Diritto di Famiglia
Affidamento esclusivo e inerzia genitoriale: funzione correttiva dell’interesse del minore. Tribunale di Agrigento n. 217/2026
Avv. Francesco Cervellino
3/22/2026


L’emersione di assetti familiari non formalizzati continua a sollecitare una riflessione sulla tenuta sistemica delle categorie che presiedono all’esercizio della responsabilità genitoriale, in particolare quando la disgregazione del rapporto tra i genitori si accompagni a forme di sostanziale dissoluzione del ruolo di uno di essi. In tale contesto si colloca la decisione del Tribunale di Agrigento, sentenza n. 217 del 18 febbraio 2026 , che offre un terreno particolarmente significativo per interrogarsi sulla funzione dell’affidamento esclusivo quale strumento non tanto derogatorio, quanto ricostruttivo dell’interesse del minore in situazioni di radicale asimmetria relazionale.
La vicenda processuale evidenzia una condizione che, pur non essendo eccezionale nella prassi, assume rilevanza paradigmatica: l’assenza protratta e non giustificata del genitore, accompagnata da un totale disinteresse sia sul piano affettivo sia su quello economico. L’irreperibilità del padre, accertata nel corso dell’istruttoria, non si esaurisce in un mero dato fattuale, ma si traduce in una vera e propria neutralizzazione della funzione genitoriale, tale da rendere inoperante qualsiasi modello di esercizio condiviso della responsabilità.
In questo scenario, la scelta dell’affidamento esclusivo non appare configurarsi come una deviazione rispetto al principio della bigenitorialità, bensì come una sua conseguenza interna, ove si consideri che tale principio presuppone, in termini minimi, l’effettiva esistenza di due centri di imputazione relazionale attivi. Quando uno di essi si svuota, non per contingenze temporanee ma per un comportamento stabile di abbandono, il paradigma condiviso perde il proprio presupposto ontologico e richiede una rimodulazione coerente.
La decisione in esame si colloca esattamente in questo punto di frizione tra modello legale e realtà fattuale. Il giudice, lungi dal limitarsi a registrare l’assenza del genitore, ne trae le conseguenze sul piano dell’allocazione delle competenze decisionali, attribuendo alla madre la titolarità esclusiva delle scelte di maggiore interesse per la vita della minore. Tale attribuzione non si fonda su una valutazione comparativa tra le capacità genitoriali, ma su una constatazione più radicale: l’impossibilità di costruire un processo decisionale condiviso in assenza di uno dei soggetti.
Ne deriva una configurazione dell’affidamento esclusivo che si distacca da una logica sanzionatoria o premiale e si inscrive, piuttosto, in una dimensione funzionale. L’ordinamento, in altri termini, non punisce il genitore assente, né premia quello presente, ma ricompone l’assetto decisionale in modo tale da garantire continuità e coerenza nell’esercizio delle funzioni genitoriali. In questo senso, l’affidamento esclusivo si rivela uno strumento di razionalizzazione del potere decisionale, volto a evitare che l’inerzia di uno dei genitori si traduca in un pregiudizio per il minore.
Particolarmente significativa è la scelta di non prevedere alcuna regolamentazione del diritto di visita. Tale omissione, lungi dal costituire una lacuna, rappresenta una presa d’atto della totale assenza di relazione tra il genitore e la minore. Il diritto di visita, infatti, presuppone l’esistenza di un rapporto, seppur attenuato, che possa essere mantenuto e sviluppato attraverso una disciplina temporale. Quando tale rapporto è inesistente, la previsione di un diritto di visita si risolverebbe in una costruzione meramente formale, priva di effettività e potenzialmente destabilizzante.
Sotto il profilo patrimoniale, la decisione introduce un ulteriore elemento di riflessione. L’imposizione di un obbligo di mantenimento in capo al genitore irreperibile evidenzia come la responsabilità genitoriale mantenga una dimensione oggettiva che prescinde dall’effettivo esercizio delle funzioni. Anche in assenza di un rapporto relazionale, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio permane, configurandosi come un’obbligazione che trova il proprio fondamento nella mera esistenza del vincolo genitoriale.
