Diritto dell'economia e dell'impresa
Qualifica soggettiva e autore mediato nei reati di bancarotta documentale. Cassazione 6314/2026
Avv. Francesco Cervellino
2/18/2026


L’interferenza tra struttura soggettiva dei reati fallimentari e meccanismi generali di imputazione rappresenta un banco di prova privilegiato per la tenuta del principio di legalità in materia penale dell’impresa. La sentenza della Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, n. 6314/2026, intervenendo su una vicenda di bancarotta documentale e semplice connessa al dissesto di una società a responsabilità limitata, riporta al centro del dibattito un nodo teorico di particolare delicatezza: la possibilità di estendere la figura dell’autore mediato, ai sensi dell’art. 48 cod. pen., ai reati c.d. propri, e in particolare a quelli di bancarotta, al fine di imputare in via esclusiva il fatto all’estraneo privo della qualifica soggettiva richiesta dalla fattispecie incriminatrice .
La decisione si colloca in un contesto fattuale connotato da una marcata dissociazione tra gestione formale e gestione sostanziale della contabilità societaria. Secondo quanto emerge dalla ricostruzione operata nei giudizi di merito, la professionista incaricata della tenuta delle scritture avrebbe alterato i dati contabili, occultando l’effettiva esposizione debitoria verso l’erario e trattenendo somme destinate al pagamento di imposte. Gli amministratori, destinatari di rassicurazioni reiterate, avrebbero acquisito consapevolezza della reale situazione solo in un momento successivo, attivandosi quindi per iniziative di composizione della crisi. In primo grado, tale assetto aveva condotto all’assoluzione degli amministratori e all’esclusione della responsabilità della professionista per i reati propri di bancarotta; in appello, la prospettiva era stata rovesciata, con condanna della professionista anche per bancarotta fraudolenta documentale e affermazione di responsabilità degli amministratori per bancarotta semplice.
La Corte di legittimità, annullando con rinvio, affronta due direttrici problematiche strettamente connesse: da un lato, la tenuta motivazionale del ribaltamento della pronuncia assolutoria; dall’altro, la configurabilità della responsabilità esclusiva dell’estraneo quale autore mediato del reato proprio. È su quest’ultimo versante che la pronuncia assume un rilievo sistemico che travalica il caso concreto.
I reati di bancarotta, come noto, sono costruiti quali reati propri, in cui la qualifica soggettiva dell’agente — imprenditore dichiarato fallito o soggetto equiparato — integra elemento costitutivo della fattispecie. L’assenza di tale qualifica non rappresenta un mero dato esterno, ma incide sulla tipicità del fatto. La condotta materiale, ove posta in essere da un soggetto privo di quella posizione qualificata, può risultare penalmente irrilevante o integrare diversa fattispecie, ma non può automaticamente trasmigrare nel perimetro del reato proprio in difetto del presupposto soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.
L’art. 48 cod. pen., che disciplina l’ipotesi dell’autore mediato attraverso l’induzione in errore del soggetto agente, costituisce strumento di espansione della responsabilità in presenza di una dissociazione tra autore materiale e dominus dell’azione. La giurisprudenza ha in più occasioni ritenuto applicabile tale schema anche ai reati propri, valorizzando l’ipotesi in cui il soggetto qualificato agisca quale mero strumento inconsapevole dell’estraneo. Tuttavia, la decisione in commento opera una delimitazione significativa di tale apertura, ponendo un argine all’estensione automatica del paradigma dell’autoria mediata ai reati fallimentari.
Il punto di frizione è rappresentato dalla natura della cooperazione tra intraneus ed extraneus. Nei casi richiamati dalla giurisprudenza come esempi di applicazione dell’art. 48 cod. pen. ai reati propri, la struttura del fatto è caratterizzata da una cooperazione materiale in cui il soggetto qualificato realizza la condotta tipica, sebbene indotto in errore dall’estraneo; l’azione dell’intraneus rimane elemento necessario per la consumazione del reato proprio, e l’estraneo assume il ruolo di autore mediato in quanto dominus dell’inganno che strumentalizza l’altrui condotta.
Nel caso esaminato, viceversa, la Corte osserva che la falsificazione delle scritture sarebbe interamente riconducibile alla professionista, mentre agli amministratori sarebbe imputabile, semmai, una condotta omissiva di controllo. In tale assetto, la prospettazione accusatoria mirava a qualificare la professionista quale autore mediato del reato proprio, sostenendo che l’inganno perpetrato nei confronti degli amministratori li avrebbe indotti a porre in essere le condotte rilevanti ai fini della bancarotta. Ma qui si innesta la torsione sistematica: se la condotta materiale tipica non è realizzata dall’intraneus, bensì dall’estraneo, e l’elemento soggettivo dell’estraneo non è orientato alla realizzazione del reato proprio in capo al soggetto qualificato, l’applicazione dell’art. 48 cod. pen. si traduce in una sostanziale elusione del requisito della qualifica soggettiva.
