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Contenzioso Tributario

Nullità processuale e contraddittorio effettivo nel processo tributario telematico. Cassazione n. 24904/2023 e n. 2798/2025

Avv. Francesco Cervellino

2/2/2026

L’ingresso strutturale delle tecnologie digitali nel processo tributario non ha semplicemente modificato il modo in cui l’attività giurisdizionale viene svolta, ma ha inciso sul significato stesso delle forme processuali attraverso cui le garanzie si rendono operative. In particolare, l’udienza a distanza ha introdotto una tensione nuova tra organizzazione del giudizio e sostanza del contraddittorio, imponendo di interrogarsi non tanto sull’ammissibilità tecnica della smaterializzazione, quanto sulla sua capacità di preservare l’effettività della partecipazione delle parti. È su questo crinale che si collocano alcune recenti decisioni di legittimità. L’ordinanza della Corte di cassazione n. 24904 del 2023 interviene a chiarire che l’udienza da remoto, quando richiesta e disposta, non può degradare a simulacro organizzativo: l’impossibilità tecnica di celebrarla impone la sospensione e il rinvio, poiché la trasformazione della trattazione in una forma non partecipata altera la struttura del contraddittorio e determina una nullità radicale della decisione. In tale pronuncia l’accento non è posto sul mezzo tecnologico, ma sulla funzione dell’udienza quale spazio effettivo di interlocuzione, la cui mancanza non è surrogabile né dagli atti scritti né da soluzioni procedimentali ibride.

Su un piano di ulteriore consolidamento sistematico si colloca l’ordinanza n. 2798 del 2025, che esclude ogni possibilità di rinuncia implicita alla discussione pubblica e riafferma l’autonomia della richiesta di udienza rispetto al deposito di memorie. In essa il principio del contraddittorio viene ricondotto alla sua dimensione sostanziale: la scelta del modello di trattazione non può essere unilateralmente riassorbita dal giudice sulla base di esigenze organizzative o di letture presuntive del comportamento difensivo, poiché l’udienza, anche se telematica, costituisce un momento imprescindibile di formazione della decisione, incompatibile con soluzioni sostitutive solo nominali.

La progressiva integrazione delle tecnologie digitali nel processo tributario ha inciso non solo sulle modalità operative della giurisdizione, ma anche sulla configurazione concreta delle garanzie fondamentali del giudizio. L’udienza da remoto, concepita come strumento di razionalizzazione e continuità del servizio giustizia, ha sollecitato una rilettura dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa, imponendo di verificare se e in che misura la smaterializzazione della presenza possa considerarsi funzionalmente equivalente alla partecipazione fisica. In tale contesto si collocano due recenti pronunce di legittimità che, pur maturate in fattispecie diverse, convergono nell’affermare una nozione sostanziale di udienza, incompatibile con soluzioni meramente formali o surrogate.

La prima decisione prende le mosse dall’impossibilità tecnica di celebrare un’udienza pubblica già richiesta e disposta in modalità audiovisiva. Il giudice di merito, a fronte di un malfunzionamento del collegamento che aveva impedito la partecipazione effettiva delle parti, aveva comunque definito la controversia, trasformando di fatto la trattazione in una camera di consiglio non partecipata. La Corte di legittimità ha qualificato tale esito come radicalmente nullo, evidenziando come l’assetto normativo del processo tributario non consenta alcuna forma di “ibridazione” procedimentale: la scelta tra udienza pubblica e trattazione camerale è alternativa e presuppone condizioni di esercizio coerenti con la relativa disciplina. Quando l’udienza pubblica non può svolgersi per cause tecniche, la sospensione e il rinvio non rappresentano una facoltà discrezionale, bensì un obbligo funzionale alla salvaguardia del contraddittorio.

