Diritto dell'economia e dell'impresa
Il falso in bilancio va provato: necessario accertare il nesso causale tra condotta e dissesto. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione Quinta Sezione Penale n. 26293/2026 depositata il 14/07/2026
Avv. Francesco Cervellino
7/15/2026


La responsabilità per bancarotta impropria derivante da false comunicazioni sociali non può essere costruita attraverso una semplice sovrapposizione tra irregolarità contabile e dissesto. La falsità del bilancio costituisce una condotta dotata di autonoma rilevanza penale, ma non incorpora necessariamente la capacità di produrre o aggravare l’insolvenza. Tra la rappresentazione non veritiera e l’evento fallimentare deve essere individuato un legame ulteriore, specifico e dimostrabile. È questo il nucleo sistematico della Sentenza della Corte Suprema di Cassazione Quinta Sezione Penale n. 26293/2026, che separa con nettezza il disvalore informativo del falso dal disvalore patrimoniale della bancarotta impropria.
La distinzione non è soltanto classificatoria. Essa impedisce che il dissesto venga trattato come una conseguenza presunta di ogni alterazione significativa del bilancio. Il reato societario può precedere il fallimento, accompagnarne lo sviluppo o inserirsi in una situazione economica già compromessa, senza per questo esserne necessariamente causa. La bancarotta impropria richiede invece che la falsità abbia inciso sul processo di deterioramento patrimoniale, modificandone la direzione, la velocità o l’intensità. Non basta, dunque, accertare che il bilancio fosse falso e che la società sia successivamente divenuta insolvente. Occorre dimostrare che, attraverso quel falso, il dissesto sia stato prodotto, accelerato oppure aggravato.
Questa impostazione restituisce centralità all’evento. La bancarotta impropria da reato societario non punisce retrospettivamente una gestione irregolare perché conclusasi con il fallimento, ma colpisce una condotta che abbia assunto efficienza causale rispetto alla compromissione della garanzia patrimoniale. Il fallimento non trasforma automaticamente gli illeciti antecedenti in cause del dissesto. Esso rende visibile una crisi, ma non ne certifica l’origine. La ricostruzione penale deve quindi sottrarsi alla suggestione cronologica secondo cui ciò che viene prima avrebbe necessariamente determinato ciò che viene dopo.
La sentenza n. 26293/2026 individua nel giudizio controfattuale per sottrazione la tecnica destinata a verificare tale rapporto. L’operazione consiste nell’eliminare mentalmente la condotta falsificatrice dalla sequenza storica e nel domandarsi se il dissesto o il suo aggravamento si sarebbero verificati ugualmente. La verifica non si arresta alla mera sopravvivenza dell’evento. Deve accertare anche se esso si sarebbe prodotto nella stessa misura e nel medesimo tempo. Una crisi che sarebbe comunque emersa, ma più tardi o con minore intensità, non esclude infatti l’efficienza causale del falso. La condotta può operare come concausa, accelerando la perdita di equilibrio oppure ampliando la dimensione dell’insufficienza patrimoniale.
Il riferimento alla misura e al tempo dell’evento è decisivo. Una concezione binaria della causalità, limitata all’alternativa tra esistenza e inesistenza del dissesto, sarebbe inadeguata alle crisi d’impresa, che raramente dipendono da un solo fattore. Il deterioramento economico si sviluppa normalmente attraverso una pluralità di decisioni, omissioni, vincoli finanziari e variazioni operative. In tale contesto, la falsificazione del bilancio non deve essere necessariamente l’origine esclusiva della crisi. Può assumere rilievo perché impedisce l’interruzione di una sequenza già avviata, sottrae informazioni indispensabili, ritarda l’attivazione dei rimedi societari o consente la prosecuzione di un’attività incapace di generare risorse sufficienti.
La causalità del falso presenta, per questa ragione, una struttura peculiare. La rappresentazione contabile non produce materialmente la perdita come farebbe una distrazione patrimoniale. Essa agisce sull’architettura delle decisioni. Il bilancio rende conoscibili le condizioni economiche della società, attiva obblighi, delimita la discrezionalità degli organi e orienta le determinazioni dei soggetti che entrano in relazione con l’impresa. Falsificare il bilancio significa dunque alterare il dispositivo informativo attraverso il quale l’ordinamento governa la continuità dell’attività economica. La condotta diventa causalmente rilevante quando, occultando la perdita, neutralizza meccanismi che avrebbero imposto una ricapitalizzazione, una riduzione del capitale, una liquidazione o comunque una diversa gestione della crisi.
