Diritto delle Procedure Esecutive
La responsabilità del professionista delegato alla vendita forzata tra funzione ausiliaria e tutela risarcitoria
Avv. Francesco Cervellino
12/9/2025


L’evoluzione normativa e giurisprudenziale della figura del professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis del codice di procedura civile ha reso necessaria una riflessione sistematica sulla natura dei poteri esercitati, sul regime di responsabilità applicabile e sul rapporto tra attività delegata e funzione giurisdizionale. La sentenza n. 31423/2025 della Corte di cassazione offre un quadro ricostruttivo di particolare rilievo, enunciando principi idonei a definire in modo chiaro la qualificazione dell’operato del delegato e la disciplina della sua responsabilità, collocandosi nel solco del progressivo consolidamento dell’istituto all’interno del procedimento esecutivo immobiliare. La questione si inserisce in un contesto caratterizzato dall’espansione dell’ambito oggettivo della delega, dalla crescente professionalizzazione degli operatori coinvolti e dalla ridefinizione degli equilibri tra giudice dell’esecuzione e ausiliari, specie alla luce delle riforme del 2005, del 2015 e della c.d. riforma Cartabia del 2022.
L’analisi della Corte parte dall’inquadramento della natura del delegato, stabilendo che le operazioni di vendita forzata demandate al professionista non costituiscono esercizio di ius dicere, ma attività meramente esecutive, ancorché strettamente strumentali alla funzione giurisdizionale. Pur essendo ampio il ventaglio delle attribuzioni delegabili, esse restano sottoposte alla supervisione del giudice, il cui intervento è necessario per l’adozione dei provvedimenti decisori che definiscono le diverse fasi del procedimento esecutivo. Tale carattere subordinato consente di qualificare il delegato come ausiliario del giudice, eventualmente sui generis, senza che ciò determini alcuna assimilazione agli “estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria” ai sensi della legge n. 117 del 1988. La sentenza evidenzia che solo questi ultimi esercitano un potere giurisdizionale pieno e autonomo, mentre il professionista delegato opera nell’alveo di poteri conferiti con atto di delega, i cui effetti sono sempre soggetti a conferma o controllo da parte del giudice dell’esecuzione.
L’assetto impugnatorio delineato dall’art. 591-ter c.p.c. conferma tale impostazione, prevedendo che gli atti del delegato siano sottoponibili al vaglio del giudice, il quale decide sulle difficoltà insorte e sui reclami mediante provvedimenti suscettibili di ulteriore contestazione tramite l’opposizione agli atti esecutivi. Risulta pertanto evidente che l’agire del professionista non è mai destinato a produrre effetti autonomamente decisori, alimentando una relazione di stretta dipendenza funzionale che impedisce di ricondurre il delegato nel novero dei soggetti potenzialmente assoggettati al regime della responsabilità civile dei magistrati. La Corte afferma, di conseguenza, che solo il risultato dell’attività delegata, una volta oggetto di intervento del giudice, potrebbe essere eventualmente scrutinato ai fini dell’applicazione della legge n. 117 del 1988, restando comunque attribuibile al giudice dell’esecuzione in quanto autore del provvedimento finale. Il professionista delegato rimane, pertanto, estraneo all’ambito applicativo della disciplina speciale, la cui ratio impone un’interpretazione restrittiva e non consente estensioni analogiche.
Sul versante della responsabilità civile del delegato, la Corte riconduce l’eventuale danno cagionato nello svolgimento dell’attività delegata al paradigma dell’art. 2043 del codice civile, configurando una responsabilità extracontrattuale fondata sulla violazione del principio del neminem laedere. La natura pubblicistica della funzione, benché non giurisdizionale, implica l’esistenza di obblighi di diligenza e correttezza nell’espletamento dell’incarico, la cui inosservanza può generare un affidamento incolpevole in capo agli interessati. Il limite alla responsabilità è individuato nell’esclusione della colpa lieve quando l’attività richieda soluzioni tecniche di particolare difficoltà, principio che richiama quello previsto dall’art. 2236 c.c., pur non trovando applicazione diretta. La sentenza valorizza pertanto un modello responsabilistico equilibrato, in grado di tutelare gli interessi delle parti del processo esecutivo senza comprimere oltre misura l’autonomia operativa del professionista incaricato.
Un passaggio di particolare rilievo attiene alla delimitazione degli obblighi informativi del delegato nella predisposizione dell’avviso di vendita. La Corte ribadisce che il delegato non è gravato da un generale dovere di segnalazione delle formalità pregiudizievoli anteriori al pignoramento, trattandosi di informazioni già contenute nella relazione di stima e liberamente consultabili. L’affidamento dell’aggiudicatario trova tutela solo nei limiti in cui l’omissione del delegato si traduca nella violazione delle prescrizioni normative o delle direttive contenute nell’ordinanza di delega. Viene pertanto esclusa una responsabilità basata su criteri meramente presuntivi o su modelli di colpa d’autore, valorizzando invece l’accertamento concreto della condotta e del nesso causale.
La sentenza n. 31423/2025 contribuisce così a chiarire il ruolo sistemico del professionista delegato, delineandone una figura funzionalmente ausiliaria ma non giurisdizionale, priva di autonomia decisoria e inserita in un rapporto di stretta vigilanza da parte del giudice dell’esecuzione. Ne risulta un inquadramento rigoroso, che favorisce la certezza del diritto e preserva l’equilibrio tra esigenze di efficienza della procedura esecutiva e garanzie di responsabilità. Il modello che emerge è coerente con un sistema nel quale la professionalizzazione degli ausiliari non comporta una deresponsabilizzazione del giudice, né un’eccessiva esposizione del delegato, ma consente una distribuzione razionale delle funzioni e dei relativi rischi. L’articolazione interpretativa proposta appare idonea a indirizzare la prassi applicativa verso soluzioni omogenee e rispettose della ripartizione delle competenze, valorizzando al contempo il ruolo del professionista nella realizzazione di una vendita forzata efficiente, trasparente e conforme ai principi dell’ordinamento.
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