Diritto delle Procedure Esecutive
Il pignoramento speciale esattoriale dei crediti e il saldo bancario: principi e limiti alla luce della sentenza n. 28520/2025 della Corte di Cassazione
Avv. Francesco Cervellino
11/10/2025


La sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, offre un contributo interpretativo di rilievo in tema di pignoramento speciale esattoriale dei crediti, disciplinato dagli articoli 72 e 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La pronuncia interviene a chiarire la portata applicativa del vincolo esecutivo sul saldo attivo dei conti correnti bancari, anche con riferimento ai crediti maturati successivamente alla notificazione dell’atto di pignoramento, risolvendo un contrasto interpretativo che da tempo divideva dottrina e giurisprudenza.
Il caso sottoposto alla Suprema Corte trae origine dall’azione proposta da una società correntista nei confronti di un istituto di credito, ritenuto responsabile di aver indebitamente versato all’Agenzia delle Entrate - Riscossione somme successivamente affluite sul conto già pignorato ai sensi dell’art. 72-bis D.P.R. 602/1973. La banca, dopo aver adempiuto al pagamento delle somme esistenti al momento della notificazione del pignoramento, aveva infatti riversato anche importi sopravvenuti entro il termine dei sessanta giorni previsti dalla norma. Le corti di merito avevano qualificato tale condotta come illegittima, ritenendo che il vincolo esecutivo non si estendesse ai crediti futuri. La Cassazione, al contrario, ha riformato integralmente la decisione, affermando la perdurante efficacia del pignoramento speciale anche sui crediti maturati successivamente, purché derivanti da un rapporto base già in essere al momento della notifica.
Il Collegio ha svolto un’ampia ricostruzione sistematica della disciplina, sottolineando la natura processuale dell’azione esecutiva esattoriale, pur in assenza di un intervento giudiziale necessario. Il pignoramento speciale previsto dall'art. 72-bis, infatti, rappresenta una forma di espropriazione di crediti presso terzi, in cui l'agente della riscossione è legittimato a ordinare direttamente al terzo pignorato il pagamento delle somme dovute, secondo due scansioni temporali: entro sessanta giorni per i crediti già esigibili e alle rispettive scadenze per quelli che divengono esigibili successivamente. Tale meccanismo realizza una forma semplificata di processo esecutivo, soggetta, nei limiti della compatibilità, alle regole ordinarie dell'espropriazione forzata di crediti.
La Corte ha chiarito che il vincolo di custodia gravante sul terzo ai sensi dell'art. 546 del codice di procedura civile non può ritenersi cessato con il primo pagamento, ma permane per tutta la durata dello spatium deliberandi di sessanta giorni. Ne consegue che, entro tale arco temporale, restano assoggettate al pignoramento anche le somme che affluiscano sul conto corrente, trattandosi di crediti futuri ed eventuali riconducibili a un rapporto giuridico già esistente. In questa prospettiva, il pagamento diretto da parte della banca all'agente della riscossione non solo è legittimo, ma doveroso, in quanto conforme al dettato normativo e alla ratio di effettività della riscossione coattiva.
La pronuncia valorizza l'unitarietà funzionale del pignoramento esattoriale, che, pur sviluppandosi in via stragiudiziale, conserva la stessa struttura logica del processo esecutivo ordinario. L'atto dell'agente della riscossione produce effetti analoghi a quelli del pignoramento giudiziale, con la conseguenza che il vincolo esecutivo si estende anche ai crediti che maturano dopo la notificazione, purché collegati a rapporti in corso. Tale estensione non comporta violazione del principio di tipicità dei mezzi esecutivi, poiché trova fondamento nella funzione di custodia attribuita al terzo pignorato, la quale permane sino alla cessazione dell'efficacia del pignoramento o alla sua eventuale conversione nelle forme ordinarie.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte assume particolare rilievo: nel pignoramento speciale esattoriale di crediti bancari, il saldo attivo maturato dopo la notifica dell'ordine di pagamento rientra nel vincolo di custodia ex art. 546 c.p.c. e deve essere versato all'agente della riscossione, almeno nella misura in cui esso si determini nel corso dei sessanta giorni successivi alla notificazione. La distinzione tra saldo positivo o negativo al momento del pignoramento, così come la tempestività del primo pagamento, non incide sull'estensione del vincolo, che si mantiene uniforme per l'intera durata dello spatium deliberandi.
Sotto il profilo sistematico, la decisione contribuisce a delineare un equilibrio tra esigenze di certezza giuridica e tutela dell'interesse pubblico alla riscossione. Da un lato, si assicura l'effettività dell'azione esecutiva, evitando che il debitore possa sottrarre alla pretesa erariale somme sopravvenute nel breve intervallo temporale successivo al pignoramento; dall'altro, si circoscrive l'efficacia del vincolo a un periodo determinato, preservando la proporzionalità dell'intervento coercitivo. La soluzione adottata dalla Cassazione appare coerente con la finalità del pignoramento speciale, che mira a semplificare e accelerare la riscossione, senza sacrificare le garanzie essenziali del debitore e del terzo pignorato.
La pronuncia n. 28520/2025 assume, inoltre, un rilievo prospettico, in vista dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, che introdurrà il nuovo Testo unico in materia di versamenti e riscossione. Le norme in esso contenute, sostanzialmente sovrapponibili a quelle oggi vigenti, troveranno nella motivazione della sentenza una guida interpretativa di continuità sistematica, idonea a evitare future incertezze applicative.
La Corte di Cassazione ha offerto una lettura organica e coerente della disciplina del pignoramento speciale esattoriale, riaffermando la legittimità dell'estensione del vincolo anche ai crediti sopravvenuti entro il termine di sessanta giorni. Tale interpretazione, oltre a colmare un vuoto interpretativo, rafforza la tenuta logico-giuridica dell'istituto e ne garantisce l'armonizzazione con i principi generali del processo esecutivo, in una prospettiva di maggiore efficienza della riscossione e di chiarezza applicativa per gli operatori del diritto.
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