Il giudizio controfattuale non può tuttavia ridursi a un’affermazione astratta secondo cui un bilancio veritiero avrebbe determinato una condotta più prudente. Occorre ricostruire quali conseguenze giuridiche e organizzative sarebbero derivate dalla rappresentazione corretta. Devono essere individuate la situazione patrimoniale effettiva, le soglie normative eventualmente superate, le decisioni conseguenti e il momento in cui esse avrebbero dovuto essere adottate. Solo attraverso questa sequenza è possibile verificare se l’occultamento abbia consentito la prosecuzione dell’attività e se tale prosecuzione abbia prodotto nuove perdite.
La causalità assume così una dimensione normativa senza perdere il proprio fondamento materiale. Il falso incide sul dissesto non perché viola una disposizione contabile in quanto tale, ma perché la violazione altera un processo regolato dall’ordinamento e impedisce che esso produca gli effetti destinati a proteggere il patrimonio sociale. La norma societaria diventa parte del percorso causale: la rappresentazione veritiera avrebbe attivato una reazione; il falso la neutralizza; la mancata reazione consente l’aggravamento. La responsabilità non discende dalla sola inosservanza della regola, ma dall’effetto che tale inosservanza ha esercitato sulla dinamica economica.
In questo quadro si colloca il principio di continuità dei criteri di valutazione. La comparabilità tra esercizi non costituisce un’esigenza estetica della contabilità, ma una condizione di intellegibilità dell’andamento societario. La stabilità dei criteri consente di verificare se le variazioni dei risultati derivino da cambiamenti effettivi della gestione oppure da una diversa tecnica di rappresentazione. Modificare i parametri valutativi può trasformare una perdita in utile senza che sia mutata la sostanza economica dell’impresa. Proprio per tale ragione, la continuità limita la discrezionalità tecnica e impedisce che la scelta del criterio divenga uno strumento di politica del risultato.
La deroga rimane possibile, ma deve essere eccezionale, giustificata e trasparente. La nota integrativa assume qui una funzione sostanziale. Non costituisce un allegato marginale, destinato a completare formalmente i prospetti numerici, ma il luogo nel quale deve essere resa comprensibile la deviazione dal criterio precedente, illustrandone le ragioni e l’incidenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. L’omessa informazione impedisce di distinguere un legittimo aggiornamento tecnico da una manipolazione diretta a modificare artificiosamente il risultato.
La sentenza afferma pertanto che può integrare la bancarotta impropria da falso in bilancio la condotta dell’organo gestorio che modifichi da un esercizio all’altro i criteri di valutazione, violando parametri normativi o criteri tecnici generalmente accettati, senza indicare casi eccezionali e senza fornire un’adeguata spiegazione nella nota integrativa, quando tale modifica occulti la necessità di ricapitalizzare o liquidare la società e determini l’ulteriore aggravamento del dissesto. Non viene penalizzato ogni mutamento valutativo. Viene sanzionata la discontinuità non giustificata che, inserita in una strategia decettiva e collegata causalmente alla prosecuzione distruttiva dell’attività, altera la funzione informativa del bilancio.
Si coglie, a questo punto, una relazione profonda tra trasparenza contabile e governo della crisi. La nota integrativa non serve soltanto a rendere il bilancio più chiaro dopo che la valutazione è stata compiuta. Essa costringe chi assume la decisione a esplicitare il fondamento del cambiamento, a misurarne gli effetti e a renderlo controllabile. La motivazione della deroga opera quindi come presidio preventivo contro l’arbitrarietà. Dove manca, la scelta valutativa diviene opaca non solo per i destinatari esterni, ma anche all’interno del processo decisionale societario.
Da ciò discende una prima implicazione applicativa. Ogni modifica dei criteri contabili deve essere accompagnata da una ricostruzione documentata che distingua il cambiamento di principio dalla revisione di una stima, individui il fondamento tecnico o normativo della scelta, quantifichi l’effetto sul risultato e chiarisca le conseguenze sulle soglie rilevanti per la continuità dell’impresa. La sola correttezza astratta del nuovo criterio non basta quando resta inespressa la ragione della discontinuità. Un criterio potenzialmente ammissibile può diventare ingannevole se utilizzato senza rendere percepibile la rottura rispetto agli esercizi precedenti.
