Diritto di Famiglia
Divorzio. Mantenimento del figlio e spese di viaggio del genitore: rilevanza subordinata alla prova. Ordinanza della Corte di Cassazione Prima Sezione Civile n. 23616/2026 del 21/07/2026
Avv. Francesco Cervellino
7/22/2026


Il mantenimento del figlio non è una prestazione monetaria isolabile dalla trama delle relazioni familiari, né può essere determinato mediante la semplice contrapposizione tra disponibilità economiche dell’obbligato ed esigenze materiali del beneficiario. Esso costituisce il risultato di un giudizio distributivo complesso, nel quale risorse, bisogni, tempi di cura, assetti di vita e costi della relazione devono essere ricondotti a una misura unitaria. L’Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione Prima Sezione Civile n. 23616/2026 pubblicata il 21/07/2026 interviene precisamente su questo punto: le spese sostenute dal genitore non collocatario per esercitare il diritto di visita possono concorrere alla determinazione del contributo, ma soltanto quando siano concretamente accertate nella loro entità e frequenza.
La rilevanza sistemica della pronuncia non risiede, dunque, nel riconoscimento astratto della deducibilità di un costo. Il suo nucleo più profondo consiste nell’avere sottratto le spese relazionali a due opposte semplificazioni. La prima le considera estranee al mantenimento, perché riferibili alla sfera individuale del genitore che le sostiene. La seconda le assume automaticamente come fattore di riduzione dell’assegno, sul solo presupposto della loro esistenza. Entrambe le letture separano ciò che l’ordinamento, invece, impone di valutare congiuntamente: la continuità del rapporto, la capacità contributiva e l’effettività delle esigenze del figlio.
Il principio di proporzionalità previsto dall’articolo 337-ter del Codice civile non descrive una proporzione aritmetica. Non impone di ripartire il fabbisogno secondo percentuali predeterminate, né consente di trasformare il reddito dichiarato in una quota automaticamente dovuta. La proporzionalità familiare è un criterio relazionale. La posizione economica di ciascun genitore acquista significato soltanto nel confronto con quella dell’altro, con il contributo diretto prestato nella vita quotidiana, con il tenore di vita concretamente accessibile e con la struttura dei bisogni attuali del figlio.
Ne deriva che la quantificazione del mantenimento non può prendere avvio dalla ricerca di una cifra astrattamente congrua. Deve partire dalla ricostruzione delle funzioni che quella cifra è destinata a svolgere. Il contributo periodico serve a garantire continuità, prevedibilità e adeguatezza nella soddisfazione delle esigenze ordinarie; nello stesso tempo, deve riflettere l’asimmetria tra chi sostiene direttamente la quotidianità e chi vi concorre prevalentemente mediante trasferimenti monetari. La distanza geografica aggiunge una variabile ulteriore: una parte delle risorse può essere necessaria non per acquistare beni o servizi immediatamente destinati al figlio, ma per rendere possibile la relazione con lui.
È qui che emerge la categoria dei costi relazionali. Le spese di viaggio e soggiorno non sono necessariamente costi personali contrapposti all’interesse del figlio. Quando risultano funzionali all’esercizio effettivo della frequentazione, esse partecipano alla realizzazione di un interesse familiare complesso. La relazione genitoriale, infatti, non si esaurisce nella titolarità formale di un diritto di visita. Richiede condizioni materiali di accesso, continuità e sostenibilità. Se la distanza rende l’incontro economicamente oneroso, ignorare integralmente tale onere può trasformare un diritto riconosciuto in una possibilità soltanto nominale.
La decisione esclude, tuttavia, che questa qualificazione funzionale produca una compensazione automatica. Non ogni costo dichiarato diventa giuridicamente rilevante. Il collegamento con la relazione deve essere provato; l’entità dell’esborso deve essere determinata; la periodicità deve essere verificata; l’incidenza sulla complessiva capacità contributiva deve essere misurata. La fonte di supporto sottolinea, in termini coerenti con il provvedimento, che il richiamo generico alle spese di trasferimento non basta e che occorre accertarne ammontare reale, frequenza e peso economico effettivo.
