A news paper with the word news on it

Contenzioso Tributario

Finanziamenti soci e accertamento induttivo: riflessioni sistematiche sull’ordinanza n. 16904/2025 della Corte di Cassazione

Avv. Francesco Cervellino

11/12/2025

L’ordinanza n. 16904 del 24 giugno 2025 della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione giurisprudenziale relativa alla qualificazione e alla legittimità dei finanziamenti dei soci alle società di capitali ai fini dell’opponibilità all’Amministrazione finanziaria. Il tema, di rilevante interesse sistematico e operativo, si colloca nel punto di intersezione tra la disciplina civilistica delle obbligazioni sociali e la potestà impositiva dell’Erario, assumendo particolare rilievo in presenza di versamenti infruttiferi o in conto capitale effettuati da soci con capacità reddituali apparentemente incongrue rispetto agli importi erogati.

La Corte, muovendo dal principio generale di attendibilità sostanziale della contabilità societaria, ha ribadito che l’opponibilità al Fisco dei finanziamenti dei soci non può prescindere dalla regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, redatte in tempi e modi coerenti con l’andamento finanziario del periodo di riferimento. La regolarità formale diviene, in tale prospettiva, presupposto indefettibile per la riconoscibilità della causa economica dell’operazione e, conseguentemente, per la legittimità della relativa deduzione o della non tassabilità del rimborso. In mancanza di giustificazioni adeguate da parte della società o dei soci, elementi quali l’assenza di una delibera assembleare, l’inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci a sostenere gli oneri dei versamenti e l’utilizzo di contanti assumono valore indiziario idoneo a fondare l’accertamento anche con metodo induttivo puro, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973.

Il caso concreto oggetto del giudizio ha riguardato una società alla quale l’Amministrazione finanziaria contestava l’omessa contabilizzazione di ricavi per oltre un milione di euro, ritenendo fittizi i finanziamenti e i versamenti in conto aumento di capitale dichiarati dai soci. La Corte, confermando la legittimità dell’accertamento induttivo, ha valorizzato la discrepanza tra i redditi dichiarati dai soci e l’entità delle somme versate, ravvisando in tale sproporzione un indice di capacità contributiva non coerente con la situazione reddituale dichiarata. Da ciò deriva la presunzione che i versamenti, lungi dall’essere espressione di risorse proprie dei soci, costituiscano una reimmissione di utili non dichiarati, funzionale a simulare un equilibrio finanziario inesistente.

La pronuncia si colloca in linea con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che negli ultimi anni ha riconosciuto all’Amministrazione finanziaria un ampio margine di valutazione indiziaria nelle ipotesi di contabilità formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile. La Cassazione, già con le decisioni n. 1151/2022 e n. 17322/2021, aveva affermato che i versamenti dei soci privi di adeguata tracciabilità o di dimostrata provenienza legittimano l’accertamento induttivo, potendo essere considerati ricavi in nero. La successiva ordinanza n. 16904/2025 conferma tale indirizzo, chiarendo che l’onere della prova grava sulla società, la quale deve dimostrare, con idonea documentazione, la provenienza delle somme e la loro effettiva natura di finanziamento infruttifero o di apporto patrimoniale.

L’aspetto più significativo della decisione risiede nel rafforzamento del nesso tra regolarità formale e veridicità sostanziale delle operazioni societarie. La Corte riafferma che la corretta tenuta della contabilità e la tempestiva verbalizzazione delle delibere non sono meri adempimenti formali, ma strumenti essenziali di trasparenza e di certezza nei rapporti tra contribuente e amministrazione. La violazione di tali obblighi non comporta soltanto un’irregolarità documentale, ma costituisce indice di inattendibilità che può giustificare il superamento delle risultanze contabili e la ricostruzione presuntiva del reddito.

Dal punto di vista sistematico, la decisione conferma la tendenza della giurisprudenza tributaria a valorizzare la sostanza economica dell’operazione rispetto alla sua forma giuridica. In presenza di soci privi di redditi congrui, la Cassazione ritiene legittimo presumere che il finanziamento dissimuli utili extracontabili, così da prevenire comportamenti elusivi fondati sulla manipolazione dei flussi di cassa. In tale ottica, l’accertamento induttivo diviene strumento di riequilibrio dell’equità fiscale, fondato su presunzioni semplici ma logicamente coerenti con l’esperienza economica.

Le implicazioni operative per imprese e consulenti risultano evidenti. La corretta impostazione dei rapporti finanziari tra soci e società richiede un approccio documentale rigoroso: delibere formalmente redatte, scritture tempestive e coerenti, tracciabilità dei versamenti e congruità della capacità reddituale dei soci sono elementi imprescindibili per evitare che un apporto di capitale o un finanziamento infruttifero vengano riqualificati come utili occulti. In un contesto in cui l’Amministrazione finanziaria può legittimamente superare le apparenze contabili, l’onere della prova si sposta interamente sul contribuente, chiamato a dimostrare la genuinità dell’operazione sotto il profilo sia formale sia sostanziale.

L’ordinanza n. 16904/2025 consolida un principio di diritto che si inscrive nel più ampio processo di rafforzamento dell’attendibilità contabile quale garanzia di correttezza fiscale. La pronuncia non solo ribadisce la centralità della forma nella validazione delle operazioni economiche, ma riafferma la funzione del bilancio come strumento di verità sostanziale, opponibile all’Erario solo ove conforme alla reale dinamica finanziaria dell’impresa. Ne deriva che il finanziamento dei soci, se privo di riscontri oggettivi e di congruità economica, perde la propria neutralità fiscale e si trasforma in un indice di ricavo occulto, legittimando l’azione accertativa. Tale orientamento, ormai consolidato, richiama gli operatori a una rinnovata diligenza nella strutturazione e documentazione dei flussi finanziari interni, quale condizione indispensabile per la tutela della posizione fiscale della società e dei suoi soci.

L’argomento viene trattato anche su studiocervellino.it