Anche l’accertamento del nesso causale richiede una disciplina documentale più rigorosa. Non è sufficiente confrontare il patrimonio netto risultante da due bilanci formalmente approvati. Occorre ricostruire la situazione economica depurata dalle poste non corrette, individuare il momento nel quale sarebbero sorti gli obblighi conseguenti e verificare quali perdite siano maturate dopo la mancata attivazione dei rimedi. La linea temporale diventa essenziale: data della rappresentazione falsa, momento della sua conoscibilità, scadenze delle reazioni societarie, prosecuzione dell’attività e formazione delle ulteriori passività devono essere collocati in una sequenza coerente.
La decisione interviene inoltre sulla responsabilità dell’organo di controllo, escludendo che essa possa essere dedotta dalla sola posizione di garanzia. Il dovere di vigilanza rappresenta il punto di partenza dell’indagine, non il suo esito. La responsabilità penale per concorso omissivo richiede l’individuazione dell’obbligo giuridico di impedire il reato, della condotta concretamente omessa, del nesso causale tra omissione e illecito commesso da altri e del dolo di concorso. La carica non sostituisce nessuno di questi elementi.
La posizione di garanzia deve essere accompagnata da un’effettiva capacità di incidere sul processo causale. Tale capacità può derivare da poteri direttamente impeditivi, idonei ad arrestare autonomamente la condotta, oppure da poteri indirettamente impeditivi, capaci di attivare una sequenza procedimentale destinata a coinvolgere ulteriori centri decisionali. Anche questi ultimi possono assumere rilievo, purché venga dimostrato che la loro tempestiva utilizzazione avrebbe avuto una concreta possibilità di ostacolare o neutralizzare l’illecito. Non basta affermare che un intervento era astrattamente previsto. Deve essere chiarito quale intervento fosse praticabile, in quale momento e con quali effetti.
Per l’omissione, il giudizio controfattuale assume una struttura diversa da quella utilizzata per la condotta commissiva. Non si sottrae un comportamento realmente avvenuto, ma si aggiunge mentalmente l’azione doverosa non compiuta. Occorre quindi verificare se l’attivazione tempestiva dei poteri disponibili avrebbe impedito il reato, ne avrebbe ritardato la realizzazione o ne avrebbe ridotto l’intensità lesiva. La ricostruzione deve raggiungere un elevato grado di credibilità razionale, perché ha ad oggetto una sequenza alternativa mai realizzatasi.
Ne deriva che l’omesso controllo non coincide automaticamente con il concorso nel reato. Tra l’inerzia e l’illecito deve esistere un contributo causale specifico. La responsabilità non può essere fondata sulla constatazione che un organo avrebbe dovuto vigilare meglio, né sulla generica affermazione secondo cui una maggiore attenzione avrebbe evitato il danno. Occorre dimostrare che l’azione omessa apparteneva ai poteri concretamente esercitabili, che sarebbe intervenuta in tempo utile e che avrebbe inciso sull’attività illecita. La Corte ha perciò annullato con rinvio la decisione relativa alla posizione di controllo, imponendo un nuovo esame conforme a tali criteri.
Sul piano operativo, la tracciabilità delle informazioni ricevute e delle iniziative adottate assume un valore centrale. La responsabilità omissiva viene valutata attraverso il confronto tra ciò che è accaduto e ciò che avrebbe dovuto accadere. Diventa quindi necessario rendere verificabili il momento della conoscenza, il contenuto delle anomalie rilevate, le richieste formulate, le risposte ottenute e gli eventuali passaggi di attivazione successiva. Una reazione tardiva può risultare inefficace; una reazione non documentata può diventare indistinguibile dall’inerzia; un rilievo generico può non dimostrare l’esercizio dei poteri disponibili.
La sentenza n. 26293/2026 costruisce, in definitiva, una teoria unitaria della responsabilità fondata sulla causalità dimostrata. Il falso contabile non basta senza la prova della sua incidenza sul dissesto. Il mutamento dei criteri non è illecito per la sola discontinuità, ma diviene penalmente rilevante quando viola le regole di valutazione e trasparenza, occulta gli obblighi derivanti dalle perdite e consente l’aggravamento della crisi. La posizione di garanzia non produce responsabilità automatica, poiché devono essere provati poteri, omissione, causalità e dolo.
Il principio di fondo supera la logica della responsabilità per ruolo e quella della responsabilità per esito. Né la carica ricoperta né il fallimento sopravvenuto possono colmare le lacune dell’accertamento. La crisi d’impresa deve essere ricostruita come processo, distinguendo le condizioni pregresse, le condotte che ne hanno modificato lo sviluppo e le azioni che avrebbero potuto interromperlo. Solo questa analisi consente di attribuire il dissesto a decisioni individuali senza trasformare il diritto penale in uno strumento di imputazione retrospettiva dell’insuccesso economico.
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