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Contenzioso Tributario

La prova della notificazione telematica nel processo tributario secondo la pronuncia della Cassazione 1779/2026

Avv. Francesco Cervellino

2/8/2026

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 1779 del 2026 offre l’occasione per tornare su un nodo che attraversa in modo trasversale l’intero processo digitalizzato: il rapporto, mai pacificato, tra forma tecnica dell’atto e funzione sostanziale della notificazione. Il tema, apparentemente circoscritto alle modalità di deposito delle ricevute di posta elettronica certificata, in realtà dischiude una riflessione più ampia sulla trasformazione della legalità processuale nell’ecosistema digitale, dove il rischio non è tanto l’indeterminatezza delle regole quanto la loro ipertrofia funzionale.

La vicenda processuale dalla quale muove l’ordinanza è paradigmatica. L’inammissibilità del ricorso viene dichiarata non per l’assenza dell’attività notificatoria, bensì per la sua documentazione in un formato ritenuto non conforme al modello legale. La notificazione era avvenuta; ciò che difettava, secondo i giudici di merito, era la prova “corretta” della sua esecuzione. In questo scarto tra evento processuale e sua rappresentazione documentale si colloca il cuore del problema. Il processo telematico, lungi dall’essere un semplice adattamento tecnologico di schemi preesistenti, introduce una frattura concettuale tra atto e supporto, tra funzione e formato, che il diritto positivo fatica ancora a ricomporre.

L’ordinanza assume come punto di partenza una ricostruzione rigorosa del quadro normativo vigente ratione temporis. Le specifiche tecniche allora applicabili non imponevano il deposito dei messaggi in formato nativo, né, in taluni casi, lo consentivano. La possibilità di produrre copie scansionate delle ricevute non costituiva una deroga eccezionale, ma un’opzione espressamente ammessa. Ciò che rileva, tuttavia, non è soltanto la correttezza formale di tale ricostruzione, quanto il suo significato sistemico. La Corte, infatti, non si limita a constatare la compatibilità del formato utilizzato con la disciplina tecnica, ma valorizza la funzione probatoria dell’atto, spostando l’asse dell’argomentazione dalla conformità tipologica alla idoneità funzionale.

In questa prospettiva, la notificazione telematica viene letta come un procedimento unitario, composto da una sequenza di eventi certificati, la cui prova non coincide necessariamente con la riproduzione integrale e “nativa” di ciascun segmento informatico. La ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna, anche se prodotte in forma di copia analogica digitalizzata, conservano una capacità dimostrativa sufficiente, salvo contestazione, a comprovare l’esistenza e la tempestività della notificazione. La forma diviene così un indice, non un fine; uno strumento di controllo, non una soglia di accesso al giudizio.

Il passaggio è tutt’altro che neutro. Esso incide direttamente sulla concezione della nullità processuale nel contesto digitale. La tradizionale dicotomia tra inesistenza e nullità, già da tempo oggetto di tensioni interpretative, si arricchisce di una nuova variabile: la difformità tecnica. Non ogni deviazione dal modello informatico prescritto integra un vizio rilevante; solo quella che impedisce il raggiungimento dello scopo dell’atto o compromette le garanzie del contraddittorio assume rilievo invalidante. In tal senso, l’ordinanza si colloca nel solco di una lettura funzionalistica della disciplina processuale, ma ne aggiorna i presupposti alla luce della digitalizzazione.

Particolarmente significativa è la valorizzazione del comportamento della parte resistente. L’assenza di contestazioni sulla ricezione dell’atto e la partecipazione al giudizio assumono rilievo non come elementi sananti in senso tecnico, bensì come indicatori dell’avvenuto raggiungimento dello scopo. La prova della notificazione non è più valutata in astratto, secondo un modello tipizzato e avulso dal contesto, ma in concreto, alla luce delle dinamiche effettive del processo. Si afferma così una concezione relazionale della regolarità processuale, nella quale il contraddittorio effettivo prevale sulla sua rappresentazione formale.

Questa impostazione comporta una ridefinizione implicita del ruolo delle specifiche tecniche. Esse cessano di essere un catalogo di requisiti inderogabili e assumono la funzione di parametri di riferimento, la cui violazione non determina automaticamente l’esclusione dal giudizio. Il rischio, spesso evocato, di una deresponsabilizzazione degli operatori non appare fondato. Al contrario, la flessibilità interpretativa richiesta dal giudice implica un più elevato onere di valutazione, chiamando a distinguere tra irregolarità innocue e difformità pregiudizievoli. La tecnica non viene marginalizzata, ma ricondotta entro un orizzonte di razionalità giuridica.

L’ordinanza si inserisce, inoltre, in un dialogo più ampio tra ordinamento interno e principi sovranazionali. Il richiamo al divieto di formalismo eccessivo non ha valore meramente ornamentale, ma svolge una funzione di orientamento ermeneutico. L’accesso alla giustizia, nell’era digitale, può essere compromesso non solo da barriere economiche o temporali, ma anche da ostacoli tecnologici che, pur formalmente neutri, producono effetti selettivi. La digitalizzazione, se non governata, rischia di sostituire alla complessità del diritto una complessità tecnica altrettanto opaca.

In questa chiave, la decisione contribuisce a delineare un principio di neutralità tecnologica del processo. Le modalità informatiche di trasmissione e deposito degli atti non devono incidere sul nucleo essenziale delle garanzie processuali, né trasformarsi in strumenti di esclusione. Il giudice è chiamato a esercitare una funzione di mediazione tra norma tecnica e norma processuale, evitando che la prima assuma un valore autarchico. La legalità digitale non coincide con la mera osservanza di protocolli, ma con la capacità del sistema di assicurare decisioni nel merito fondate su un contraddittorio effettivo.

Le ricadute applicative di tale impostazione sono rilevanti. In primo luogo, si attenua il rischio di pronunce di inammissibilità fondate su vizi meramente documentali, con conseguente riduzione del contenzioso patologico. In secondo luogo, si rafforza la prevedibilità delle decisioni, poiché il criterio del raggiungimento dello scopo offre un parametro valutativo ancorato a elementi concreti. Infine, si promuove una cultura processuale meno difensiva e più orientata alla sostanza della tutela, nella quale la tecnologia è percepita come mezzo e non come fine.

Resta, tuttavia, aperta una questione di fondo. La flessibilità interpretativa, se non accompagnata da un’evoluzione coerente delle prassi e delle specifiche tecniche, rischia di generare incertezza. Il bilanciamento tra certezza formale e giustizia sostanziale non può essere affidato esclusivamente alla giurisprudenza. Occorre una riflessione sistemica sul modo in cui le regole tecniche vengono elaborate, aggiornate e integrate nel tessuto normativo, affinché il processo telematico non diventi un terreno di frizione permanente tra diritto e tecnologia.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1779 del 2026 segna un passaggio significativo nel percorso di maturazione del processo digitalizzato. Essa afferma, con chiarezza, che la regolarità processuale non può essere ridotta a una questione di formato e che la prova della notificazione deve essere valutata in funzione della sua capacità di attestare eventi giuridicamente rilevanti. In questo modo, la Corte contribuisce a costruire un modello di legalità processuale capace di adattarsi all’innovazione senza sacrificare le garanzie fondamentali, riaffermando il primato della funzione sullo strumento e della tutela sul tecnicismo.

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