Tuttavia, la concreta esigibilità di tale obbligo si scontra con la difficoltà di individuare il soggetto obbligato e di attivare strumenti esecutivi efficaci. In questo senso, la decisione mette in luce una tensione tra il piano normativo e quello operativo, che potrebbe richiedere un ripensamento degli strumenti di tutela patrimoniale del minore in situazioni di irreperibilità del genitore obbligato.
Il dato forse più rilevante, sul piano sistematico, è rappresentato dalla ridefinizione implicita del rapporto tra bigenitorialità e interesse del minore. La sentenza conferma che il principio della bigenitorialità non può essere inteso come un vincolo rigido, ma deve essere declinato in funzione dell’interesse concreto del minore, il quale assume una posizione di preminenza tale da giustificare anche soluzioni che ne comportino una significativa compressione.
In questa prospettiva, l’affidamento esclusivo non costituisce un’eccezione in senso proprio, ma una modalità alternativa di attuazione della responsabilità genitoriale, attivabile quando il modello condiviso risulti incompatibile con le esigenze di tutela del minore. Ciò implica una lettura dinamica delle disposizioni codicistiche, che consenta di adattare gli strumenti giuridici alle diverse configurazioni che la realtà familiare può assumere.
Il supporto dottrinale evidenzia come l’affidamento non condiviso richieda un accertamento rigoroso della contrarietà dell’affidamento condiviso all’interesse del minore . Tuttavia, la decisione in esame suggerisce che tale accertamento possa assumere forme diverse a seconda delle circostanze, potendo fondarsi anche su elementi oggettivi quali l’irreperibilità e il disinteresse del genitore, senza necessità di una comparazione tra modelli alternativi.
Si assiste, dunque, a una trasformazione del criterio di valutazione, che da comparativo diventa strutturale: non si tratta più di stabilire quale tra due modelli sia preferibile, ma di verificare se il modello condiviso sia concretamente praticabile. Quando tale praticabilità viene meno, l’affidamento esclusivo si impone non come scelta discrezionale, ma come soluzione necessaria.
Le ricadute operative di tale impostazione sono rilevanti. In primo luogo, si riduce lo spazio per contestazioni fondate su una presunta violazione del diritto alla bigenitorialità, in quanto tale diritto viene ricondotto alla sua dimensione funzionale e non formale. In secondo luogo, si rafforza il ruolo del giudice quale garante dell’interesse del minore, chiamato a operare una valutazione che tenga conto non solo delle dichiarazioni delle parti, ma anche del comportamento concreto dei genitori.
La sentenza del Tribunale di Agrigento n. 217 del 18 febbraio 2026 si inserisce in un percorso evolutivo che tende a privilegiare una lettura sostanziale della responsabilità genitoriale, orientata alla tutela effettiva del minore piuttosto che al rispetto formale di modelli astratti. L’affidamento esclusivo emerge, in tale prospettiva, come uno strumento di adeguamento dell’ordinamento alla realtà, capace di garantire continuità e stabilità in contesti caratterizzati da profonde disfunzioni relazionali.
L’inerzia genitoriale, lungi dall’essere un elemento neutro, assume così una valenza decisiva nella configurazione dell’assetto giuridico della famiglia, imponendo una riconsiderazione delle categorie tradizionali e sollecitando una maggiore attenzione alle dinamiche concrete che incidono sul benessere del minore. In questo senso, la decisione analizzata non si limita a risolvere un caso specifico, ma contribuisce a delineare un modello interpretativo che potrebbe trovare applicazione in una pluralità di situazioni analoghe, segnando un ulteriore passo verso una concezione più flessibile e aderente alla realtà della responsabilità genitoriale.
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