Diritto delle Procedure Esecutive
Risarcimento endoesecutivo e titolarità del danno nella vendita forzata. Cassazione 2309/2026
Avv. Francesco Cervellino
2/26/2026


L’inadempimento dell’aggiudicatario nella vendita forzata immobiliare costituisce un evento patologico che, pur collocandosi nella sequenza procedimentale dell’espropriazione, solleva interrogativi che trascendono la dimensione meramente ordinatoria dell’esecuzione. La sentenza della Corte di Cassazione n. 2309 del 4 febbraio 2026 interviene su uno di tali snodi, ridefinendo con nettezza il perimetro soggettivo del diritto al risarcimento previsto dagli artt. 509 e 587 cod. proc. civ., nonché la funzione del decreto di cui all’art. 177 disp. att. cod. proc. civ., con una presa di posizione destinata a incidere sulla struttura sistemica della tutela endoesecutiva .
Il caso trae origine da una procedura di espropriazione immobiliare nella quale, dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario per mancato versamento del saldo prezzo, il bene veniva successivamente alienato a un importo inferiore rispetto a quello originariamente offerto. Il ricavato della seconda vendita, sommato alla cauzione incamerata, risultava tuttavia sufficiente a soddisfare integralmente i creditori intervenuti. Il debitore esecutato rivendicava allora il diritto a percepire la differenza tra il prezzo originario e quello effettivamente conseguito, invocando l’emissione in suo favore del decreto previsto dall’art. 177 disp. att. cod. proc. civ. . La Suprema Corte ha escluso tale possibilità, affermando che il risarcimento in questione attiene a un danno sofferto dai creditori, non dal debitore, e che il relativo titolo esecutivo può essere pronunciato esclusivamente a loro vantaggio .
La pronuncia impone di interrogarsi sulla natura del credito risarcitorio generato dall’inadempimento dell’aggiudicatario e, soprattutto, sulla sua collocazione funzionale nel processo esecutivo. L’art. 587 cod. proc. civ. prevede la decadenza dell’aggiudicatario e la perdita della cauzione; l’art. 509 cod. proc. civ. include, tra le somme da distribuire, anche il risarcimento derivante dalla differenza tra prezzo offerto e prezzo effettivamente ricavato; l’art. 177 disp. att. cod. proc. civ. disciplina il procedimento di accertamento e la formazione del titolo esecutivo. Il problema non riguarda tanto la configurabilità dell’obbligazione risarcitoria, quanto la titolarità dell’interesse giuridicamente protetto che essa mira a reintegrare.
L’argomento del debitore si fondava su una lettura estensiva del riferimento ai “creditori” contenuto nell’art. 177 disp. att. cod. proc. civ., ritenuto meramente strumentale alla formazione del titolo esecutivo. In questa prospettiva, il risarcimento rappresenterebbe una componente del ricavato complessivo dell’espropriazione, con riflessi inevitabili sulla posizione del debitore, il quale subisce un pregiudizio patrimoniale ove il bene venga alienato a un prezzo inferiore rispetto a quello inizialmente offerto. L’interesse del debitore a massimizzare il risultato della vendita verrebbe così ricondotto a una dimensione giuridicamente qualificata.
La Corte, tuttavia, opera un rovesciamento prospettico: il processo esecutivo non è concepito come strumento di ottimizzazione del patrimonio del debitore, ma come meccanismo di attuazione coattiva del diritto di credito. La lesione derivante dall’inadempimento dell’aggiudicatario è, secondo la ricostruzione accolta, un danno interno al circuito satisfattorio, che incide sulla possibilità dei creditori di ottenere il massimo realizzo del loro diritto. Il debitore, pur potendo subire un pregiudizio di fatto, non è titolare dell’interesse giuridico che l’ordinamento intende proteggere attraverso la previsione risarcitoria .
Il punto decisivo risiede nella distinzione tra somme da distribuire e somme da consegnare. L’art. 510 cod. proc. civ. stabilisce che il residuo ricavato, esuberante rispetto ai crediti, viene consegnato al debitore dopo la distribuzione. La consegna presuppone che le somme siano rimaste nella titolarità del debitore, pur vincolate alla finalità satisfattoria. Diversamente, il credito risarcitorio ex art. 509 cod. proc. civ. nasce nel processo esecutivo e si inserisce nella dinamica distributiva come posta funzionalmente destinata ai creditori. Non si tratta di un incremento del patrimonio del debitore, ma di un meccanismo di riequilibrio del danno arrecato al ceto creditorio dalla turbativa della vendita .
