Diritto dell'economia e dell'impresa

La funzione causale del patto di non concorrenza nel rapporto di agenzia tra autonomia negoziale ed equilibrio sinallagmatico. Cassazione 1226/2026

Avv. Francesco Cervellino

2/6/2026

Nel sistema del contratto di agenzia il patto di non concorrenza post-contrattuale rappresenta uno degli snodi più delicati del bilanciamento tra libertà professionale dell’agente e tutela dell’avviamento della preponente. La sua disciplina positiva, collocata in una norma di confine tra autonomia privata e regolazione imperativa, si presta a letture divergenti che riflettono una tensione più profonda: quella tra una concezione formale della validità negoziale e una concezione sostanziale, attenta alla funzione economico-individuale del vincolo assunto. L’ordinanza n. 1226 del 2026 della Corte di cassazione si inserisce in tale dialettica riaffermando la derogabilità dell’obbligo indennitario connesso al patto di non concorrenza, sino a consentirne la validità anche in assenza di un corrispettivo espresso. La pronuncia, pur collocandosi nel solco di un orientamento ormai maggioritario, sollecita una riflessione che travalica il dato testuale della norma e investe il nucleo causale del rapporto sinallagmatico.

La previsione codicistica del patto di non concorrenza nel rapporto di agenzia nasce come strumento di compensazione ex post di un sacrificio che si colloca temporalmente oltre la cessazione del rapporto principale. La logica che sorregge tale assetto è quella di un vincolo che, pur derivando dal contratto di agenzia, produce effetti autonomi e incisivi sulla sfera giuridica dell’agente, limitandone la capacità di impiegare professionalmente il patrimonio di conoscenze e relazioni maturato. In questa prospettiva, l’indennità prevista dalla legge ha tradizionalmente svolto la funzione di riequilibrio di una compressione della libertà economica che, se non compensata, rischia di alterare la proporzione tra prestazioni e controprestazioni che connota il rapporto.

La decisione della Corte di cassazione muove, tuttavia, da una diversa impostazione. Il fulcro argomentativo risiede nell’assenza, all’interno della disposizione codicistica, di una sanzione espressa di nullità in caso di mancata previsione dell’indennità. Da ciò la Corte desume la derogabilità della disciplina sia sotto il profilo dell’an sia sotto quello del quomodo della controprestazione, valorizzando l’autonomia negoziale delle parti e la possibilità che il sacrificio imposto all’agente trovi giustificazione nel complessivo assetto economico del rapporto di agenzia. Il patto di non concorrenza, in questa ricostruzione, non è necessariamente un contratto a prestazioni corrispettive autonomo, ma può essere letto come una clausola funzionalmente integrata nel sinallagma globale del rapporto, il cui equilibrio va valutato in termini unitari.

Una simile lettura, se da un lato rafforza la certezza applicativa e riduce il rischio di invalidazioni automatiche, dall’altro solleva interrogativi sul piano sistemico. Il contratto di agenzia è tradizionalmente qualificato come contratto a prestazioni corrispettive, nel quale l’attività promozionale dell’agente trova il suo controvalore nella provvigione e nelle altre utilità pattuite. Il patto di non concorrenza post-contrattuale introduce, però, un’obbligazione di non fare che si colloca al di fuori del periodo di esecuzione del rapporto e che incide su un bene giuridico distinto rispetto a quello già regolato dal sinallagma principale. Ricondurre tale obbligazione a un generico equilibrio complessivo rischia di diluire il nesso causale specifico che dovrebbe giustificarla.

Il problema, in altri termini, non è tanto la mancanza di una sanzione di nullità espressa, quanto la verifica della sussistenza della causa concreta del patto. Se la funzione economico-individuale del vincolo è quella di assicurare alla preponente una protezione temporanea dell’avviamento, appare coerente che tale protezione sia compensata da un sacrificio economico proporzionato. In assenza di una controprestazione, il rischio è che il patto si trasformi in un mero strumento di compressione unilaterale della libertà professionale, privo di una giustificazione causale autonoma.

