
Contenzioso Tributario
Competenza impositiva e funzioni istruttorie nell’accertamento tributario automatizzato. Cassazione 34444/2025
Avv. Francesco Cervellino
1/16/2026

La distribuzione delle competenze all’interno dell’amministrazione finanziaria rappresenta uno snodo strutturale dell’ordinamento tributario, poiché incide direttamente sul corretto esercizio della potestà impositiva e, in via riflessa, sulle garanzie difensive del contribuente. In tale prospettiva, l’ordinanza n. 34444/2025 si colloca come un intervento di particolare rilievo sistematico, chiarendo i limiti funzionali delle articolazioni amministrative dotate di competenze tecniche specialistiche e riaffermando il principio secondo cui l’atto impositivo deve essere adottato dall’ufficio territorialmente competente in base al domicilio fiscale del soggetto passivo.
La questione affrontata dalla decisione muove da un avviso di accertamento emesso da una struttura operativa con competenza nazionale, la cui legittimazione ad adottare atti impositivi era stata giustificata, nei precedenti gradi di giudizio, sulla base di una lettura estensiva delle norme che disciplinano le attività di controllo realizzabili con modalità automatizzate. Tale interpretazione aveva condotto a ritenere che la concentrazione delle funzioni istruttorie e decisionali in capo a centri specializzati potesse derogare al criterio ordinario della competenza territoriale, ritenuto recessivo rispetto alle esigenze di efficienza dell’azione amministrativa.
L’ordinanza in esame prende le distanze da tale impostazione, sviluppando una ricostruzione che distingue con nettezza tra attività di controllo e potestà impositiva. Il punto di partenza dell’argomentazione risiede nella considerazione che l’organizzazione amministrativa, pur potendo articolarsi in strutture centrali o interregionali per ragioni di specializzazione tecnica, non può alterare la titolarità del potere impositivo se non in presenza di una previsione normativa espressa e inequivoca. Le disposizioni che consentono l’attribuzione di attività di controllo automatizzato a specifiche articolazioni non sono, secondo la Corte, idonee a fondare un trasferimento del potere di emanare avvisi di accertamento, trattandosi di funzioni strumentali e non decisorie.
In tale prospettiva, l’ordinanza n. 34444/2025 valorizza il principio di legalità sostanziale e organizzativa, evidenziando come la competenza territoriale dell’ufficio impositore non costituisca un mero criterio di riparto interno, bensì un elemento essenziale del rapporto tributario. Il riferimento al domicilio fiscale del contribuente assolve infatti a una duplice funzione: da un lato, consente una più agevole interlocuzione tra amministrazione e soggetto passivo; dall’altro, garantisce un presidio effettivo del diritto di difesa, evitando che l’esercizio del potere impositivo avvenga in luoghi o contesti organizzativi lontani dalla sfera di riferimento del contribuente.
La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale che tende a circoscrivere l’ambito delle deroghe alla competenza territoriale, escludendo che esigenze di semplificazione o di controllo massivo possano tradursi in un ampliamento implicito delle attribuzioni impositive. L’argomentazione sviluppata sottolinea come l’automazione dei controlli, pur incidendo sulle modalità di acquisizione e trattamento dei dati, non trasformi la natura dell’atto finale, che rimane un atto autoritativo incidente nella sfera giuridica del contribuente e, come tale, soggetto alle regole ordinarie di competenza.
Un ulteriore profilo di interesse riguarda il rapporto tra organizzazione amministrativa e processo tributario. L’ordinanza chiarisce che, anche laddove una struttura operativa sia coinvolta nelle fasi istruttorie, la legittimazione processuale resta in capo all’ufficio territorialmente competente, cui spetta la titolarità del rapporto controverso. Tale affermazione contribuisce a rafforzare la coerenza del sistema, evitando una frammentazione delle posizioni processuali che potrebbe generare incertezze applicative e disfunzioni nella tutela giurisdizionale.
Sul piano sistematico, la pronuncia assume rilievo anche in relazione al dibattito sulla concentrazione delle funzioni amministrative. La Corte sembra suggerire che l’efficienza dell’azione di controllo non può essere perseguita a scapito delle garanzie sostanziali, imponendo un bilanciamento che tenga conto della natura dei poteri esercitati. La specializzazione tecnica, pur auspicabile, deve rimanere confinata all’ambito istruttorio, lasciando la decisione finale agli uffici dotati di competenza territoriale, i soli legittimati a rappresentare l’amministrazione nel rapporto impositivo.
Le ricadute applicative dell’ordinanza n. 34444/2025 appaiono significative. Da un lato, essa fornisce un criterio interpretativo chiaro per valutare la legittimità degli avvisi di accertamento emessi da strutture centrali o interregionali, imponendo una verifica puntuale della competenza dell’organo emanante. Dall’altro, contribuisce a delineare un modello organizzativo nel quale la distinzione tra funzioni di supporto e funzioni decisorie rimane netta, riducendo il rischio di contenziosi fondati su vizi di incompetenza.
In una prospettiva più ampia, la decisione invita a riflettere sul rapporto tra digitalizzazione dell’amministrazione finanziaria e principi tradizionali del diritto tributario. L’utilizzo di procedure automatizzate e di centri specializzati non può tradursi in una compressione delle garanzie procedimentali, né in una ridefinizione tacita delle competenze. Al contrario, l’innovazione tecnologica deve essere accompagnata da una chiara delimitazione dei poteri, affinché l’efficienza operativa si coniughi con il rispetto dei principi di legalità, territorialità e tutela del contribuente.
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