Il nucleo problematico non risiede, dunque, nella dimensione tecnologica in sé, ma nella sua incidenza sullo statuto delle prerogative difensive. L’udienza da remoto non è una mera trasposizione informatica della trattazione cartolare, bensì una modalità di esercizio della discussione orale, che richiede contestualità, interazione e possibilità di replica. La mancata realizzazione di tali presupposti determina una frattura tra modello normativo e prassi applicativa, con effetti demolitori sull’atto decisorio che ne consegue. In questa prospettiva, il vizio non è sanabile mediante il richiamo alla completezza degli atti scritti, poiché la discussione orale assolve a una funzione autonoma di chiarificazione e sintesi, non riducibile a un mero scambio documentale.

La seconda ordinanza rafforza tale impostazione, collocandola entro una cornice più ampia di principi costituzionali e di sistema. Anche in questo caso il giudice di merito aveva definito il giudizio in camera di consiglio nonostante una rituale istanza di discussione pubblica da remoto, valorizzando il deposito di memorie come implicita rinuncia alla richiesta originaria. La Corte ha escluso recisamente che il comportamento difensivo della parte possa essere interpretato in termini abdicativi, sottolineando come la facoltà di depositare scritti illustrativi sia strutturalmente compatibile tanto con la trattazione orale quanto con quella cartolare. Ne deriva che l’opzione per il contraddittorio scritto non può essere presunta, né desunta da condotte processuali che rispondono a un diverso e concorrente diritto di difesa.

In entrambe le pronunce emerge un dato comune: la centralità dell’udienza quale momento genetico della decisione, e non semplice formalità procedurale. Il processo tributario, pur caratterizzato da un’ampia valorizzazione della fase scritta, non conosce un modello decisorio integralmente cartolare in presenza di una richiesta di discussione. La sostituzione unilaterale dell’udienza con la camera di consiglio, anche quando giustificata da esigenze organizzative o da contingenze emergenziali, altera l’equilibrio del procedimento e incide sulla parità delle armi, determinando una nullità che travolge la sentenza.

Sotto il profilo sistematico, tali arresti contribuiscono a delineare una nozione di contraddittorio “effettivo”, inteso come possibilità concreta di incidere sulla formazione del convincimento del giudice nella fase decisoria. La tecnologia diviene così un fattore neutro, che può ampliare o comprimere le garanzie a seconda dell’uso che se ne fa. L’udienza da remoto è compatibile con i principi del giusto processo solo se assicura una partecipazione reale, non simbolica, e se le disfunzioni tecniche vengono gestite con strumenti che preservino integralmente i diritti delle parti.

Le ricadute operative di tale impostazione sono rilevanti. In primo luogo, si rafforza l’onere degli organi giudicanti di adottare provvedimenti espressi e motivati in caso di impossibilità di collegamento, evitando soluzioni tacite o adattamenti informali del rito. In secondo luogo, si chiarisce che la nullità derivante dalla violazione del contraddittorio non è suscettibile di sanatoria per acquiescenza implicita, né può essere neutralizzata attraverso il richiamo a una presunta equivalenza tra oralità e scrittura. Infine, sul piano delle impugnazioni, si consolida l’idea che la lesione del diritto di difesa, quando incide sulla struttura stessa del procedimento, impone la rinnovazione del giudizio dinanzi al giudice di merito.

Il filo che attraversa le ordinanze richiamate conduce a una presa di posizione netta sul rapporto tra forma e funzione del giudizio tributario. L’innovazione digitale, lungi dal legittimare modelli decisori attenuati, rende più esigente il controllo sulla coerenza del procedimento rispetto alle sue garanzie fondative. L’udienza, anche quando mediata da strumenti telematici, continua a rappresentare il luogo in cui il contraddittorio prende corpo e diviene riconoscibile come fase autonoma del processo. Quando tale momento resta solo nominalmente previsto e non si traduce in una partecipazione effettiva, la decisione che ne deriva non si colloca all’interno di una fisiologica semplificazione del rito, ma si pone ai margini dell’assetto processuale che ne dovrebbe sorreggere la legittimità.

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