La Corte ravvisa, in tale prospettiva, un rischio di dilatazione eccessiva dell’ambito applicativo dell’autoria mediata, con conseguente compressione del principio di tipicità. La qualifica soggettiva, da elemento costitutivo della fattispecie, verrebbe degradata a presupposto meramente formale, superabile mediante un artificio ricostruttivo che attribuisce all’estraneo la paternità di un reato che, per definizione legale, presuppone una posizione qualificata non in suo possesso.
La decisione compie così un rovesciamento prospettico rispetto a un orientamento espansivo: non è l’art. 48 cod. pen. a fungere da chiave universale per colmare ogni lacuna imputativa nei reati propri, ma è la struttura della fattispecie incriminatrice a delimitare il perimetro dell’autoria mediata. L’interpretazione non può spingersi sino a ricostruire un reato proprio privo del suo elemento qualificante, pena la violazione del principio di legalità sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost. e dall’art. 1 cod. pen.
Tale impostazione presenta ricadute rilevanti sul piano della responsabilità del professionista esterno nelle crisi d’impresa. L’estraneo può concorrere nel reato proprio dell’imprenditore, ove fornisca un contributo materiale o morale consapevole alla realizzazione della condotta tipica; ma non può essere chiamato a rispondere in via esclusiva di quel reato in assenza di un intraneus autore del fatto tipico. Diversamente, si introdurrebbe una forma surrettizia di responsabilità oggettiva, fondata sulla mera efficienza causale dell’inganno rispetto a un evento di dissesto, prescindendo dalla struttura legale del reato.
La pronuncia, peraltro, non esclude la rilevanza penale delle condotte della professionista. Al contrario, lascia aperta la possibilità di configurare ipotesi concorsuali nei reati concretamente ascrivibili agli amministratori, nonché l’integrazione di diverse fattispecie incriminatrici, quali l’appropriazione indebita o la truffa, ove ne ricorrano i presupposti. Ciò conferma che il limite posto all’autoria mediata nei reati di bancarotta non si traduce in un vuoto di tutela, ma in una riallocazione corretta delle responsabilità secondo la tipicità delle singole fattispecie.
Sul piano della bancarotta semplice per omessa richiesta di fallimento, la Corte richiama altresì l’esigenza di una motivazione rafforzata in caso di riforma in peius di una sentenza assolutoria, specie quando la responsabilità degli amministratori si fondi su un giudizio di colpevole inerzia rispetto a informazioni alterate dall’estraneo. La valutazione della prevedibilità e dell’evitabilità del dissesto non può prescindere dall’accertamento del grado di affidamento legittimo riposto nella professionalità del consulente e dalla verifica concreta dei flussi informativi disponibili.
Ne emerge una concezione della responsabilità penale d’impresa che rifugge da automatismi e che impone di distinguere tra delega organizzativa e spoliazione della funzione di controllo. L’affidamento a un professionista esterno non esonera l’imprenditore dagli obblighi di vigilanza; tuttavia, l’inganno sistematico e la manipolazione dei dati contabili possono incidere sulla configurabilità dell’elemento soggettivo, escludendo la colpa o il dolo ove l’errore risulti incolpevole.
La sentenza n. 6314/2026 si segnala dunque per aver ricondotto il dibattito sull’autore mediato nei reati propri entro i confini della tipicità, evitando che l’esigenza di repressione delle frodi societarie conduca a soluzioni interpretative eccedenti il dato normativo . In un sistema in cui la crisi d’impresa è sempre più spesso il risultato di interazioni complesse tra organi sociali e professionisti esterni, la chiarezza dei criteri di imputazione assume valore non solo dogmatico, ma anche economico-istituzionale: la prevedibilità delle conseguenze penali costituisce infatti condizione essenziale per la corretta allocazione dei rischi e per l’equilibrio tra autonomia gestionale e controllo di legalità.
La delimitazione dell’autoria mediata nei reati di bancarotta non rappresenta, pertanto, un arretramento della tutela, bensì un presidio della coerenza sistemica. Il diritto penale dell’economia, proprio perché incide su scelte imprenditoriali e su assetti organizzativi complessi, non può prescindere da una rigorosa aderenza alla struttura legale delle fattispecie, pena la trasformazione dell’interprete in legislatore di fatto. In questa prospettiva, la decisione in esame offre un contributo significativo alla ricostruzione dei confini tra concorso di persone, autore mediato e reato proprio, riaffermando la centralità della qualifica soggettiva quale elemento non surrogabile della tipicità penale.
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