Diritto di Famiglia
Autonomia negoziale e simulazione nei trasferimenti immobiliari in sede di separazione consensuale. Cassazione 3442/2026
Avv. Francesco Cervellino
2/18/2026


La progressiva espansione dell’autonomia privata nell’ambito delle crisi coniugali ha determinato un’evoluzione significativa della struttura e della funzione degli accordi di separazione consensuale. L’ordinanza n. 3442/2026 della Corte di cassazione si colloca in tale traiettoria, riaffermando un principio destinato a incidere in modo non marginale sull’assetto sistematico dei rapporti tra diritto di famiglia e diritto delle obbligazioni: le pattuizioni patrimoniali inserite nel verbale di separazione omologato, quando non siano direttamente funzionali al contenuto tipico dell’accordo di separazione, restano assoggettabili all’azione di simulazione proposta dal terzo creditore del coniuge disponente.
Il punto di emersione del problema non risiede nella validità delle clausole traslative inserite nell’accordo omologato, ormai riconosciuta sul piano formale e sostanziale. La questione investe piuttosto la loro qualificazione causale e la conseguente disciplina applicabile in caso di conflitto con le ragioni creditorie. L’ordinanza in esame, in linea con un orientamento consolidato, muove da una distinzione concettuale che assume rilievo dirimente: la separazione consensuale presenta un contenuto essenziale, riconducibile alla regolazione della convivenza cessata e dei doveri coniugali nel periodo successivo, e un contenuto eventuale, costituito da pattuizioni che, pur collocate nel medesimo contesto procedimentale, trovano causa in una autonoma determinazione negoziale.
L’argomentazione non si limita a ribadire tale distinzione, ma ne valorizza la funzione sistemica. Le attribuzioni patrimoniali che eccedono la soddisfazione dell’obbligo di mantenimento o la sistemazione immediata dei rapporti familiari si configurano come negozi dispositivi in senso proprio, espressione della libertà contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., e non come meri segmenti del negozio familiare. Esse possono convivere nel medesimo atto omologato, ma non si fondono con la causa tipica della separazione. Ne deriva una duplice conseguenza: da un lato, tali pattuizioni sono valide ed efficaci quale titolo per la trascrizione; dall’altro, non sono sottratte alle ordinarie categorie invalidanti o inefficaci previste dall’ordinamento.
In questa prospettiva, l’azione di simulazione disciplinata dall’art. 1414 c.c. assume un ruolo centrale. L’ordinanza ribadisce che il terzo creditore, ove alleghi e provi il carattere pregiudizievole del negozio, può chiedere la declaratoria di inefficacia assoluta dell’atto simulato, con l’effetto di ricostituire la garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. La particolarità del contesto familiare non incide sulla struttura dell’azione, che conserva la propria funzione tipica di accertamento della divergenza tra volontà dichiarata e volontà reale.
È qui che l’arresto in commento compie un passaggio teoricamente significativo. La difesa della parte ricorrente aveva prospettato l’assenza di una divergenza simulatoria in senso tecnico, sostenendo che le parti avevano effettivamente voluto il trasferimento immobiliare, sia pure con finalità di sottrazione ai creditori. L’ordinanza respinge tale impostazione, valorizzando la ricostruzione presuntiva operata dal giudice di merito, il quale aveva individuato una serie di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a rivelare la natura meramente apparente del trasferimento.
La ricostruzione operata in sede di merito, e ritenuta insindacabile in sede di legittimità, si fonda su una lettura globale delle circostanze: la coincidenza temporale tra l’emersione delle pretese creditorie e la stipulazione degli accordi; la totale dismissione del patrimonio immobiliare; la permanenza del disponente nella gestione e nel godimento dei beni trasferiti; la prosecuzione della convivenza di fatto. Tali elementi, valutati nella loro convergenza, hanno consentito di inferire che il trasferimento non fosse destinato a produrre effetti reali tra le parti, ma costituisse uno schermo rispetto all’aggressione esecutiva.
La questione non si esaurisce nella verifica probatoria. Essa interroga la stessa nozione di simulazione nel contesto familiare. Se si accedesse alla tesi secondo cui la volontà effettiva di sottrarre i beni ai creditori escluderebbe la simulazione in senso tecnico, si finirebbe per svuotare di contenuto la tutela del terzo ogniqualvolta le parti abbiano perseguito consapevolmente un risultato dispositivo. La decisione in esame evita tale esito, riaffermando che la volontà simulatoria non coincide con l’intento fraudolento, ma con l’accordo di non attribuire all’atto gli effetti che esso formalmente enuncia. Quando il trasferimento resta privo di reale alterazione dell’assetto patrimoniale, la divergenza sussiste, anche se sorretta da una finalità ulteriore.