La giurisprudenza di legittimità, nella pronuncia in esame, sembra adottare una nozione di causa che si appoggia più sulla volontà negoziale che sulla funzione oggettiva del contratto. La causa viene individuata nel consenso delle parti a inserire il patto in un assetto complessivo ritenuto conveniente, anche se tale convenienza non si traduce in una specifica attribuzione patrimoniale. Questa impostazione, tuttavia, rischia di confondere il piano della causa con quello dei motivi soggettivi, finendo per legittimare assetti negoziali nei quali il sacrificio di una parte non trova un riscontro oggettivo nello scambio.

Un ulteriore profilo critico riguarda il rapporto tra disciplina del patto di non concorrenza e principi generali di correttezza e buona fede. Anche ammettendo la derogabilità dell’indennità, resta da interrogarsi sulla compatibilità di un vincolo gratuito con l’esigenza di lealtà contrattuale che deve permeare l’intero rapporto di agenzia. La buona fede, intesa come criterio di integrazione del contratto, potrebbe imporre una valutazione più rigorosa della proporzionalità del sacrificio richiesto all’agente, soprattutto quando il patto si estende per un periodo significativo e su un ambito territoriale o merceologico ampio.

La pronuncia offre, inoltre, uno spunto di riflessione sul ruolo della tecnica legislativa. La scelta del legislatore di non presidiare la previsione indennitaria con una sanzione di nullità può essere letta come un’apertura all’autonomia privata, ma non necessariamente come una rinuncia a qualsiasi controllo sulla funzione del patto. In un sistema che riconosce alla causa un ruolo centrale quale elemento essenziale del contratto, l’assenza di una sanzione tipica non esclude l’operatività delle categorie generali di invalidità, quando il vincolo risulti privo di una giustificazione economica apprezzabile.

In questa prospettiva, la contrapposizione tra approccio formale e approccio sostanziale non appare meramente teorica. Essa incide direttamente sulla configurazione degli interessi in gioco e sulla distribuzione del rischio contrattuale. Un approccio formale privilegia la certezza e la prevedibilità delle soluzioni, ma può sacrificare la tutela dell’agente in situazioni di squilibrio effettivo. Un approccio sostanziale, viceversa, consente un controllo più penetrante sull’equità del vincolo, ma introduce margini di incertezza interpretativa che possono riflettersi negativamente sulla programmazione negoziale.

La soluzione prospettata dalla Corte sembra orientata a valorizzare l’autonomia delle parti come strumento di autoregolazione efficiente del rapporto. Tuttavia, tale valorizzazione presuppone una capacità negoziale effettivamente paritaria, che nel rapporto di agenzia non sempre può darsi per acquisita. La posizione dell’agente, specie nei rapporti di lunga durata, può essere caratterizzata da una dipendenza economica che attenua la reale libertà di scelta rispetto all’accettazione di clausole limitative della concorrenza.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1226 del 2026 conferma un orientamento che privilegia la lettura non inderogabile dell’indennità per il patto di non concorrenza, ma lascia aperto un terreno di tensione sistemica. La questione della causa concreta del patto rimane centrale e non può essere risolta esclusivamente attraverso il richiamo all’assenza di una sanzione di nullità. Una riflessione più ampia sulla funzione del vincolo e sul suo inserimento nell’equilibrio complessivo del rapporto di agenzia appare necessaria per evitare che l’autonomia negoziale si traduca in un’erosione non giustificata delle garanzie sostanziali dell’agente. È in questo spazio, tra certezza formale e giustizia sostanziale, che il dibattito dottrinale e giurisprudenziale è destinato a proseguire, interrogandosi sul ruolo della causa come presidio ultimo dell’equilibrio contrattuale.

L'argomento viene trattato anche su studiocervellino.it