La prova, in questa prospettiva, non svolge una funzione meramente processuale. Essa diventa il dispositivo attraverso il quale il principio di proporzionalità acquista concretezza. Senza una base verificabile, il costo relazionale resta un enunciato retorico, suscettibile di alterare la distribuzione delle risorse senza che sia possibile comprendere se l’alterazione corrisponda a una necessità effettiva. La motivazione non può allora limitarsi a qualificare la spesa come ingente, ricorrente o inevitabile. Deve rendere visibile il percorso che conduce dall’esborso accertato alla misura finale del contributo.
Questa esigenza segna il passaggio da una proporzionalità dichiarata a una proporzionalità dimostrata. La prima si accontenta di evocare i parametri normativi; la seconda ne ricostruisce l’interazione. Reddito, patrimonio, costo della frequentazione, tempi di permanenza ed esigenze del figlio non sono grandezze collocate sullo stesso piano. Alcune descrivono la capacità di contribuire, altre il fabbisogno, altre ancora le modalità attraverso cui la funzione genitoriale può essere esercitata. La decisione deve spiegare come tali dimensioni siano state rese comparabili senza confonderne la natura.
Un passaggio ulteriore riguarda la libertà delle scelte di vita. La distanza può dipendere da decisioni lavorative, formative, familiari o personali. Attribuire automaticamente ogni conseguenza economica di tali decisioni al soggetto che le ha assunte significherebbe introdurre un criterio sanzionatorio estraneo alla disciplina del mantenimento. L’ordinanza n. 23616/2026 rifiuta questa impostazione: la scelta di vivere lontano non rende, di per sé, irrilevanti le spese necessarie alla frequentazione, perché il diritto alla relazione deve essere bilanciato con la libertà di organizzare la propria esistenza e le proprie attività.
Tale affermazione non comporta che ogni scelta individuale debba essere finanziariamente neutralizzata. La libertà di organizzazione della vita non si converte in un diritto a trasferire sul figlio o sull’altro genitore tutti i costi che ne derivano. Il bilanciamento opera in entrambe le direzioni. Da un lato, impedisce che la distanza sia utilizzata come ragione per comprimere la frequentazione; dall’altro, richiede di verificare se i costi invocati siano ragionevoli, necessari e coerenti con le modalità concrete di esercizio della relazione. La funzione del controllo non è censurare la scelta, ma misurarne le conseguenze all’interno dell’assetto contributivo.
La deviazione argomentativa più significativa emerge considerando la spesa di viaggio non come elemento passivo, ma come possibile investimento relazionale. Un esborso economicamente rilevante può accrescere la presenza effettiva del genitore e, indirettamente, contribuire alla cura, alla stabilità affettiva e alla condivisione di responsabilità. Tuttavia, il suo valore non coincide necessariamente con il suo prezzo. Un costo elevato non prova, da solo, una maggiore utilità per il figlio. La valutazione deve tenere distinti costo sostenuto, funzione perseguita e beneficio relazionale concretamente prodotto.
Questa distinzione impedisce che il mantenimento venga ridotto a una contabilità dei sacrifici individuali. Il sistema non remunera il sacrificio del genitore che viaggia, così come non remunera automaticamente la maggiore intensità della cura quotidiana. Esso deve distribuire gli oneri in modo coerente con il superiore interesse del figlio. Il costo relazionale è rilevante non perché grava su un adulto, ma perché può costituire una condizione necessaria della continuità familiare. La sua considerazione resta quindi subordinata alla compatibilità con le esigenze primarie del figlio.
Proprio le esigenze del figlio rappresentano il limite interno di ogni possibile compensazione. La pronuncia censura l’insufficiente considerazione delle necessità economiche aggiuntive connesse a una grave condizione di salute e ai trattamenti richiesti. Il dato assume portata generale. Quando il fabbisogno presenta caratteri di intensità, continuità o specialità, la ponderazione non può trattarlo come una voce accessoria. La proporzionalità deve essere costruita a partire dalle necessità effettive, non da una rappresentazione standardizzata dei costi dell’età.
Il principio di adeguatezza precede logicamente quello di riparto. Prima di stabilire quanto ciascun genitore debba contribuire, occorre definire quale sia il fabbisogno da soddisfare. Solo in seguito è possibile distribuire l’onere in relazione alle risorse, ai tempi di cura e agli altri apporti. Qualora il fabbisogno sia sottostimato, anche una ripartizione percentualmente corretta produce un risultato sostanzialmente inadeguato. La proporzione, applicata a una base incompleta, conserva una forma matematica ma perde la propria funzione giuridica.
