
Diritto e Tecnologia
Colpa processuale per le allucinazioni dell’AI nel ricorso: Ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Settima Penale n. 11431/2026
Avv. Francesco Cervellino
5/21/2026

L’ingresso dell’intelligenza artificiale generativa nel processo non produce soltanto un problema di correttezza tecnica. Produce, più radicalmente, una crisi del rapporto tra linguaggio giuridico e verità istituzionale. L’atto processuale non è una semplice sequenza argomentativa destinata a persuadere; è un dispositivo di affidamento regolato, nel quale ogni richiamo normativo o giurisprudenziale opera come ponte tra la pretesa della parte e l’ordinamento. Quando quel ponte è solo linguisticamente plausibile, ma giuridicamente infondato, non si è davanti a un’imprecisione marginale. Si è davanti alla rottura della funzione referenziale dell’argomentazione.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Settima Penale n. 11431/2026 assume rilievo sistemico proprio perché intercetta questo punto di frizione: il ricorso è dichiarato inammissibile anche in ragione di richiami giurisprudenziali ritenuti frutto di probabile allucinazione informatica conseguente all’uso di applicativi di intelligenza artificiale generativa. La Corte osserva che le decisioni evocate, pur in parte esistenti, non affermavano i principi loro attribuiti, oppure erano riferite a sezioni diverse da quelle indicate. Il difetto, dunque, non consisteva soltanto nell’inesistenza materiale del precedente, ma nella falsificazione funzionale del suo significato.
Il passaggio è decisivo. L’allucinazione algoritmica non entra nel processo come errore esterno, ma come argomento apparente. Essa conserva la forma del sapere giuridico, ne riproduce la cadenza, ne imita l’autorevolezza, ma ne svuota la garanzia essenziale: la verificabilità. La fonte non scompare; si deforma. La citazione non è necessariamente inventata; è dislocata, travisata, attribuita a un principio che non contiene. In questa zona intermedia, più insidiosa dell’errore manifesto, il processo incontra una nuova specie di rischio: la produzione automatizzata di attendibilità simulata.
La tensione strutturale non riguarda la contrapposizione tra tecnologia e giustizia. Riguarda il punto in cui l’efficienza cognitiva promessa dall’algoritmo si scontra con la responsabilità imputabile dell’atto. L’intelligenza artificiale generativa lavora per prossimità statistica, non per obbligazione epistemica. Può costruire testi coerenti senza essere vincolata alla verità della fonte; può ordinare materiali eterogenei senza distinguere tra reperimento, interpretazione e prova dell’esistenza del contenuto. Il diritto, invece, non può tollerare che la persuasività sintattica sostituisca la controllabilità semantica.
In questa prospettiva, l’inammissibilità non è una sanzione tecnologica. È il ripristino del confine tra ausilio e sostituzione. La Corte non nega che strumenti algoritmici possano essere utilizzati nelle attività preparatorie, di ricerca o di organizzazione del materiale. Afferma però, in modo implicito ma netto, che il risultato incorporato nell’atto resta interamente sottoposto al dovere umano di verifica. Il processo non conosce una responsabilità attenuata perché mediata da uno strumento. Conosce, al contrario, una responsabilità intensificata quando la mediazione tecnica accresce il rischio di errore non immediatamente percepibile.
Il dato più rilevante non è che il ricorso contenesse riferimenti inesatti. È che tali riferimenti si inserivano in un atto già ritenuto privo di specifica capacità critica, perché volto a riproporre questioni di merito e a sollecitare una rivalutazione del fatto non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte collega così due livelli di difettosità: l’assenza di una critica realmente pertinente e la fragilità del corredo giurisprudenziale. Il primo riguarda la struttura dell’impugnazione; il secondo riguarda l’affidabilità della sua autorità argomentativa. Insieme, essi trasformano l’atto in un prodotto formalmente riconoscibile, ma sostanzialmente non idoneo a svolgere la funzione processuale che gli è propria.
Qui emerge una deviazione teorica utile: l’intelligenza artificiale non inventa il problema della citazione irresponsabile, ma lo rende scalabile. Il fenomeno precede la tecnologia, perché ogni ordinamento conosce il rischio dell’uso ornamentale del precedente. La novità sta nella capacità della macchina di moltiplicare, rendere fluido e stilisticamente credibile ciò che prima richiedeva almeno un intervento manuale. L’allucinazione, quindi, non è solo un difetto dell’algoritmo. È lo specchio accelerato di una cultura dell’atto che talvolta confonde l’accumulo di fonti con la forza dell’argomentazione.
