
Diritto e Tecnologia
La prova della notificazione telematica come condizione di accesso al giudizio tributario. Cassazione 32316/2025
Avv. Francesco Cervellino
1/10/2026

L’evoluzione del processo tributario telematico ha progressivamente spostato il baricentro del giudizio dalle questioni di merito alla tenuta formale degli adempimenti processuali. In tale contesto, la prova della notificazione dell’atto introduttivo o dell’impugnazione assume una funzione che non è più meramente documentale, ma strutturale rispetto alla stessa possibilità di instaurazione del contraddittorio. L’ordinanza n. 32316/2025 si colloca in questo scenario come momento di consolidamento di un orientamento rigoroso, che attribuisce valore dirimente al formato informatico attraverso il quale la prova della notifica viene veicolata nel fascicolo processuale .
Il dato di partenza è rappresentato dalla configurazione normativa dell’onere di deposito della prova della notificazione nel processo tributario. Tale onere non si esaurisce nella dimostrazione astratta dell’avvenuta comunicazione dell’atto alla controparte, ma si traduce nella necessità di consentire al giudice una verifica piena e diretta del contenuto, del momento temporale e delle modalità dell’invio. In questa prospettiva, la notificazione telematica non è considerata un semplice equivalente funzionale della notificazione tradizionale, bensì un atto complesso, scomponibile in una sequenza di eventi informatici che devono risultare integralmente accessibili e controllabili.
La decisione in esame valorizza tale impostazione attraverso una distinzione netta tra le diverse tipologie di ricevute generate dal sistema di posta elettronica certificata. Non ogni attestazione di esito positivo del procedimento informatico è ritenuta idonea a soddisfare l’onere probatorio. Solo la ricevuta di avvenuta consegna, nella sua forma originaria e completa, consente di accertare non soltanto che un messaggio sia stato consegnato, ma anche quale messaggio, con quali allegati e in quale momento. Da qui la centralità attribuita ai formati .eml e .msg, quali unici strumenti capaci di preservare l’integrità informativa del flusso comunicativo.
La conseguenza sistemica di tale ricostruzione è rilevante. Il deposito di una ricevuta convertita in formato .pdf, pur astrattamente leggibile e apparentemente idonea a rappresentare l’evento notificatorio, viene ritenuto insufficiente laddove non consenta di accedere ai metadati essenziali del messaggio originario. Il giudizio sulla ritualità della notificazione non si fonda, dunque, su un criterio di mera intelligibilità documentale, ma su un parametro di verificabilità tecnica, che presuppone la conservazione della struttura nativa del file.
Questo approccio determina un significativo irrigidimento delle condizioni di accesso al grado di giudizio successivo. L’inammissibilità dell’impugnazione, dichiarabile d’ufficio e non sanabile, viene a dipendere non tanto dall’effettiva lesione del diritto di difesa della controparte, quanto dalla mancata osservanza di uno standard tecnico-formale nella produzione documentale. Il processo tributario viene così a configurarsi come un sistema a soglia elevata, nel quale l’errore nella selezione del formato di deposito assume una portata espulsiva.
L’altro profilo che merita attenzione riguarda il rapporto tra tale orientamento giurisprudenziale e il quadro regolamentare del processo tributario telematico. Le norme tecniche ammettono una pluralità di formati per il deposito degli atti e dei documenti informatici, includendo espressamente anche il formato PDF/A. Tuttavia, la decisione valorizza una lettura funzionale di tali disposizioni, sostenendo implicitamente che l’ammissibilità astratta di un formato non coincide con la sua idoneità probatoria in relazione a specifici atti processuali. Ne deriva una differenziazione interna tra documenti, per cui la prova della notificazione richiede un livello di fedeltà informatica superiore rispetto ad altri allegati.
Sotto il profilo sistematico, questa impostazione solleva interrogativi non marginali. Il principio di strumentalità delle forme, tradizionalmente inteso come criterio di contenimento del formalismo processuale, viene reinterpretato in chiave tecnologica. La forma non è più strumentale al raggiungimento dello scopo in senso sostanziale, ma alla possibilità di esercizio del controllo giudiziale. L’atto è valido non perché ha raggiunto il suo destinatario, ma perché consente al giudice di ricostruire senza margini di incertezza l’intero percorso digitale della notificazione.
L’ordinanza n. 32316/2025, nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello per difetto di deposito delle ricevute nei formati richiesti, rafforza l’idea di un processo tributario nel quale la compliance tecnica assume un valore equivalente, se non superiore, alla correttezza sostanziale dell’azione processuale. La mancanza della prova rituale non viene compensata né dalla costituzione della controparte né dall’assenza di contestazioni sul punto. Il vizio attiene alla struttura stessa del giudizio e ne impedisce la prosecuzione.
Le ricadute pratiche di tale orientamento sono evidenti. Gli operatori sono chiamati a un controllo preventivo sempre più sofisticato delle modalità di deposito, con un ampliamento delle competenze tecniche richieste per l’esercizio della difesa. La distinzione tra formati non è più una questione meramente informatica, ma un elemento di strategia processuale. Il rischio di inammissibilità impone una standardizzazione prudenziale delle prassi, orientata verso l’utilizzo sistematico dei formati .eml o .msg per la produzione delle ricevute di notifica, anche in assenza di contestazioni prevedibili.
Sul piano teorico, la decisione contribuisce a ridefinire il concetto stesso di prova nel processo digitale. La prova non è più soltanto rappresentazione di un fatto, ma riproduzione fedele di un evento informatico nella sua dimensione tecnica. La verificabilità diventa il criterio ordinante della rilevanza probatoria. In questo senso, il processo tributario telematico si configura come un laboratorio avanzato di trasformazione delle categorie processuali tradizionali, nel quale la tecnologia non è mero strumento, ma parametro di validità.
L’ordinanza n. 32316/2025 segna un punto di non ritorno nella disciplina della prova della notificazione telematica. Essa impone una lettura rigorosa degli oneri di deposito e accentua la funzione selettiva delle forme processuali. La prospettiva che si apre è quella di un processo sempre più esigente sul piano tecnico, nel quale la tutela giurisdizionale passa attraverso la piena padronanza delle regole digitali che ne governano l’accesso .
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