
Contenzioso Tributario
La neutralità dell’imposta sul valore aggiunto nell’accertamento induttivo puro
Avv. Francesco Cervellino
12/3/2025

L’ordinanza n. 31406 del 2025 della Corte di cassazione offre un’occasione significativa per riflettere sul rapporto tra accertamento induttivo puro, violazioni degli obblighi formali e tutela del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto. La vicenda processuale, originata da una ricostruzione induttiva della materia imponibile a seguito di movimentazioni finanziarie sospette, consente infatti di approfondire come il diritto unionale incida sui limiti alla detraibilità dell’imposta a monte nelle ipotesi di evasione totale. La questione è particolarmente rilevante poiché coinvolge sia profili sistematici di diritto tributario interno, sia principi fondamentali dell’ordinamento armonizzato, evidenziando le tensioni tra esigenze di contrasto all’evasione e tutela della neutralità dell’imposta.
Nel caso esaminato, l’amministrazione finanziaria, sulla base delle movimentazioni sui rapporti bancari del contribuente, aveva ricostruito induttivamente maggiori ricavi ai fini dell’imposizione diretta e dell’Iva. Il giudice regionale aveva ritenuto che, in ragione della totale assenza di fatturazione, di registrazione e di dichiarazione, l’imposta fosse integralmente indetraibile. Tale conclusione presupponeva che la violazione degli obblighi formali determinasse automaticamente la perdita del diritto alla detrazione. La Corte di cassazione ha, tuttavia, ribaltato tale ricostruzione, riaffermando un principio cardine del sistema armonizzato: la detrazione dell’Iva non può essere negata in presenza di mere irregolarità formali, ove non sia contestata una violazione fraudolenta degli obblighi che renda impossibile accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali.
L’impianto motivazionale della pronuncia si colloca nel solco della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui il diritto a detrazione, disciplinato dagli artt. 167 e ss. della direttiva 2006/112/CE, rappresenta un elemento strutturale del sistema dell’imposta e può essere limitato solo in presenza di esigenze imperative e proporzionate. La Corte distingue con chiarezza tra requisiti sostanziali, che riguardano l’esistenza dell’imposta a monte assolta in relazione a operazioni imponibili, e requisiti formali, che attengono agli adempimenti funzionali al controllo (fatturazione, registrazione, dichiarazione). Se i primi fondano il diritto alla detrazione, i secondi non possono condizionarlo oltre il necessario. Tale distinzione, ripresa dalla sentenza commentata, consente di comprendere perché la mera assenza di documentazione non sia sufficiente a escludere il diritto, qualora l’amministrazione disponga comunque degli elementi necessari per verificare la natura imponibile delle operazioni.
Alla luce di tali principi, la Corte afferma che il contribuente, pur qualificabile come evasore totale, mantiene il diritto di detrarre l’Iva assolta a monte, sempre che eserciti tale diritto entro il limite temporale stabilito dall’ordinamento interno. La pronuncia chiarisce, infatti, che il diritto non si estingue per effetto dell’inadempimento formale, ma l’esercizio dello stesso resta sottoposto al termine di decadenza previsto dall’art. 19 del decreto Iva, la cui compatibilità con il diritto dell’Unione è stata ripetutamente confermata. La mancata presentazione della dichiarazione annuale o la tenuta irregolare delle scritture non impediscono dunque, ipso iure, il riconoscimento del credito, purché il contribuente dimostri di aver esercitato tempestivamente la detrazione nei modi e nei termini previsti.
L’ulteriore profilo innovativo della decisione riguarda la qualificazione della base imponibile ricostruita induttivamente come valore comprensivo dell’imposta. La Corte recepisce il principio espresso dalla giurisprudenza unionale secondo cui, in caso di operazioni occultate e fatturazione omessa, la ricostruzione dei ricavi deve essere interpretata come valore Iva inclusa, in quanto la neutralità impone che l’imposta non gravi sul soggetto passivo ma sul consumatore finale. Tale ricostruzione evita che, in assenza di documentazione, l’imposta finisca per essere pretesa due volte: una volta come maggior imponibile ricostruito e una seconda come imposta aggiuntiva dovuta dal contribuente. L’impostazione della Corte, perfettamente coerente con la ratio del tributo armonizzato, impedisce che l’accertamento induttivo si trasformi in un meccanismo sanzionatorio sostanziale, in contrasto con l’impostazione unionale che consente di reprimere l’inadempimento mediante sanzioni proporzionate, ma non attraverso la negazione del diritto.
La sentenza valorizza inoltre la natura dell’accertamento induttivo puro, precisando che il ricorso alle indagini finanziarie costituisce soltanto uno strumento di emersione dei fatti rilevanti. Ciò significa che, ai fini del diritto alla detrazione, ciò che rileva non è lo strumento utilizzato dall’amministrazione, bensì la ricostruzione della materia imponibile operata in assenza di documentazione attendibile. In tal senso, il documento di approfondimento allegato sottolinea con efficacia come, nell’accertamento induttivo, impedire integralmente la detrazione dell’Iva violerebbe la logica strutturale del tributo, addossando sul contribuente un onere che il sistema unionale intende destinare esclusivamente al consumatore finale.
Le implicazioni sistemiche della pronuncia appaiono rilevanti. Da un lato, essa consolida la tendenza della giurisprudenza a ricondurre il sistema dell’Iva entro il perimetro dei principi unionali, limitando l’impatto delle violazioni formali sulla sostanza del tributo. Dall’altro, richiama l’attenzione degli operatori economici sulla necessità di esercitare tempestivamente il diritto alla detrazione, poiché la mancata osservanza dei termini di decadenza resta un limite insuperabile, conforme ai vincoli europei. La decisione ribadisce così che il sistema dell’Iva non tollera prassi che, seppur dirette a contrastare l’evasione, finiscano per alterare l’equilibrio tra diritti e obblighi che caratterizza il tributo armonizzato.
La pronuncia chiarisce in termini inequivoci che il principio di neutralità dell’imposta rappresenta un limite invalicabile all’azione accertatrice, anche nell’ambito dell’accertamento induttivo puro. Essa riafferma che la violazione degli obblighi formali può incidere sull’esercizio del diritto, ma non sul suo fondamento, e che la ricostruzione della base imponibile deve essere coerente con la logica dell’imposta. L’interprete è dunque chiamato a contemperare rigore e proporzionalità, assicurando che l’accertamento e la riscossione avvengano nel rispetto dei principi unionali e della coerenza sistematica dell’ordinamento tributario.
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