La decisione incide anche sul concetto di colpa processuale. La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ha disposto la condanna al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione. Il riferimento alla colpa è centrale, perché sposta l’attenzione dalla mera inesattezza del risultato alla prevedibilità del rischio. Chi introduce nel processo materiali prodotti o filtrati da sistemi generativi assume il dovere di controllare non solo l’esistenza della fonte, ma anche la corrispondenza tra fonte e principio utilizzato.
La funzione sistemica della decisione consiste allora nel trasformare la verifica della fonte in requisito sostanziale di affidabilità dell’atto. Non basta che una citazione esista; deve esistere nel modo in cui viene usata. Non basta che una decisione sia reperibile; deve sostenere davvero il principio che le viene attribuito. Non basta che il testo sia plausibile; deve essere ricostruibile nella sua catena di controllo. La giuridicità dell’argomento dipende dalla possibilità di risalire dal discorso alla fonte e dalla fonte al principio.
Questa impostazione ha effetti oltre il perimetro del singolo giudizio. Ogni organizzazione che impiega strumenti di intelligenza artificiale generativa nella produzione di testi giuridici deve distinguere tra fase esplorativa e fase assertiva. Nella prima, l’algoritmo può servire a orientare la ricerca, proporre piste, organizzare ipotesi. Nella seconda, ogni enunciato destinato a entrare in un atto deve essere validato attraverso fonti primarie, controllo del testo integrale, verifica del principio effettivamente espresso e coerenza con il tema trattato. Il passaggio dall’elaborazione alla spendita processuale non può essere automatico.
La ricaduta pratica è netta. L’uso dell’intelligenza artificiale richiede protocolli interni di tracciabilità: annotazione delle fonti effettivamente consultate, separazione tra materiali generati e materiali verificati, conservazione del percorso di controllo, revisione specifica dei richiami giurisprudenziali, attenzione alla pertinenza e non solo alla correttezza formale. L’affidabilità non nasce dal divieto dello strumento, ma dalla progettazione di un ambiente decisionale nel quale l’output algoritmico non diventi mai autorità per il solo fatto di essere linguisticamente convincente.
La prospettiva economico-organizzativa è altrettanto rilevante. L’intelligenza artificiale promette riduzione dei tempi, ampliamento dell’accesso ai materiali, maggiore capacità di confronto documentale. Ma ogni guadagno di efficienza genera un corrispondente fabbisogno di controllo. Se il tempo risparmiato nella ricerca viene disperso nella correzione dell’errore, o peggio trasferito sul processo sotto forma di atto inammissibile, l’innovazione produce un costo occulto. Il valore dell’automazione dipende dunque dalla qualità della governance che la circonda.
La pronuncia si colloca inoltre in un contesto più ampio, nel quale le risposte giudiziarie all’uso superficiale dell’intelligenza artificiale hanno già evidenziato il rischio di testi convincenti ma fondati su elementi inesistenti, con possibili conseguenze anche sul piano della responsabilità per abuso dello strumento processuale. Il materiale di supporto segnala che la questione non riguarda un episodio isolato, ma un fenomeno progressivamente percepito come problema di sistema.
La lezione più profonda è che il processo non respinge l’algoritmo; respinge l’irresponsabilità della mediazione algoritmica. La tecnologia può assistere, ma non può garantire. Può accelerare, ma non può certificare. Può suggerire, ma non può assumere il peso istituzionale della fonte. La decisione n. 11431/2026, perciò, non va letta come arresto difensivo contro l’innovazione, bensì come fondazione di una regola di maturità digitale: quanto più potente è lo strumento, tanto più rigoroso deve essere il presidio umano che ne governa l’ingresso nell’atto.
Da questa regola discende un criterio operativo semplice e severo. Ogni citazione generata, suggerita o rielaborata da un sistema di intelligenza artificiale deve essere trattata come provvisoria fino a verifica integrale. Ogni precedente deve essere letto nel suo contesto. Ogni principio deve essere ricondotto alla motivazione che lo sostiene. Ogni richiamo deve essere funzionale alla specifica censura o alla specifica questione giuridica. Dove manca questa filiera, l’atto non è solo debole: diventa opaco.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Settima Penale n. 11431/2026 segna dunque un passaggio di responsabilizzazione. L’allucinazione algoritmica non è una fatalità tecnica, ma un rischio organizzabile. Il suo ingresso nel processo impone una nuova disciplina della cura redazionale, fondata su controllo, pertinenza, tracciabilità e assunzione piena del risultato finale. Il diritto non chiede alla tecnologia di essere infallibile. Chiede a chi la utilizza di non trasformare la probabilità linguistica in verità processuale.
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