di interpretazione conforme alla direttiva 2008/104/CE, come chiarito dalla CGUE (sentenze C-681/18 e C-232/20).
4. L’irrilevanza della causale sostitutiva
Il limite opera a prescindere dalla causale: anche missioni giustificate da sostituzione di personale assente concorrono al computo dei 24 mesi. Tale conclusione rende infondate le censure della società ricorrente relative all’“oggetto diverso” del contratto sostitutivo.
5. Necessità di computare anche i contratti non più impugnabili
In continuità con Cass. 22861/2022, la Corte ribadisce che i contratti non più contestabili per decadenza restano fatti storici rilevanti ai fini del calcolo della durata complessiva delle missioni.
Il principio di diritto
La Suprema Corte formula un principio chiaro e di grande impatto operativo:
“La reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore in somministrazione presso il medesimo utilizzatore e per lo svolgimento delle stesse mansioni è soggetta al limite temporale complessivo di 24 mesi. Il superamento di tale limite determina la nullità dei contratti che compongono il rapporto trilatero e legittima il lavoratore a chiedere, anche solo nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.”
(Cass. 29577/2025 )
La conseguenza giuridica: rapporto costituito con l’utilizzatore
La Corte delinea chiaramente il regime sanzionatorio:
la violazione del limite comporta nullità dei contratti, in base al “principio di sistema” che vede nel soggetto che utilizza effettivamente la prestazione il vero datore di lavoro;
tale nullità si propaga dal rapporto agenzia-lavoratore al rapporto agenzia-utilizzatore, producendo una duplice conversione:
oggettiva: il rapporto diventa a tempo indeterminato;
soggettiva: il rapporto si instaura con l’utilizzatore.
La Corte precisa che questa interpretazione non attribuisce efficacia retroattiva alla disciplina emergenziale del 2020–2025 (staff leasing per i lavoratori assunti a TI dall’agenzia), ma ne valorizza il significato sistematico.
Implicazioni operative per imprese e professionisti
1. Necessità di monitorare i tempi di missione
Le aziende utilizzatrici devono dotarsi di sistemi di monitoraggio continuo della durata complessiva delle missioni dei lavoratori somministrati:
conteggio cumulativo dei contratti,
inclusione dei periodi maturati prima del 2018,
considerazione anche dei rapporti decaduti.
2. Attenzione alla ripetizione di missioni per le medesime mansioni
Il limite opera quando le mansioni sono:
di pari livello,
di pari categoria legale,
identiche presso il medesimo utilizzatore.
Una variazione meramente nominale della mansione non è sufficiente a evitare la cumulabilità.
3. Limitazioni all’uso della somministrazione sostitutiva
Anche le missioni con causale sostitutiva concorrono ai 24 mesi: ciò impone una revisione organizzativa nei settori con alta incidenza di assenze programmate.
4. Rischio di conversione in giudizio e impatto economico
L’instaurazione di un rapporto di lavoro con l’utilizzatore produce effetti rilevanti:
obbligo di riammissione al lavoro,
attribuzione del corretto inquadramento,
pagamento dell’indennità ex art. 32 L. 183/2010,
possibili richieste risarcitorie per differenze retributive.
5. Impatti sui contratti collettivi
La previsione del CCNL Assosomm (art. 21, comma 2) sul computo limitato ai fini dell’anzianità non opera in deroga alla legge: la Cassazione lo chiarisce in modo netto.
6. Strategie di compliance
Le imprese devono:
verificare se esistano lavoratori prossimi alla soglia dei 24 mesi;
valutare il ricorso allo staff leasing solo per lavoratori già assunti a tempo indeterminato dall’agenzia;
preferire contratti stabili o formule organizzative alternative (es. part-time ciclico, banca ore).
La sentenza n. 29577/2025 segna un punto fermo: il limite dei 24 mesi nella somministrazione a termine esiste, è inderogabile e vincola tutti i soggetti del rapporto trilatero. Il suo superamento determina una nullità di sistema, con conseguente costituzione del rapporto direttamente in capo all’utilizzatore.
Per imprese e agenzie ciò implica l’obbligo di riprogettare i processi di utilizzo della somministrazione, introducendo strumenti di controllo più stringenti e adottando modelli organizzativi che garantiscano la reale temporaneità delle missioni.
Per i professionisti (HR, consulenti del lavoro, avvocati) la decisione costituisce un criterio interpretativo chiaro per l’assistenza alle aziende e per il contenzioso, destinato a incidere profondamente sull’uso operativo della somministrazione nel mercato del lavoro italiano.