In controluce emerge una tensione strutturale tra due esigenze ordinamentali: la valorizzazione dell’autonomia privata nella gestione della crisi familiare e la tutela dell’affidamento dei terzi creditori. L’ordinanza sembra comporre tale tensione attraverso un criterio di autonomia qualificata. L’autonomia negoziale dei coniugi è pienamente riconosciuta e protetta, ma soltanto entro il perimetro della effettività causale. L’inserimento della pattuizione nel verbale omologato non produce una sorta di immunità rispetto alle azioni di diritto comune; al contrario, l’omologazione attiene alla conformità dell’accordo all’interesse familiare, non alla sua opponibilità ai terzi sotto il profilo della garanzia patrimoniale.
La rilevanza sistemica della pronuncia si coglie anche sotto il profilo processuale. L’ordinanza delimita con nettezza l’ambito del sindacato di legittimità in materia di prova della simulazione, ribadendo che la valutazione delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. rientra nel potere esclusivo del giudice di merito, purché la motivazione sia logicamente coerente. Ne deriva un rafforzamento della stabilità delle decisioni che accertano la simulazione in presenza di un quadro indiziario articolato, con effetti rilevanti in termini di prevedibilità del contenzioso.
L’impatto applicativo della decisione si proietta oltre il caso concreto. La possibilità di esperire l’azione di simulazione nei confronti di trasferimenti immobiliari contenuti in accordi di separazione omologati implica che tali atti debbano essere strutturati con particolare attenzione alla coerenza tra dichiarazione e comportamento successivo delle parti. Ogni scarto tra assetto formale e gestione sostanziale dei beni può costituire elemento sintomatico di una divergenza simulatoria.
Sotto il profilo economico-giuridico, la pronuncia contribuisce a ridefinire l’equilibrio tra libertà di organizzazione del patrimonio familiare e responsabilità patrimoniale verso i creditori. La crisi coniugale non può trasformarsi in uno strumento di riallocazione opportunistica degli assetti proprietari a danno della par condicio creditorum. Il riconoscimento della validità formale delle clausole traslative non equivale alla loro insindacabilità sostanziale. L’ordinamento, nel consentire ai coniugi di regolare in modo tendenzialmente completo i propri rapporti, non rinuncia a presidiare la funzione di garanzia del patrimonio.
Si potrebbe obiettare che l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. costituisca rimedio più coerente rispetto a fattispecie connotate da finalità fraudolente. Tuttavia, la scelta di qualificare il trasferimento come simulato consente un effetto più radicale: l’accertamento che l’atto non ha mai prodotto effetti tra le parti. In tal modo, la tutela del creditore si fonda non sulla mera inefficacia relativa, ma sull’inesistenza sostanziale dell’alterazione patrimoniale. La differenza non è meramente tecnica; essa incide sulla ricostruzione dei rapporti interni e sulla distribuzione dei rischi tra i soggetti coinvolti.
L’ordinanza n. 3442/2026 consolida un modello interpretativo nel quale la separazione consensuale si configura come contenitore procedimentale capace di accogliere negozi eterogenei, ma non di assorbirne la disciplina. La causa familiare e la causa patrimoniale possono coesistere, ma non si confondono. Quando la seconda si rivela apparente, l’ordinamento consente al terzo di disvelarne la natura effettiva, riaffermando il principio secondo cui l’autonomia privata, pur ampia, non può tradursi in uno strumento di elusione della responsabilità patrimoniale.
In tale prospettiva, la pronuncia contribuisce a chiarire che la tutela dell’affidamento dei creditori non è un limite esterno e occasionale all’autonomia coniugale, bensì un elemento strutturale dell’ordine giuridico patrimoniale. La crisi del vincolo matrimoniale, pur incidendo sulla sfera personale, non sospende la regola della responsabilità patrimoniale universale. La separazione può ridisegnare gli equilibri interni della coppia, ma non può alterare, se non nei limiti consentiti dalla legge, la posizione dei terzi rispetto al patrimonio del debitore.
L’argomento viene trattato anche su studiocervellino.it
