Diritto dell'economia e dell'impresa
Prescrizione contributiva e identificabilità dell’atto interruttivo nella riscossione mediante cartella. Cassazione 398/2026
Avv. Francesco Cervellino
1/10/2026


La pronuncia resa all’inizio del 2026 dalla Corte di legittimità, individuata come l’ordinanza n. 398/2026, si colloca in un punto di particolare sensibilità del sistema della riscossione coattiva, là dove si intersecano la disciplina della prescrizione dei crediti di natura contributiva, le regole sull’efficacia interruttiva degli atti stragiudiziali e l’assetto dell’onere probatorio in caso di notificazione mediante servizio postale. Il rilievo sistematico della decisione non risiede tanto nell’enunciazione di principi inediti, quanto nella loro ricomposizione coerente, capace di incidere in modo significativo sulle prassi amministrative e sul contenzioso tributario e previdenziale.
Il contesto fattuale che ha dato origine al giudizio è emblematico di una fisiologia patologica del rapporto tra amministrazione creditrice e destinatario dell’azione esattiva. Un credito contributivo, iscritto a ruolo e portato a conoscenza del debitore tramite cartella di pagamento, viene contestato sotto il duplice profilo della decadenza e della prescrizione. L’attenzione del giudice si concentra, tuttavia, non tanto sul momento genetico della pretesa quanto sulla sua conservazione nel tempo, ossia sulla capacità dell’ente impositore di dimostrare l’avvenuta interruzione del decorso prescrizionale attraverso atti idonei e giuridicamente riconoscibili.
Il primo snodo interpretativo affrontato dalla Corte concerne la qualificazione del termine di prescrizione applicabile al contributo per il servizio sanitario nazionale. Viene ribadita, in linea con un orientamento ormai consolidato, la riconduzione di tale contributo nell’alveo delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, con conseguente applicazione del termine quinquennale. La scelta del legislatore di ridurre, a partire dalla metà degli anni Novanta, il termine ordinario di prescrizione per queste forme di contribuzione risponde a un’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di equilibrio tra interesse pubblico alla riscossione e tutela dell’affidamento del consociato. La decisione in commento conferma che tale regime opera pienamente anche per il contributo in esame, salvo il limitato ambito di salvaguardia previsto per situazioni anteriori già assistite da atti interruttivi o procedure avviate secondo la disciplina previgente.
È però sul secondo profilo, relativo all’efficacia interruttiva degli atti asseritamente notificati al debitore, che la sentenza dispiega la sua portata più incisiva. La controversia ruota attorno alla pretesa dell’ente creditore di aver inviato, in un momento intermedio rispetto alla cartella impugnata, una richiesta di pagamento idonea a interrompere nuovamente la prescrizione. Tale richiesta sarebbe stata recapitata mediante raccomandata, come attestato dall’avviso di ricevimento prodotto in giudizio. Il problema, tuttavia, non riguarda la mera prova dell’avvenuta consegna di un plico, bensì l’identificabilità del documento che si assume contenuto al suo interno.
La Corte muove da un principio noto del diritto civile, quello secondo cui la consegna di una comunicazione al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza del suo contenuto, in applicazione della regola della conoscibilità degli atti recettizi. Tale presunzione, tuttavia, non è incondizionata. Essa presuppone che l’atto di cui si invoca la conoscenza sia almeno individuabile, ossia riconducibile, sulla base degli elementi offerti, a un contenuto determinato o determinabile. In assenza di questa individuazione minima, la presunzione di conoscenza rischierebbe di trasformarsi in uno strumento di eccessiva compressione delle garanzie difensive del destinatario.
La decisione valorizza, sotto questo profilo, il principio di vicinanza della prova, riletto in chiave non meramente formale. Se è vero che al destinatario incombe l’onere di dimostrare l’inesistenza o la difformità del contenuto del plico ricevuto, ciò vale solo quando l’ente impositore abbia assolto preliminarmente al proprio onere di allegazione, rendendo chiaro quale atto sia stato notificato e producendo elementi idonei a collegare l’avviso di ricevimento a uno specifico documento. In mancanza di tale collegamento, non può operare alcuna inversione dell’onere probatorio, poiché verrebbe meno il presupposto logico della presunzione.
Questa impostazione produce un effetto di razionalizzazione del contenzioso. Non si tratta di imporre all’amministrazione un formalismo eccessivo, ma di esigere un livello minimo di chiarezza documentale coerente con la funzione degli atti interruttivi. L’interruzione della prescrizione, infatti, non è un mero fatto materiale, bensì un effetto giuridico che incide profondamente sulla posizione del debitore, prolungando nel tempo l’esposizione alla pretesa creditoria. È dunque ragionevole che tale effetto sia subordinato alla prova di un atto effettivamente riconoscibile e riferibile al credito controverso.
L’impostazione accolta dalla Corte trova un significativo punto di contatto con riflessioni emerse, in termini più divulgativi, anche in contributi di commento successivi, nei quali si è sottolineato come l’oggetto della cartella e degli atti prodromici debba essere identificabile per consentire un corretto esercizio del diritto di difesa . Tali osservazioni, pur prive di valore normativo, colgono un’esigenza reale del sistema: evitare che la semplificazione delle modalità di notifica si traduca in un indebolimento sostanziale delle garanzie del contribuente.
Sul piano sistemico, l’ordinanza n. 398/2026 contribuisce a definire un equilibrio più maturo tra efficienza della riscossione e tutela della certezza giuridica. L’amministrazione è chiamata a organizzare i propri flussi documentali in modo tale da poter sempre ricostruire, a distanza di anni, la sequenza degli atti rilevanti. Il debitore, dal canto suo, non può limitarsi a una contestazione meramente assertiva, ma conserva l’onere di dimostrare l’eventuale difformità del contenuto ricevuto, una volta che l’ente abbia reso identificabile l’atto.
La decisione invita a una riflessione più ampia sul ruolo della prescrizione nel diritto tributario e contributivo. Lungi dall’essere un mero istituto estintivo, essa opera come strumento di disciplina dell’azione amministrativa, inducendo l’ente creditore a esercitare tempestivamente e in modo ordinato i propri poteri. La chiarezza richiesta nella prova degli atti interruttivi non rappresenta un ostacolo, ma un incentivo a una gestione più trasparente ed efficiente del credito pubblico. In questo senso, la pronuncia non si limita a risolvere un caso concreto, ma contribuisce a delineare una linea di tendenza destinata a incidere stabilmente sulle prassi della riscossione.
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