In tale prospettiva, il decreto previsto dall’art. 177 disp. att. cod. proc. civ. non costituisce un titolo neutro, suscettibile di essere azionato da chiunque abbia subito un pregiudizio patrimoniale, bensì uno strumento tipico, inserito in un sistema chiuso di tutela endoesecutiva. L’accertamento dell’obbligo risarcitorio presuppone l’esistenza di creditori insoddisfatti; ove costoro risultino integralmente soddisfatti, difetta la categoria stessa dei soggetti nel cui interesse la norma opera. La pretesa del debitore di ottenere l’emissione del decreto si rivela, pertanto, priva di base legale .
La decisione assume rilievo anche sotto il profilo della teoria generale dell’esecuzione forzata. Essa ribadisce che il processo esecutivo è strutturalmente orientato alla soddisfazione dei creditori e che le situazioni giuridiche rilevanti al suo interno sono tipizzate. Il danno da inadempimento dell’aggiudicatario è un danno procedimentale, che trova la propria ragion d’essere nella violazione di un obbligo assunto nell’ambito della sequenza esecutiva. La sua disciplina non può essere scissa dal contesto in cui sorge, né può essere traslata sul piano dei rapporti tra debitore e aggiudicatario senza alterare la coerenza del sistema.
Ciò non significa negare che il debitore possa subire un pregiudizio economico. Significa, piuttosto, riconoscere che tale pregiudizio non è giuridicamente rilevante ai fini dell’attivazione degli strumenti endoesecutivi. La tutela eventualmente spettante al debitore dovrà essere ricercata al di fuori del processo esecutivo, secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. In questo senso, la pronuncia opera una netta separazione tra danno endoprocessuale e danno extraprocessuale, preservando la specialità del primo.
L’impostazione accolta evita, inoltre, il rischio di trasformare il processo esecutivo in un luogo di composizione generalizzata di pretese risarcitorie eterogenee. Se si ammettesse la legittimazione del debitore a ottenere il decreto ex art. 177 disp. att. cod. proc. civ., si introdurrebbe un elemento di asimmetria rispetto alla funzione satisfattoria dell’espropriazione, ampliando indebitamente l’oggetto della distribuzione. Il sistema perderebbe la sua chiusura, con possibili ricadute sulla certezza dei rapporti e sulla prevedibilità degli esiti.
La sentenza n. 2309 del 2026 si colloca, pertanto, in una linea interpretativa che valorizza la coerenza interna del procedimento esecutivo e la sua finalizzazione esclusiva alla tutela del credito . Il riferimento alla ragionevole durata del processo, utilizzato per superare questioni di litisconsorzio necessario in presenza di manifesta infondatezza del ricorso, rafforza l’idea di un sistema orientato all’effettività e alla funzionalità, piuttosto che alla proliferazione di contenziosi accessori .
Le ricadute applicative sono significative. Nei casi in cui la seconda vendita consenta il soddisfacimento integrale dei creditori, il giudice dell’esecuzione non potrà emettere il decreto di condanna a favore del debitore per la differenza di prezzo. La cauzione incamerata confluirà nel ricavato da distribuire, ma l’ulteriore differenza rimarrà irrilevante ai fini endoesecutivi. Solo ove residuino creditori insoddisfatti si attiverà il meccanismo risarcitorio interno al processo.
Questo pronunciamento della Corte di Cassazione restituisce centralità alla struttura teleologica dell’esecuzione forzata, riaffermando che il danno risarcibile ex artt. 509 e 587 cod. proc. civ. è un danno qualificato, radicato nell’interesse dei creditori alla massimizzazione del realizzo. Il debitore, pur coinvolto nella vicenda, non può appropriarsi di uno strumento concepito per la tutela di un interesse altrui. L’unità del sistema esecutivo viene così preservata attraverso una rigorosa delimitazione dei soggetti legittimati e delle pretese azionabili al suo interno, con una soluzione che, lungi dall’essere meramente formalistica, si fonda su una lettura strutturale dell’intero impianto normativo.
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