La medesima esigenza di completezza riguarda l’accertamento delle risorse. L’ordinanza attribuisce rilievo alla mancata ricostruzione specifica della situazione reddituale e patrimoniale del genitore obbligato. La capacità contributiva non può essere desunta da dichiarazioni prive di adeguata verificabilità, né da indici isolati. Deve comprendere redditi, disponibilità patrimoniali, stabilità delle entrate, potenzialità economiche effettive e obbligazioni concorrenti, evitando sia presunzioni punitive sia adesioni acritiche alle rappresentazioni offerte dalle parti.
La comparazione richiesta dall’articolo 337-ter del Codice civile è possibile soltanto se le informazioni economiche sono omogenee e attendibili. Nei contesti transnazionali la difficoltà aumenta, perché documenti fiscali, attestazioni e forme di reddito possono rispondere a regole differenti. La diversa provenienza della documentazione non ne determina l’irrilevanza, ma impone una verifica funzionale: occorre comprendere quale fatto economico essa dimostri, con quale grado di affidabilità e secondo quale sistema di validazione.
Sul piano applicativo, la decisione suggerisce che la quantificazione debba essere sostenuta da una vera mappa economica della relazione familiare. I costi di trasferimento devono essere documentati attraverso dati riferibili a periodi significativi, distinguendo tra spese effettivamente sostenute, stime future e costi eccezionali. La frequenza degli incontri programmati deve essere confrontata con quella concretamente realizzata. Le spese di soggiorno devono essere separate da quelle che rispondono a preferenze individuali e non a necessità della frequentazione.
Anche la prevedibilità assume rilievo. Le spese che si ripetono secondo intervalli relativamente stabili possono essere considerate nella determinazione dell’assetto periodico, perché incidono in modo durevole sull’equilibrio economico. Gli esborsi occasionali richiedono invece un trattamento differente, poiché la loro inclusione strutturale rischierebbe di alterare in modo permanente il contributo sulla base di eventi episodici. Non basta, quindi, verificare che una spesa sia stata sostenuta: occorre comprendere quale rapporto temporale essa intrattenga con l’obbligazione di mantenimento.
La motivazione deve poi evitare il linguaggio delle compensazioni indeterminate. Espressioni come “costi elevati”, “reddito consistente” o “esigenze rilevanti” non permettono di controllare il risultato. L’assetto deve rendere riconoscibili almeno quattro passaggi: ricostruzione del fabbisogno, accertamento delle risorse, qualificazione dei costi relazionali e spiegazione dell’incidenza attribuita a ciascun elemento. Non è indispensabile una formula matematica, ma è necessaria una razionalità verificabile.
Questa impostazione produce effetti anche sulle successive richieste di modifica. Quando la decisione originaria esplicita i dati utilizzati, diventa possibile individuare con maggiore precisione le sopravvenienze rilevanti. Una variazione del costo dei viaggi, della frequenza degli incontri, delle condizioni di salute o della capacità economica può essere confrontata con una base conosciuta. In assenza di tale trasparenza, ogni revisione rischia di trasformarsi in una nuova valutazione integralmente discrezionale.
Il costo della distanza non può, infine, essere assunto come una grandezza immutabile. Le modalità di frequentazione possono evolvere; i tempi di permanenza possono essere rimodulati; la distribuzione dei viaggi può cambiare; alcune spese possono ridursi o aumentare. La proporzionalità è pertanto mobile, perché segue l’evoluzione delle condizioni personali ed economiche. La sua mobilità non coincide con instabilità: richiede, al contrario, criteri costanti applicati a dati aggiornati.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 23616/2026 restituisce così al mantenimento la sua natura di istituto relazionale. Le spese necessarie a rendere possibile la frequentazione non sono né invisibili né automaticamente detraibili. Entrano nel giudizio soltanto se provate e vengono ponderate senza perdere di vista la priorità delle esigenze del figlio. Il risultato è un modello nel quale la libertà degli adulti, la continuità della relazione e l’adeguatezza della contribuzione non sono interessi da ordinare gerarchicamente in astratto, ma dimensioni da rendere reciprocamente sostenibili attraverso un accertamento completo, trasparente e concretamente motivato.
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