Diritto di Famiglia

Continuità del vincolo coniugale e unicità del reato di maltrattamenti dopo la separazione di fatto. Cassazione n. 7357/2026

Avv. Francesco Cervellino

2/25/2026

La sentenza della Corte di Cassazione n. 7357 del 24 febbraio 2026 affronta un nodo interpretativo che, pur radicato nella sistematica dei delitti contro la famiglia e la persona, continua a generare oscillazioni applicative: la qualificazione giuridica delle condotte vessatorie che proseguano dopo la cessazione della convivenza tra coniugi non ancora divorziati. La pronuncia, nell’annullare con rinvio la sentenza di merito limitatamente al profilo del concorso tra maltrattamenti e atti persecutori, ricostruisce la linea di demarcazione tra l’art. 572 cod. pen. e l’art. 612-bis cod. pen., individuando nel permanere dello status coniugale il criterio ordinante della fattispecie applicabile.

Il caso sottoposto al giudice di legittimità evidenziava una scansione temporale apparentemente netta: una prima fase, collocata durante la convivenza, qualificata come maltrattamenti; una seconda, successiva alla separazione di fatto, sussunta nel paradigma degli atti persecutori. Tale ripartizione, valorizzata nei capi di imputazione e recepita dai giudici di merito, si fondava sull’assunto che la cessazione della coabitazione segnasse un mutamento ontologico del rapporto tra agente e vittima, tale da elidere il presupposto soggettivo del delitto di cui all’art. 572 cod. pen. La Corte di cassazione disarticola questa impostazione, rilevando come l’unico elemento distintivo tra le due sequenze fosse costituito dalla fine della convivenza, a fronte di condotte sostanzialmente omogenee per natura, modalità esecutive ed effetti lesivi .

L’argomentazione si sviluppa lungo una traiettoria che non si limita alla mera sussunzione normativa, ma interroga la funzione sistemica dello status coniugale nel diritto penale. La separazione, sia essa di fatto o legale, incide su taluni obblighi derivanti dal matrimonio, ma non determina l’immediata estinzione del vincolo giuridico, né degli obblighi di rispetto, assistenza morale e materiale e collaborazione che ne costituiscono l’ossatura, ai sensi dell’art. 143 cod. civ. La permanenza di tali doveri consente di qualificare il coniuge separato come “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. In questa prospettiva, il reato di maltrattamenti conserva la propria capacità di assorbire condotte vessatorie che si inscrivano in un contesto relazionale ancora giuridicamente qualificato.

Il punto di frizione interpretativa non attiene tanto alla descrizione materiale delle condotte, quanto alla loro collocazione nel tessuto relazionale. Se si assumesse la convivenza quale elemento costitutivo imprescindibile del delitto di cui all’art. 572 cod. pen., si finirebbe per attribuire al dato fattuale della coabitazione un valore dirimente, indipendentemente dalla persistenza del vincolo giuridico. La decisione in commento rovescia tale prospettiva: non è la contiguità spaziale a fondare la fattispecie, bensì la permanenza di un rapporto familiare giuridicamente rilevante, dal quale discendono obblighi specifici di protezione e rispetto.

L’effetto sistemico di questa impostazione è duplice. Da un lato, si evita una frammentazione artificiosa del disvalore penale, che condurrebbe a spezzare un’unica sequenza di comportamenti in due autonome fattispecie sulla base di un criterio meramente cronologico. Dall’altro, si scongiura il rischio di duplicazione sanzionatoria in presenza di condotte omogenee, preservando il principio di proporzionalità e di ragionevolezza della risposta punitiva.

La Corte sottolinea, infatti, come le imputazioni descrivessero episodi di aggressività verbale, controllo ossessivo, minacce e violenze fisiche, con effetti sovrapponibili in termini di sofferenza e alterazione delle abitudini di vita della persona offesa . In assenza di una cesura qualitativa tra il “prima” e il “dopo” la separazione di fatto, la scomposizione in due reati distinti si tradurrebbe in una lettura atomistica di una realtà relazionale unitaria. L’annullamento con rinvio, limitato alla necessità di rideterminare la cornice sanzionatoria alla luce dell’unicità del reato, conferma che la questione non è meramente formale, ma incide sulla valutazione complessiva del disvalore del fatto .

