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Contenzioso Tributario

Onere probatorio, inerenza e neutralità dell’imposta nel rimborso dell’IVA delle società non operative. Cassazione 2790/2026

Avv. Francesco Cervellino

2/10/2026

L’ordinanza n. 2790 dell’8 febbraio 2026 offre l’occasione per una riflessione sistematica su un nodo che da tempo attraversa la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto: il rapporto tra il principio di neutralità dell’imposta, l’onere probatorio gravante sul contribuente in sede di rimborso e l’operatività delle presunzioni antielusive proprie delle società non operative. La decisione, pur collocandosi in un contesto fattuale connotato dalla mancata realizzazione del progetto imprenditoriale programmato, si presta a essere letta come un intervento di riassetto concettuale più che come una semplice applicazione di regole processuali o sostanziali già note.

Il caso affrontato dalla Corte non ruota attorno alla legittimità astratta della disciplina delle società non operative né alla sua compatibilità con il diritto dell’Unione, tema che negli ultimi anni ha ricevuto ampia attenzione. Il fulcro argomentativo della pronuncia si colloca invece sul piano dell’inerenza dei costi che hanno generato il credito IVA chiesto a rimborso e, soprattutto, sulla qualità della prova che il contribuente è tenuto a offrire per dimostrare il nesso funzionale tra tali costi e l’esercizio dell’attività d’impresa. In questa prospettiva, la non operatività della società assume un ruolo di sfondo, non già come causa automatica di esclusione del diritto al rimborso, bensì come elemento fattuale che accentua l’esigenza di una dimostrazione rigorosa della destinazione economica delle operazioni passive.

La Corte si muove lungo una linea argomentativa che, a ben vedere, separa con nettezza due piani spesso sovrapposti nel contenzioso tributario. Da un lato, il piano della qualificazione soggettiva del contribuente quale soggetto passivo dell’imposta, che discende dall’esercizio, anche solo potenziale, di un’attività economica. Dall’altro, il piano della concreta riferibilità dei costi sostenuti all’attività stessa, intesa non come mera previsione statutaria, ma come insieme di comportamenti economicamente riconoscibili e coerenti. È su questo secondo piano che la decisione innesta il proprio nucleo motivazionale, affermando che la neutralità dell’imposta non può tradursi in una presunzione generalizzata di rimborsabilità del credito in assenza di un’effettiva dimostrazione dell’inerenza.

Il concetto di inerenza, richiamato dalla Corte in termini qualitativi, viene sottratto a una lettura meramente contabile o documentale. Non è sufficiente, secondo l’impostazione accolta, l’esibizione di fatture regolarmente registrate o di registri IVA formalmente corretti. Ciò che rileva è la capacità del contribuente di spiegare, in modo puntuale e verificabile, quale funzione economica abbiano assolto i costi sostenuti rispetto all’attività imprenditoriale dichiarata. L’assenza di operazioni attive, specie se protratta nel tempo, non impedisce in astratto il riconoscimento dell’inerenza, ma rende necessario un surplus dimostrativo, volto a chiarire come tali costi siano stati effettivamente strumentali a un progetto economico non meramente eventuale.

In questo passaggio emerge un profilo di particolare interesse sistemico. La Corte sembra voler evitare che il diritto al rimborso dell’IVA divenga uno strumento di sterilizzazione del rischio imprenditoriale, trasferendo sull’Erario le conseguenze di una gestione rimasta allo stadio di mera intenzione. L’imposta sul valore aggiunto, pur essendo strutturalmente neutra rispetto all’organizzazione dell’impresa, presuppone pur sempre un collegamento funzionale tra le operazioni passive e un’attività economica riconoscibile. Quando tale collegamento non è reso intelligibile, la neutralità perde la sua funzione di garanzia e si trasformerebbe in un indebito vantaggio finanziario.

La pronuncia affronta indirettamente anche il tema del giudicato esterno e dei suoi limiti in materia tributaria, riaffermando che l’efficacia espansiva dell’accertamento giudiziale incontra un limite invalicabile nella diversità degli elementi costitutivi dell’azione. In particolare, la Corte esclude che un giudicato formatosi su un diverso periodo d’imposta, ancorché relativo a un credito parzialmente coincidente, possa automaticamente estendersi a una controversia successiva, quando mutano le circostanze di fatto rilevanti o il contesto temporale di riferimento. Tale affermazione, pur inserita in una parte della motivazione dedicata a profili processuali, contribuisce a delineare una concezione dell’obbligazione tributaria come fenomeno ciclico ma non seriale, nel quale ogni periodo d’imposta conserva una propria autonomia sostanziale.

Sotto il profilo probatorio, la decisione insiste su un punto che spesso rimane sullo sfondo del dibattito: la distinzione tra esistenza del costo e dimostrazione della sua inerenza. La prima può essere provata attraverso la documentazione contabile; la seconda richiede un’argomentazione che colleghi il costo a una strategia imprenditoriale, anche se non coronata da successo. La mancata realizzazione del progetto, dovuta a fattori esterni come il diniego di autorizzazioni, non esonera il contribuente dall’onere di chiarire perché e in che misura i costi sostenuti fossero destinati a quell’attività e non, piuttosto, espressione di una gestione priva di un disegno economico definito.

Da questo punto di vista, l’ordinanza sembra operare un rovesciamento prospettico rispetto a talune letture più indulgenti del principio di neutralità. Non è l’Amministrazione a dover dimostrare l’assenza di inerenza, una volta che il contribuente abbia allegato genericamente la propria condizione di inattività forzata; è piuttosto il contribuente a dover rendere trasparente il percorso economico che giustifica il sorgere del credito. La neutralità dell’IVA non viene così negata, ma ricondotta alla sua funzione originaria di strumento di neutralizzazione dell’imposta nei confronti di attività economiche effettive, anche se non immediatamente produttive di ricavi.

Le ricadute interpretative della decisione appaiono rilevanti anche oltre il caso concreto. In un contesto economico caratterizzato da iniziative imprenditoriali ad alta intensità di investimento iniziale e da tempi lunghi di ritorno economico, la prova dell’inerenza assume una dimensione narrativa oltre che documentale. L’impresa è chiamata a dimostrare non solo di aver sostenuto costi, ma di averlo fatto all’interno di un progetto coerente, riconoscibile e, soprattutto, non meramente ipotetico. In mancanza di tale dimostrazione, il rimborso dell’IVA rischia di essere percepito come una forma di finanziamento pubblico indiretto, estranea alla logica dell’imposta.

L’ordinanza n. 2790 del 2026 si colloca come un punto di equilibrio tra esigenze di tutela del principio di neutralità e salvaguardia della funzione antielusiva del sistema. La Corte non introduce nuove regole, ma rilegge quelle esistenti alla luce di un criterio di coerenza economica che attraversa tanto il diritto sostanziale quanto quello processuale. Ne emerge una concezione del rimborso IVA come esito di un percorso probatorio esigente, nel quale l’inerenza non è un dato presunto, ma una qualità da dimostrare, soprattutto quando l’attività d’impresa rimane allo stato potenziale.

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