La pronuncia affronta altresì il tema dell’aggravante prevista dall’art. 572, secondo comma, cod. pen., con riferimento alla commissione del fatto in presenza di minori. Anche su questo versante emerge un profilo di rilevante interesse sistemico. La difesa aveva prospettato la necessità di accertare una concreta e apprezzabile alterazione dell’equilibrio psico-fisico del minore quale presupposto dell’aggravamento. Il giudice di legittimità respinge tale impostazione, valorizzando la sufficienza del rischio di compromissione del normale sviluppo psico-evolutivo del minore esposto reiteratamente a un clima maltrattante .

La scelta interpretativa appare coerente con la struttura di reato di pericolo concreto che caratterizza l’aggravante in esame. Pretendere la prova di un danno effettivo significherebbe snaturare la funzione preventiva della norma e introdurre un requisito non previsto dal legislatore. La presenza del minore, quale circostanza alternativa rispetto al danno diretto, assume rilievo in quanto inserisce la condotta in un contesto relazionale ampliato, nel quale il disvalore si proietta oltre la vittima immediata.

Sul piano dogmatico, la decisione consente di riflettere sul rapporto tra continuità della consumazione e qualificazione giuridica del fatto. Il reato di maltrattamenti è strutturalmente abituale e si consuma attraverso una pluralità di atti, legati da un nesso di abitualità e da un medesimo contesto relazionale. La separazione di fatto non interrompe automaticamente tale contesto, se il vincolo coniugale permane e le condotte si inscrivono nella medesima dinamica di sopraffazione. La consumazione, pertanto, può estendersi temporalmente oltre la cessazione della convivenza, fino a quando non intervenga un elemento idoneo a mutare radicalmente la natura del rapporto.

In questa chiave, la distinzione tra art. 572 e art. 612-bis cod. pen. non può essere affidata a un criterio meramente cronologico, ma richiede un’analisi sostanziale del rapporto tra agente e vittima. Gli atti persecutori assumono rilievo tipico quando difetti un rapporto familiare qualificato, ovvero quando la condotta si sviluppi in un contesto relazionale ormai estraneo alla dimensione familiare. Diversamente, la fattispecie dei maltrattamenti conserva la propria funzione assorbente, anche rispetto a condotte che, astrattamente considerate, potrebbero integrare gli estremi dello stalking.

Le ricadute applicative della pronuncia sono significative. In primo luogo, essa impone agli operatori del diritto una maggiore attenzione nella formulazione dei capi di imputazione, evitando duplicazioni fondate esclusivamente su segmentazioni temporali prive di autonoma valenza giuridica. In secondo luogo, sollecita i giudici di merito a verificare in concreto se la cessazione della convivenza abbia comportato una trasformazione sostanziale del rapporto, tale da far venir meno la qualità di “persona della famiglia”.

La decisione contribuisce inoltre a rafforzare una concezione relazionale del diritto penale della famiglia, nella quale il bene giuridico tutelato non si esaurisce nell’integrità fisica o psichica della vittima, ma si estende alla salvaguardia di un nucleo di obblighi solidaristici che connotano il vincolo coniugale. La persistenza di tali obblighi fino allo scioglimento del matrimonio giustifica l’attrazione delle condotte vessatorie nell’alveo dell’art. 572 cod. pen., anche in assenza di coabitazione.

L’annullamento con rinvio disposto dalla Corte, infine, evidenzia come la riqualificazione giuridica non sia un’operazione neutra sul piano sanzionatorio. La diversa estensione temporale della condotta e l’assorbimento degli episodi successivi alla separazione nella medesima fattispecie impongono una nuova valutazione del disvalore complessivo, che spetta al giudice di merito . In tal modo, la pronuncia riafferma il principio per cui la qualificazione giuridica costituisce il presupposto imprescindibile di una corretta commisurazione della pena.

Nel complesso, la sentenza n. 7357 del 2026 si colloca nel solco di un orientamento volto a privilegiare la continuità sostanziale del rapporto familiare rispetto a cesure meramente fattuali. Essa ribadisce che la separazione di fatto non determina una metamorfosi automatica del titolo di reato, ma impone una verifica rigorosa della persistenza del vincolo giuridico e della natura relazionale delle condotte. La coerenza sistematica così perseguita non solo evita duplicazioni punitive, ma contribuisce a delineare un quadro interpretativo nel quale la tutela penale della famiglia si fonda sulla sostanza del legame e non sulla contingenza della convivenza.

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